Sentenza del 02/10/2018 n. 1553 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Inappellabilità di una sentenza - Violazione del diritto alla difesa - Inammissibilità dell'appello - Diritto alla difesa
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza di primo grado che aveva dichiarato improponibile il ricorso contro una cartella di pagamento relativa a IVA, sanzioni e interessi per l'anno 2005, notificata alla società dopo la sua cancellazione dal Registro delle Imprese. Sosteneva che, pur essendo corretto ritenere nullo l'atto notificato a una società estinta, doveva comunque essere riconosciuto alla società o al suo ex rappresentante il diritto di agire per far dichiarare tale nullità, altrimenti sarebbe stato violato il diritto di difesa garantito dall'art. 24 Cost. In subordine, riproponeva le contestazioni relative all'illegittimità dei ruoli, alla dichiarazione integrativa e al difetto di motivazione della cartella.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'eccezione preliminare dell'Agenzia delle Entrate e ha dichiarato inammissibile l'appello per omessa specificazione dei motivi di impugnazione. L'appellante, infatti, aveva espressamente dichiarato di condividere l'iter argomentativo e la correttezza della sentenza di primo grado, limitandosi a contestarne asseritamente la parte dispositiva. Il Collegio ha inoltre escluso la violazione del diritto di difesa: né la società estinta né l'ex liquidatore avevano legittimazione ad agire per impugnare atti notificati all'ente estinto. Eventuali pretese fiscali avrebbero dovuto essere rivolte agli ex soci, nei limiti delle somme eventualmente riscosse in sede di liquidazione o, nei casi previsti, per l'intero debito. Le spese di lite sono state compensate in ragione della particolare complessità della vicenda e delle difformi pronunce sulla cancellazione e sulla successiva revoca.
Norme richiamate
Art. 24 della Costituzione
Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.
Il diritto di difesa non implica che un soggetto privo di legittimazione processuale, quale una società estinta o il suo ex liquidatore in tale qualità, possa impugnare atti intestati alla società estinta. La tutela deve essere esercitata dai soggetti effettivamente destinatari della pretesa, come gli ex soci nei limiti della loro responsabilità.
Art. 28, comma 4, del D.Lgs. n. 175/2014
I crediti fiscali possono essere fatti valere nei confronti della società estinta entro cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal Registro delle Imprese.
La sentenza di primo grado aveva ritenuto non applicabile retroattivamente tale disposizione alla fattispecie esaminata, riguardante una cancellazione anteriore alla sua entrata in vigore.
Art. 7 della legge n. 212/2000
Gli atti dell'amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto previsto dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Il difetto di motivazione della cartella era stato dedotto dal ricorrente, ma non è stato esaminato nel merito perché il ricorso originario era stato dichiarato improponibile e l'appello è stato poi dichiarato inammissibile.
Art. 41 del D.P.R. n. 602/1973
Il ricorrente ne aveva contestato l'applicabilità, sostenendo che la disposizione sarebbe riferibile alle imposte sui redditi e non all'IVA. La questione non è stata esaminata nel merito.
Art. 2, comma 8, del D.P.R. n. 322/1998
Il ricorrente aveva richiamato la presentazione di una dichiarazione integrativa per contestare le iscrizioni a ruolo, ma anche tale doglianza è rimasta assorbita dall'inammissibilità processuale.
Massime di principio
- Un appello deve indicare in modo chiaro e specifico gli errori della sentenza impugnata; non è sufficiente dichiarare che la motivazione è corretta e chiedere soltanto una modifica del dispositivo.
- Quando il giudice dichiara il ricorso improponibile o inammissibile per difetto di legittimazione, le questioni di merito sull'illegittimità dell'atto impositivo normalmente non vengono esaminate.
- La cancellazione dal Registro delle Imprese comporta l'estinzione della società e, di regola, la perdita della sua capacità processuale; l'ex liquidatore non può agire in nome della società estinta.
- La notifica di un atto a una società estinta può presentare profili di nullità o inefficacia, ma la relativa tutela deve essere fatta valere dal soggetto legittimato, non necessariamente dall'ente estinto.
- Dopo l'estinzione della società, le pretese fiscali possono essere indirizzate agli ex soci secondo le regole della successione nei debiti sociali e nei limiti delle somme ricevute in liquidazione, salvo i casi di responsabilità illimitata.
- Il diritto costituzionale di difesa non elimina i requisiti di legittimazione ad agire e di corretta instaurazione del processo.
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