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Sentenza

Sentenza del 02/10/2018 n. 64 - Comm. Trib. Prov. Aosta

Irpef- Detrazioni per lavori - incombenze di informazioni a carico del contribuente.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda il mancato invio, prima dell'inizio dei lavori, della comunicazione prevista dall'art. 1, comma 1, lettera a), del D.M. 18 febbraio 1998 n. 41, omissione che comportava il disconoscimento della detrazione per lavori edilizi, il recupero dell'importo detratto e l'applicazione delle sanzioni. Successivamente, l'art. 7, comma 2, lettera q), del D.L. 13 maggio 2011 n. 70, convertito dalla L. 12 luglio 2011 n. 106, ha abrogato tale obbligo sostituendolo con l'indicazione dei dati catastali dell'immobile nella dichiarazione dei redditi e la conservazione della documentazione. La questione è se tali disposizioni più favorevoli possano applicarsi anche alle violazioni pregresse non ancora definitivamente definite, in forza dei principi di legalità e favor rei.

La decisione

La sentenza ritiene conforme ai principi di legalità e favor rei l'applicazione retroattiva della disciplina più favorevole alle fattispecie pregresse non ancora definite. Pertanto, l'omesso invio della comunicazione preventiva non può più giustificare il mantenimento del carico sanzionatorio relativo alla violazione dell'obbligo abrogato e deve essere disposta l'estinzione di diritto dell'intero carico sanzionatorio. Restano tuttavia necessari, per conservare la detrazione, il rispetto degli altri requisiti sostanziali e documentali previsti dalla normativa agevolativa.

Norme richiamate

  • Art. 1, comma 1, lettera a), D.M. 18 febbraio 1998 n. 41

    Obbligo di trasmettere, prima dell'inizio dei lavori, una comunicazione all'Agenzia delle Entrate indicante la data di inizio dei lavori.

    La norma prevedeva un adempimento formale preventivo, la cui omissione comportava originariamente il disconoscimento della detrazione.

  • Art. 4, D.M. 18 febbraio 1998 n. 41

    Sanzione del disconoscimento della detrazione in caso di omesso invio della comunicazione.

    La violazione dell'obbligo comunicativo consentiva il recupero della detrazione e l'applicazione delle relative sanzioni.

  • Art. 7, comma 2, lettera q), D.L. 13 maggio 2011 n. 70, convertito dalla L. 12 luglio 2011 n. 106

    Abrogazione dell'obbligo di comunicazione preventiva e introduzione dell'obbligo di indicare i dati catastali dell'immobile nella dichiarazione dei redditi e di conservare la documentazione.

    La modifica normativa ha eliminato l'adempimento formale preventivo, sostituendolo con obblighi documentali e dichiarativi diversi.

  • Art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 472/1997

    Nessuno può essere assoggettato a sanzione per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce più violazione; se la sanzione è già stata irrogata, il debito si estingue, salvo che il provvedimento sia divenuto definitivo.

    Il principio del favor rei impone di applicare la disciplina sanzionatoria più favorevole alle violazioni non definitivamente accertate, con estinzione del carico sanzionatorio quando l'obbligo è stato abrogato.

Massime di principio

  • Quando un adempimento formale fiscale viene abrogato e la relativa omissione non costituisce più violazione, la disciplina più favorevole può applicarsi ai procedimenti ancora non definitivi, in forza del principio del favor rei.
  • L'abrogazione dell'obbligo comporta l'estinzione delle sanzioni riferite esclusivamente a quell'inadempimento, purché l'accertamento o la controversia non siano divenuti definitivi.
  • La cancellazione di un adempimento formale non elimina automaticamente gli altri requisiti per beneficiare dell'agevolazione: il contribuente deve comunque dimostrare la sussistenza dei presupposti sostanziali, i pagamenti corretti e la documentazione richiesta.
  • La definitività dell'atto può impedire l'applicazione retroattiva della norma più favorevole, secondo i limiti previsti dall'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 472/1997.
  • In situazioni analoghe occorre distinguere tra perdita dell'agevolazione fiscale e sanzione: l'abrogazione della sanzione può estinguere il carico sanzionatorio anche quando resti da verificare, separatamente, la spettanza sostanziale della detrazione.

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