Sentenza n. 12101/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento 1) dell’Avviso pubblicato il 27.11.2025 sul sito dell’Agenzia delle Entrate e sul sito del Portale InPA recante la pubblicazione delle graduatorie e degli elenchi dei vincitori distinte per Regioni inerenti la selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di complessive 2.700 unità per l’area dei funzionari, famiglia professionale funzionario giuridico-tributario per attività di controlli fiscali e servizi fiscali (bando di concorso n. 290773 del 11 luglio 2025, Codice Concorso: ADE/TRIB/2700) in riferimento alle parti di interesse e in particolare per la Regione Campania, con il relativo avviso della presa di servizio da parte dei vincitori con decorrenza 18 dicembre 2025, nelle parti di interesse; 2) della Graduatoria degli idonei (sebbene non pubblicata) e dell’elenco dei vincitori (codice concorso 2700 TRIB) della Regione Campania per come pubblicato il 27.11.2025 sul sito dell’Agenzia delle entrate e sul portale INPA all’esito della selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di complessive 2.700 unità per l’area dei funzionari, famiglia professionale funzionario giuridico-tributario per attività di controlli fiscali e servizi fiscali (bando di concorso n. 290773 del 11 luglio 2025, Codice Concorso: ADE/TRIB/2700), con il relativo avviso della presa di servizio da parte dei vincitori con decorrenza 18 dicembre 2025, nelle parti di interesse; 3) dell’Avviso e del relativo elenco contenente gli esiti anonimi rettificati della prova scritta inerente la selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di complessive 2.700 unità per l’area dei funzionari, famiglia professionale funzionario giuridico-tributario per attività di controlli fiscali e servizi fiscali, per come pubblicati sul sito dell’Agenzia delle Entrate il 10.11.2025, limitatamente alle parti di interesse; 4) dell’Esito della prova scritta del ricorrente, nonché della prova stessa, nelle parti di interesse; 5) dei verbali di correzione delle prove, sebbene allo stato non conosciuti; 6) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, tra cui: a. tutti gli atti di convocazione e di scelta delle sedi, limitatamente agli interessi di parte ricorrente; b. i contratti di lavoro eventualmente stipulati nelle more del giudizio; c. il Bando pubblicato del 11.07.2025, ove interpretato in senso lesivo per il ricorrente; d. ogni altro atto istruttorio, sebbene, allo stato non conosciuto; e. gli avvisi di rinvio dello svolgimento della prova scritta, ove lesivi; f. il diario d’esame, ove lesivo; g. della Nomina della Commissione d’esame, ove lesiva; h. calendario della prova scritta; i. Integrazione della Commissione d’esame, ove lesiva; l. esiti anonimi della prova scritta; m. dell’avviso relativo al questionario n.2, ove lesivo; o. l’elenco rettificato degli esiti della prova scritta, ove interpretato in senso lesivo per il ricorrente; nonché per l’accertamento del diritto di parte ricorrente ad ottenere il riesame del punteggio assegnato all’esito della prova scritta per i motivi esposti in narrativa e ad essere consequenzialmente ricollocata in una posizione migliore nella rispettiva graduatoria; con conseguente condanna in forma specifica delle Amministrazioni in indirizzo, ognuna per quanto di spettanza, a riesaminare il punteggio della prova scritta per i motivi esposti in narrativa; in ogni caso, con l’ordine nei confronti della P.A. di adottare ogni provvedimento ritenuto più opportuno per la tutela dei diritti di parte ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatorie e risultati della prova scritta della selezione nazionale per 2.700 funzionari giuridico-tributari, limitatamente alla posizione del candidato e alla graduatoria della Regione Campania
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni banditrici)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, risultato idoneo con 21,1/30 e non incluso tra i vincitori per la Regione Campania, ha contestato il quesito n. 33 della prova scritta. Il quesito chiedeva da chi potessero essere impugnate le deliberazioni assembleari invalide, indicando come opzioni l'amministratore del condominio, tutti i condomini oppure i condomini assenti o dissenzienti. La Commissione aveva individuato come corretta la terza risposta, mentre il ricorrente aveva scelto la seconda, subendo la penalità per risposta errata e lamentando la mancata attribuzione del punteggio. Sono stati dedotti violazione dell'art. 1, comma 3, del d.P.R. n. 487/1994, dell'art. 6 del bando, dell'art. 51 Cost., del principio di buon andamento, nonché eccesso di potere per manifesta irragionevolezza e illogicità. Secondo il ricorrente, il quesito sarebbe stato ambiguo perché formulato con riferimento generico alle deliberazioni "invalide", senza distinguere tra annullabilità e nullità e senza menzionare i condomini astenuti, sicché sarebbero state plausibilmente corrette sia la risposta "da tutti i condomini" sia quella "dai condomini assenti o dissenzienti". È stata inoltre contestata, in via preliminare, la competenza territoriale del TAR Lazio, poiché la graduatoria impugnata riguardava la sola Regione Campania.
La decisione
Il TAR ha respinto l'eccezione di incompetenza territoriale. Ha ritenuto applicabile l'art. 13, comma 3, c.p.a., poiché la procedura era stata bandita con un unico atto nazionale, la prova era stata comune per tutti i candidati e l'Agenzia si era riservata la possibilità di formare una graduatoria unica nazionale, con cessazione dell'efficacia delle graduatorie regionali. La procedura è stata quindi qualificata come accentrata e idonea a produrre effetti comuni sull'intero territorio nazionale, con conseguente competenza inderogabile del TAR Lazio per gli atti statali e per gli atti di soggetti pubblici ultraregionali. Nel merito, il ricorso è stato ritenuto infondato. Il Collegio ha applicato il principio secondo cui i quiz a risposta multipla sono legittimi quando presentano un'unica risposta chiaramente esatta. Ha ritenuto corretta e univoca la risposta "dai condomini assenti o dissenzienti", in riferimento all'art. 1137 c.c. La circostanza che il quesito non riproducesse integralmente il testo normativo e utilizzasse il termine generale "invalide" non lo rendeva ambiguo. La risposta "da tutti i condomini" non era corretta, poiché la nullità della deliberazione può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse, e non da tutti i condomini in quanto tali. Le ulteriori questioni sulla distinzione tra nullità e annullabilità sono state considerate estranee al semplice tenore del quesito. Il giudice ha inoltre rilevato che il candidato deve scegliere, tra le opzioni proposte, quella migliore e più precisa, senza costruire artificiosamente ambiguità o concentrarsi sull'individuazione dei distrattori. Sono state respinte le censure di violazione della trasparenza, della par condicio, della ragionevolezza e del buon andamento. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 35-quater, comma 3-bis, d.lgs. 165/2001
Costituisce la base normativa per lo svolgimento della selezione mediante un'unica prova scritta.
negli altri casi è inderogabilmente competente, per gli atti statali, il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma e, per gli atti dei soggetti pubblici a carattere ultra regionale, il tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede il soggetto
Il criterio della sede dell'autorità e quello dell'efficacia spaziale si integrano; per una procedura nazionale accentrata, produttiva di effetti comuni sull'intero territorio, la competenza spetta al TAR Lazio - Roma.
Impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea
La disposizione è stata utilizzata per ritenere corretta l'opzione secondo cui le deliberazioni assembleari invalide, nel contesto del quesito, possono essere impugnate dai condomini assenti o dissenzienti; la risposta riferita a tutti i condomini non è stata ritenuta corretta.
art. 1, comma 3, d.P.R. 487/1994
La violazione dedotta dal ricorrente non è stata ravvisata, non essendo emersi vizi nella formulazione del quiz o nella parità di trattamento dei candidati.
art. 51 Cost.
La censura riferita all'accesso agli uffici pubblici non è stata ritenuta fondata, poiché la prova e la relativa valutazione sono state considerate legittime.
Massime di principio
- Nelle selezioni pubbliche basate su quesiti a risposta multipla, il quiz è legittimo quando, considerando il testo della domanda, le opzioni e la disciplina normativa di riferimento, emerge una sola risposta chiaramente esatta; non è necessario che il quesito riproduca integralmente il testo della legge.
- La valutazione dell'univocità di un quesito concorsuale deve essere compiuta secondo una lettura piana, logica e ragionevole, tenendo conto dello specifico contesto della prova e delle professionalità da selezionare, senza attribuire rilievo a elaborazioni dottrinali o giurisprudenziali ulteriori rispetto al tenore della domanda.
- Il candidato deve scegliere, tra le opzioni proposte, quella più precisa e coerente con la disciplina richiamata; non può rendere illegittimo il quesito valorizzando interpretazioni ulteriori o costruendo ex post possibili ambiguità non ricavabili dalla sua lettura ordinaria.
- Quando un concorso è bandito con un'unica procedura nazionale, una prova comune e la possibile formazione di una graduatoria unica nazionale, la procedura produce effetti diretti comuni sull'intero territorio nazionale; per l'impugnazione degli atti della procedura è competente il TAR Lazio - Roma ai sensi dell'art. 13, comma 3, c.p.a., anche se il ricorrente contesta la graduatoria relativa a una sola regione.
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