Cassazione Penale, Sentenza n. 46107/2023 del 15/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 23/03/2023 del Tribunale di Catanzaro per violazione del principio di immutabilità del giudice (art. 525, comma 2, c.p.p.). Il ricorrente lamenta che nelle tre udienze relative all'appello cautelare (26/01/2023, 07/02/2023, 23/03/2023) la composizione del collegio è variata di volta in volta (si sarebbe registrato il mutamento di due componenti su tre), con conseguente nullità dell'ordinanza poiché atti istruttori rilevanti (disposizione e conferimento della perizia, acquisizione documentale, discussione) sono stati eseguiti da collegi diversi
La decisione
Il ricorso è dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto preliminarmente tempestivo il deposito del ricorso via PEC (2/05/2023) e ha poi esaminato il merito del motivo dedotto. Pur riconoscendo che il principio di immutabilità del giudice (art. 525, comma 2, c.p.p.) si applica anche ai giudizi di impugnazione cautelare, la Corte ha rilevato che non sussiste violazione quando la trattazione e la decisione si svolgano davanti al medesimo collegio che poi decide, anche se elementi istruttori erano stati acquisiti in udienze precedenti da collegi in diversa composizione. Nel caso di specie la trattazione, la discussione e la decisione sono avvenute davanti allo stesso collegio che ha poi deciso la causa; pertanto il motivo è manifestamente infondato e il ricorso è inammissibile. Conseguentemente il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. È disposta la trasmissione di copia del provvedimento al Direttore dell'Istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94, comma i-ter, disp. att. c.p.p., poiché la decisione non comporta la rimessione in libertà
Norme richiamate
art. 525, comma 2, cod. proc. pen.
Principio di immutabilità del giudice esteso anche ai giudizi di impugnazione cautelare; tuttavia non integrazione di violazione quando la trattazione e la discussione si svolgono davanti al collegio che poi decide, anche se atti istruttori sono stati compiuti da collegi diversamente composti
art. 606, comma 1, lett. c, cod. proc. pen.
art. 606, comma 1, lett. c
Norma richiamata come possibile parametro di nullità/violazione connessa al mutamento del collegio; la Corte ha invece valutato il motivo come manifestamente infondato alla luce del principio interpretato
Riferimento al termine di dieci giorni per proporre ricorso; la Corte ha ritenuto tempestivo il deposito via PEC verificando la data di ricezione della comunicazione e del ricorso
Norma che autorizza la condanna alle spese processuali a seguito di inammissibilità dell'impugnazione; applicata per condannare il ricorrente alle spese
art. 94, comma i-ter, disposizioni attuative cod. proc. pen.
art. 94, comma i-ter, disp. att. c.p.p.
Obbligo di inviare copia del provvedimento al Direttore dell'Istituto penitenziario quando la decisione non comporti la rimessione in libertà; disposto dalla Corte
Massime di principio
- Il principio di immutabilità del giudice (art. 525, comma 2, c.p.p.) opera anche nei procedimenti di impugnazione cautelare, ma non determina automaticamente nullità quando atti istruttori siano stati eseguiti da collegi in diversa composizione
- Non costituisce violazione dell'immutabilità il fatto che un collegio acquisisca atti o nomini periti e un successivo collegio, dinanzi al quale si svolge la discussione, decida sulla base di tali atti, purché la trattazione e la decisione si svolgano davanti allo stesso collegio che decide
- La tempestività dei ricorsi trasmessi via PEC va valutata sulla base della data di ricezione della PEC da parte dell'ufficio giudiziario; l'eventuale successivo deposito cartaceo non incide sulla tempestività acquisita tramite PEC
- L'inammissibilità dell'impugnazione può comportare, oltre alla condanna alle spese, anche il pagamento di somme alla Cassa delle ammende se ricorrono profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
- Quando la decisione non comporti la rimessione in libertà del detenuto, è obbligatoria la trasmissione del provvedimento al Direttore dell'Istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p.
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