Sentenza del 02/10/2018 n. 2320 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Accertamento - prezzi di trasferimento - transfer price - finanziamento infruttifero - clausola contrattuale - valore normale - si applica.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l'applicazione della disciplina dei prezzi di trasferimento ai rapporti tra la casa madre italiana e la controllata residente negli Stati Uniti. La società sosteneva, in sostanza, che le diverse condizioni di pagamento previste nei rapporti infragruppo non potessero essere considerate un'operazione finanziaria autonoma. L'Amministrazione finanziaria ha invece ritenuto che il termine di pagamento più ampio e più favorevole concesso alla controllata rispetto ai clienti terzi integrasse un finanziamento implicito infragruppo, infruttifero e quindi privo di un corrispettivo conforme al valore normale.
La decisione
La pretesa dell'Amministrazione finanziaria è stata ritenuta fondata. La disciplina dei prezzi di trasferimento è applicabile anche ai rapporti tra una casa madre italiana e una controllata situata in un Paese terzo, quando le condizioni contrattuali infragruppo, in particolare quelle relative ai termini di pagamento, siano diverse e più generose rispetto a quelle praticate a soggetti indipendenti. Il maggior differimento del pagamento deve essere riqualificato come finanziamento implicito a tasso zero e può essere rettificato fiscalmente mediante applicazione di un interesse determinato secondo il valore normale.
Norme richiamate
Disciplina dei prezzi di trasferimento
Le operazioni tra imprese associate devono essere valutate secondo condizioni comparabili a quelle che sarebbero state applicate tra soggetti indipendenti. La disciplina può riguardare anche rapporti tra una società italiana e una controllata residente in un Paese terzo.
Principio del valore normale
Quando un'impresa del gruppo concede condizioni economiche più favorevoli rispetto a quelle praticate a terzi indipendenti, la differenza può essere valorizzata fiscalmente secondo il corrispondente valore normale.
Massime di principio
- La disciplina dei prezzi di trasferimento può applicarsi non solo ai prezzi delle cessioni di beni o servizi, ma anche alle condizioni finanziarie dell'operazione, inclusi i termini di pagamento.
- Un termine di pagamento significativamente più lungo concesso a una società del gruppo rispetto ai clienti indipendenti può essere considerato un finanziamento infragruppo implicito.
- Se il finanziamento implicito è infruttifero o remunerato a condizioni non di mercato, l'Amministrazione finanziaria può rettificare il reddito applicando un interesse determinato secondo il valore normale.
- Per prevenire contestazioni, le differenze nei termini di pagamento devono essere giustificate da ragioni economiche documentabili e supportate da analisi di comparabilità e dalla corretta documentazione sui prezzi di trasferimento.
- La valutazione deve considerare le condizioni effettivamente praticate nei rapporti con soggetti indipendenti, la durata del differimento, il merito creditizio del debitore e le condizioni finanziarie di mercato.
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