Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 02/10/2018 n. 63 - Comm. Trib. Prov. Aosta

1. Irpef- Iva -Tardività nella presentazione ex art. 21, comma 1, del D.Lgs. n. 546/1992.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché tardivo. La violazione del termine di sessanta giorni impedisce l'incardinamento valido della controversia, senza che il giudice possa esaminare nel merito le contestazioni relative a IRPEF e IVA.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato un atto relativo a IRPEF e IVA, ma il ricorso è stato notificato oltre il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 21, comma 1, del D.Lgs. n. 546/1992. Tale termine decorre dalla notificazione dell'atto impugnato alla parte pubblica e costituisce un termine acceleratorio per l'avvio del giudizio.

Norme richiamate

  • Art. 21, comma 1, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Il ricorso non può essere proposto dopo sessanta giorni dalla notificazione dell'atto impugnato.

    La norma stabilisce un termine perentorio o comunque acceleratorio per la proposizione del ricorso tributario. Il mancato rispetto del termine comporta l'inammissibilità del ricorso e preclude l'esame del merito.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, il ricorso deve essere notificato entro sessanta giorni dalla notifica dell'atto impugnato, salvo specifiche sospensioni o proroghe previste dalla legge.
  • La tempestività della notifica è una condizione essenziale per la procedibilità della controversia: un ricorso tardivo viene dichiarato inammissibile.
  • Prima di discutere il merito di una contestazione fiscale, occorre verificare la data di perfezionamento della notifica dell'atto e calcolare con precisione il termine per impugnare.
  • La tardività normalmente impedisce al giudice di esaminare le ragioni sostanziali del contribuente, anche se queste potrebbero essere fondate.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.