Sentenza del 02/10/2018 n. 1551 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Emendabilità delle dichiarazioni - Inefficacia della dichiarazione integrativa presentata tardivamente sulla applicabilità delle sanzioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa dichiarazione integrativa presentata oltre i termini stabiliti dall'art. 43 del D.P.R. 600/1973 è stata ritenuta priva di efficacia rettificativa. Di conseguenza, essa non può eliminare gli effetti della dichiarazione originaria né far venir meno le sanzioni applicate per le irregolarità già rilevate. Il ricorso del contribuente è stato pertanto respinto, con prevalenza della posizione dell'Amministrazione finanziaria.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente chiedeva che la dichiarazione integrativa, sebbene presentata oltre il termine previsto per l'accertamento, producesse comunque effetti rettificativi e consentisse di annullare o ridurre le sanzioni applicate per gli errori o le omissioni contenuti nella dichiarazione originaria.
Norme richiamate
Art. 43 del D.P.R. 600/1973
La norma individua i termini entro i quali l'Amministrazione finanziaria può procedere all'accertamento. Una dichiarazione integrativa presentata oltre tali termini non è idonea a rettificare con efficacia la dichiarazione originaria ai fini dell'annullamento delle sanzioni.
Massime di principio
- Le dichiarazioni integrative devono essere presentate entro i termini normativamente previsti per produrre effetti rettificativi utili al contribuente.
- La presentazione tardiva di una dichiarazione integrativa non consente, di regola, di cancellare sanzioni già collegate a errori o omissioni presenti nella dichiarazione originaria.
- La dichiarazione integrativa tardiva non può essere utilizzata per neutralizzare retroattivamente gli effetti di una violazione fiscale già perfezionata, salvo specifiche disposizioni applicabili al caso concreto.
- È essenziale verificare tempestivamente gli errori dichiarativi e ricorrere agli strumenti di regolarizzazione previsti dalla legge, inclusi ravvedimento operoso e dichiarazione integrativa nei termini.
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