Sentenza del 02/10/2018 n. 63 - Comm. Trib. Prov. Aosta
1. Irpef- Iva -Tardività nella presentazione ex art. 21, comma 1, del D.Lgs. n. 546/1992.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile perché tardivo. La violazione del termine di sessanta giorni impedisce l'incardinamento valido della controversia, senza che il giudice possa esaminare nel merito le contestazioni relative a IRPEF e IVA.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato un atto relativo a IRPEF e IVA, ma il ricorso è stato notificato oltre il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 21, comma 1, del D.Lgs. n. 546/1992. Tale termine decorre dalla notificazione dell'atto impugnato alla parte pubblica e costituisce un termine acceleratorio per l'avvio del giudizio.
Norme richiamate
Art. 21, comma 1, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Il ricorso non può essere proposto dopo sessanta giorni dalla notificazione dell'atto impugnato.
La norma stabilisce un termine perentorio o comunque acceleratorio per la proposizione del ricorso tributario. Il mancato rispetto del termine comporta l'inammissibilità del ricorso e preclude l'esame del merito.
Massime di principio
- Nel processo tributario, il ricorso deve essere notificato entro sessanta giorni dalla notifica dell'atto impugnato, salvo specifiche sospensioni o proroghe previste dalla legge.
- La tempestività della notifica è una condizione essenziale per la procedibilità della controversia: un ricorso tardivo viene dichiarato inammissibile.
- Prima di discutere il merito di una contestazione fiscale, occorre verificare la data di perfezionamento della notifica dell'atto e calcolare con precisione il termine per impugnare.
- La tardività normalmente impedisce al giudice di esaminare le ragioni sostanziali del contribuente, anche se queste potrebbero essere fondate.
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