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Sentenza

Sentenza n. 1448/2026 - Venezia, Sezione 3

per l’annullamento A) quanto al ricorso principale n. 1462 del 2025, proposto da Anthesys Servizi Società Cooperativa con specifico riferimento al lotto n. 1 della procedura di gara: - della deliberazione n. 1411 con la quale in data 30 giugno 2025 il Direttore Generale dell’U.L.S.S. n. 2 “Marca Trevigiana” ha disposto: 1) di approvare le operazioni di gara svolte per l’affidamento del servizio di front end e attività collegate a supporto dell’Attività dell’Azienda ULSS n. 2 “Marca Trevigiana”, per il periodo di 36 mesi, rinnovabili per ulteriori 24 mesi, che risultano nella procedura aperta telematica ID n. 167131417, espletata tramite la piattaforma SINTEL di ARIA s.p.a., nonché i verbali della Commissione giudicatrice da n. 1/23 a n. 25/24, e il verbale del RUP n. 1 del 31 marzo 2025; 2) di approvare i verbali del Seggio di gara n. 1 del 28 maggio 2023, n. 2 del 3 aprile 2025 e n. 3 del 5 maggio 2025; 3) di aggiudicare la gara per l’affidamento del predetto servizio al Consorzio Nazionale Servizi - CNS per una spesa complessiva per il triennio pari ad € 21.314.861,61 iva compresa in relazione al lotto n.1 (Distretti di Treviso Nord e Treviso Sud) - CIG 973651063A; 4) di approvare il quadro economico complessivo, subordinando l’efficacia dell’aggiudicazione all’esito positivo dei controlli sul possesso dei requisiti di ordine generale, ai sensi di quanto disposto dall’art. 32 comma 7 del d.lgs. n. 50/2016; - della comunicazione dell’aggiudicazione effettuata in data 3 luglio 2025, ai sensi dell’art. 76 del d.lgs. n. 50/2016; - della nota prot. n. 108320 del 7 giugno 2024 dell’Azienda U.L.S.S. n. 2 “Marca Trevigiana” con la quale è stato richiesto al CNS ogni elemento utile al fine di verificare i costi della manodopera; - della relazione illustrativa inviata dal CNS alla Stazione appaltante in data 21 giugno 2024 in risposta alla nota precedentemente inviata con relativa nota di trasmissione; - della nota prot. n. 0150007 del 12 agosto 2024, con la quale l’Azienda U.L.S.S. n. 2 “Marca Trevigiana” chiede di confermare gli importi indicati nella relazione illustrativa, anche per il lotto n. 1; - della nota di risposta del CNS del 26 agosto 2024; - della nota prot. n. 0205095 dell’8 novembre 2024 e della nota prot. n. 0206206 dell’11 novembre 2024, di richiesta di ulteriori chiarimenti da parte della Stazione appaltante; - della nota di risposta del CNS inviata in data 18 novembre 2024 e della relazione giustificativa prodotta; - della nota del RUP prot. n. 170132 del 17 settembre 2024 di convocazione della Commissione giudicatrice, nonché dell’eventuale verbale dell’incontro tenuto in data 3 ottobre 2024; - della nota prot. 122515 del 28 giugno 2024 con cui il RUP ha richiesto un preventivo per la formulazione di una perizia tecnica allo studio Cattarin e Associati; - del verbale n. 1 del 31 marzo 2025 in cui il RUP ha dichiarato regolare l’esito della verifica anche con riferimento al lotto n.1; - del parere reso dallo Studio Cattarin e Associati e delle eventuali ulteriori osservazioni; - dei verbali n. 2 e n. 3 del Seggio di gara, che ha ritenuto regolare la documentazione amministrativa del CNS, anziché procedere all’esclusione; - di tutti i verbali della Commissione giudicatrice e/o del RUP nella parte in cui hanno è stata ammessa e valutata l’offerta economica del CNS; nonché per la declaratoria di inefficacia dell’aggiudicazione definitiva e per la declaratoria di nullità ed inefficacia del contratto di appalto ove stipulato anche in corso di giudizio e con espressa istanza della ricorrente a volervi subentrare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 122 c.p.a., con conseguente accertamento dell’obbligo della stazione appaltante di procedere all’aggiudicazione della procedura alla ricorrente, e per la conseguente condanna della Stazione appaltante al risarcimento del danno in forma specifica mediante aggiudicazione della procedura di gara alla ricorrente o, in subordine, qualora non sia possibile il subentro, per equivalente economico pari al mancato utile derivante dalla commessa nella misura minima del 13% dell’importo a base di gara, o nella diversa misura ritenuta di giustizia ai sensi e per gli effetti dell’art. 1226 c.c., oltre alle spese per la partecipazione alla procedura, rivalutazione ed interessi nella misura che verrà ritenuta di giustizia o in ogni caso con determinazione equitativa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1226 c.c.; nonché per l’annullamento, ex art. 116 c.p.a., del diniego parziale espresso dalla stazione appaltante in data 11 luglio 2025 in ordine all‘istanza di accesso agli atti inoltrata dalla ricorrente in data 4 luglio 2025 con conseguente condanna, previo accertamento e declaratoria del diritto di accesso in capo alla ricorrente, all’esibizione e rilascio di copia della documentazione non esibita; quanto al primo ricorso per motivi aggiunti, presentato in data 2 settembre 2025, di tutti gli atti e i provvedimenti già impugnati con il ricorso principale, in particolare, del verbale della Commissione giudicatrice n. 15 del 7 dicembre 2023, ove si afferma, in relazione all’offerta del CNS, che «La soluzione proposta per le postazioni di lavoro del Call e Contact Center risulta rispondente alle caratteristiche tecniche minime richieste», nonché per l’accoglimento delle ulteriori domande formulate con il ricorso principale medesimo; quanto al secondo ricorso per motivi aggiunti, presentato in data 15 settembre 2025, di tutti gli atti e i provvedimenti già impugnati con il ricorso principale e con i motivi aggiunti, nonché del progetto tecnico presentato in gara dal CNS, e per l’accoglimento delle ulteriori domande ivi formulate; quanto al terzo ricorso per motivi aggiunti, presentato in data 17 novembre 2025, di tutti gli atti e i provvedimenti già impugnati con il ricorso principale e con i motivi aggiunti, nonché di tutte le informative fornite dal CNS nel corso della procedura di gara, in ordine al possesso dei requisiti di affidabilità morale, e per l’accoglimento delle ulteriori domande ivi formulate; B) quanto al ricorso principale n. 1463 del 2025, proposto dal Consorzio Stabile Cento Orizzonti, con specifico riferimento al lotto n. 2 della procedura di gara: - della deliberazione n. 1411 con la quale in data 30 giugno 2025 il Direttore generale dell’Azienda U.L.S.S. n. 2 “Marca Trevigiana” ha deciso: 1) di approvare le operazioni di gara svolte per l’affidamento del servizio di front end e attività collegate a supporto dell’Attività dell’Azienda U.L.S.S. n. 2 “Marca Trevigiana”, per il periodo di 36 mesi, rinnovabili per ulteriori 24 mesi, che risultano nella procedura aperta telematica ID n. 167131417, espletata tramite la piattaforma SINTEL di ARIA s.p.a., nonché i verbali della Commissione Giudicatrice da n. 1/23 a n. 25/24, nonché il verbale del RUP n. 1 del 31 marzo 2025; 2) di approvare i verbali del Seggio di gara n. 1 del 28 maggio 2023, n. 2 del 3 aprile 2025 e n. 3 del 5 maggio 2025; 3) di aggiudicare la gara a procedura aperta telematica, per l’affidamento del predetto servizio a CNS, per una spesa complessiva per il triennio pari ad € 17.586.933,59 iva compresa, in relazione al lotto n. 2 (Distretto di Asolo e Pieve Soligo) - CIG 9736541FCC; 4) di approvare il quadro economico complessivo, subordinando l’efficacia dell’aggiudicazione all’esito positivo dei controlli sul possesso dei requisiti di ordine generale, ai sensi di quanto disposto dall’art. 32, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016; - della comunicazione di aggiudicazione effettuata in data 3 luglio 2025, ai sensi dell’art. 76 del d.lgs. n. 50/2016; - della nota prot. n. 108327 del 7 giugno 2024 dell’Azienda U.L.S.S. n. 2 “Marca Trevigiana” con la quale è stato richiesto al CNS ogni elemento utile al fine di verificare i costi della manodopera; - della relazione illustrativa inviata dal CNS alla Stazione appaltante in data 21 giugno 2024 in risposta alla nota precedentemente inviata con relativa nota di trasmissione; - della nota prot. n. 0150007 del 12 agosto 2024, con la quale la U.L.S.S. n. 2 chiede di confermare gli importi indicati nella relazione illustrativa, anche per il lotto n. 2; - della nota di risposta del CNS del 26 agosto 2024; - della nota prot. n. 0205095 dell’8 novembre 2024 e della nota prot. n. 0206206 dell’11 novembre 2024, di richiesta di ulteriori chiarimenti da parte della Stazione appaltante; - della nota di risposta del CNS inviata in data 18 novembre 2024 e della relazione giustificativa prodotta; - della nota del RUP prot. n. 170132 del 17 settembre 2024 di convocazione della Commissione giudicatrice, nonché dell’eventuale verbale dell’incontro tenuto in data 3 ottobre 2024; - della nota prot. 122515 del 28 giugno 2024 con cui il RUP ha richiesto un preventivo per la formulazione di una perizia tecnica allo Studio Cattarin e Associati; - del verbale n. 1 del 31 marzo 2025 in cui il RUP ha dichiarato regolare l’esito della verifica anche con riferimento al lotto n. 2; - del parere reso dallo Studio Cattarin e Associati e delle eventuali ulteriori osservazioni; - dei verbali del Seggio di Gara n. 2 e n. 3 che hanno ritenuto regolare la documentazione amministrativa del CNS, anziché procedere all’esclusione; - di tutti i verbali della Commissione giudicatrice e/o RUP nella parte in cui è stata ammessa e valutata l’offerta economica del CNS; nonché per la declaratoria di inefficacia dell’aggiudicazione definitiva e per la declaratoria di nullità ed inefficacia del contratto di appalto ove stipulato anche in corso di giudizio e con espressa istanza della ricorrente a volervi subentrare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 122 c.p.a., con conseguente accertamento dell’obbligo della stazione appaltante di procedere all’aggiudicazione della procedura al ricorrente; e per la conseguente condanna della Stazione appaltante al risarcimento del danno in forma specifica mediante aggiudicazione della procedura di gara al ricorrente o, in subordine, qualora non sia possibile il subentro, per equivalente economico pari al mancato utile derivante dalla commessa nella misura minima del 13% dell’importo a base di gara, o nella diversa misura ritenuta di giustizia ai sensi e per gli effetti dell’art. 1226 c.c., oltre alle spese per la partecipazione alla procedura, rivalutazione ed interessi nella misura che verrà ritenuta di giustizia o in ogni caso con determinazione equitativa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1226 c.c.; nonché per l’annullamento, ex art. 116 c.p.a, del diniego parziale espresso dalla stazione appaltante in data 11 luglio 2025 in ordine all‘istanza di accesso agli atti inoltrata dal ricorrente in data 4 luglio 2025 con conseguente condanna, previo accertamento e declaratoria del diritto di accesso in capo al ricorrente, all’esibizione e rilascio di copia della documentazione non esibita; quanto al primo ricorso per motivi aggiunti, proposto in data 2 settembre 2025, di tutti gli atti e i provvedimenti già impugnati con il ricorso principale, in particolare, del verbale della Commissione giudicatrice n. 21 del 25 gennaio 2024, ove si afferma, in relazione all’offerta del CNS, che «La soluzione proposta per le postazioni di lavoro del Call e Contact Center risulta rispondente alle caratteristiche tecniche minime richieste», nonché per l’accoglimento delle ulteriori domande formulate con il ricorso principale medesimo; quanto al secondo ricorso per motivi aggiunti, proposto in data 15 settembre 2025, di tutti gli atti e i provvedimenti già impugnati con il ricorso principale e con i motivi aggiunti, nonché del progetto tecnico presentato in gara dal CNS, e per l’accoglimento delle ulteriori domande ivi formulate; quanto al terzo ricorso per motivi aggiunti, proposto in data 17 novembre 2025, di tutti gli atti e i provvedimenti già impugnati con il ricorso principale e con i motivi aggiunti, nonché di tutte le informative fornite dal CNS nel corso della procedura di gara in ordine al possesso dei requisiti di affidabilità morale, e per l’accoglimento delle ulteriori domande ivi formulate; C) quanto al ricorso principale n. 1466 del 2025, presentato da Anthesys Servizi Società Cooperativa con specifico riferimento al lotto n. 3 della procedura di gara: - della deliberazione n. 1411 con la quale in data 30 giugno 2025 il Direttore generale dell’Azienda U.L.S.S. n. 2 “Marca Trevigiana” ha deciso: 1) di approvare le operazioni di gara svolte per l’affidamento del servizio di front end e attività collegate a supporto dell’Attività dell’Azienda U.L.S.S. n. 2 “Marca Trevigiana”, per il periodo di 36 mesi, rinnovabili per ulteriori 24 mesi, che risultano nella procedura aperta telematica ID n. 167131417, espletata tramite la piattaforma SINTEL di ARIA s.p.a., nonché i verbali della Commissione Giudicatrice da n. 1/23 a n. 25/24, nonché il verbale del RUP n. 1 del 31 marzo 2025; 2) di approvare i verbali del Seggio di gara n. 1 del 28 maggio 2023, n. 2 del 3 aprile 2025 e n. 3 del 5 maggio 2025; 3) di aggiudicare la gara a procedura aperta telematica, per l’affidamento del predetto servizio a CNS, per una spesa complessiva per il triennio pari ad € 3.543.088,67 iva compresa, in relazione al lotto n. 3 (Servizi di front end e “back office interdistrettuali); 4) di approvare il quadro economico complessivo, subordinando l’efficacia dell’aggiudicazione all’esito positivo dei controlli sul possesso dei requisiti di ordine generale, ai sensi di quanto disposto dall’art. 32, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016; - della comunicazione di aggiudicazione effettuata ai sensi dell’art. 76 del d.lgs. n. 50/2016 in data 3 luglio 2025; - della nota prot. n. 0108330 del 7 giugno 2024 dell’Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana con la quale è stato richiesto al CNS ogni elemento utile al fine di verificare i costi della manodopera; - della relazione illustrativa inviata dal CNS alla Stazione appaltante in data 21 giugno 2024 in risposta alla nota precedentemente inviata con relativa nota di trasmissione; - della nota prot. n. 0150007 del 12 agosto 2024, con la quale l’Azienda ULSS n. 2 chiede di confermare gli importi indicati nella relazione illustrativa, anche per il lotto n. 3; - della nota di risposta del CNS del 26 agosto 2024; - della nota prot. n. 0205095 dell’8 novembre 2024 e della nota prot. n. 0206206 dell’11 novembre 2024, di richiesta di ulteriori chiarimenti da parte della Stazione appaltante; - della nota di risposta del CNS inviata in data 18 novembre 2024 e della relazione giustificativa prodotta; - della nota del RUP prot. n. 170132 del 17 settembre 2024 di convocazione della Commissione giudicatrice, nonché dell’eventuale verbale dell’incontro tenuto in data 3 ottobre 2024; - della nota prot. n. 122515 del 28 giugno 2024 con cui il RUP ha richiesto un preventivo per la formulazione di una perizia tecnica allo Studio Cattarin e Associati; - del verbale n. 1 del 31 marzo 2025 in cui il RUP ha dichiarato regolare l’esito della verifica anche con riferimento al lotto n. 2; - del parere reso dallo studio Cattarin e Associati e delle eventuali ulteriori osservazioni; - dei verbali del n. 2 e n. 3 Seggio di gara, che ha ritenuto regolare la documentazione amministrativa del CNS, anziché procedere all’esclusione; - di tutti i verbali della Commissione giudicatrice e/o del RUP nella parte in cui hanno ammesso e valutato l’offerta economica del CNS, anche se non conosciuti al momento attuale; nonché per la declaratoria di inefficacia dell’aggiudicazione definitiva e per la declaratoria di nullità ed inefficacia del contratto di appalto ove stipulato anche in corso di giudizio e con espressa istanza della ricorrente a volervi subentrare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 122 c.p.a., con conseguente accertamento dell’obbligo della Stazione appaltante di procedere all’aggiudicazione della procedura alla ricorrente; e per la conseguente condanna della Stazione appaltante al risarcimento del danno in forma specifica mediante aggiudicazione all’odierna ricorrente della procedura di gara o, in subordine, qualora non sia possibile il subentro, per equivalente economico pari al mancato utile derivante dalla commessa nella misura minima del 13% dell’importo a base di gara, o nella diversa misura che verrà ritenuta di giustizia ai sensi e per gli effetti dell’art. 1226 c.c., oltre alle spese per la partecipazione alla procedura, rivalutazione ed interessi nella misura che verrà ritenuta di giustizia o in ogni caso con determinazione equitativa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1226 c.c.; nonché per l’annullamento, ex art. 116 c.p.a., del diniego parziale espresso dalla stazione appaltante in data 11 luglio 2025 in ordine alla istanza di accesso agli atti inoltrata dalla ricorrente in data 4 luglio 2025 con conseguente condanna, previo accertamento e declaratoria del diritto di accesso in capo alla ricorrente, all’esibizione e rilascio di copia della documentazione non esibiita; quanto al primo ricorso per motivi aggiunti, proposto in data 15 settembre 2025, di tutti gli atti e i provvedimenti già impugnati con il ricorso principale, nonché del progetto tecnico presentato in gara dal CNS per l’accoglimento delle ulteriori domande ivi formulate; quanto al secondo ricorso per motivi aggiunti, presentato in data 17 novembre 2025, di tutti gli atti e i provvedimenti già impugnati con il ricorso principale e con i motivi aggiunti, nonché di tutte le informative fornite dal CNS nel corso della procedura di gara in ordine al possesso dei requisiti di affidabilità morale, e per l’accoglimento delle ulteriori domande ivi formulate;

Giustizia amministrativa202501462

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Aggiudicazione al Consorzio Nazionale Servizi dei lotti n. 1, n. 2 e n. 3 della procedura aperta per servizi di front end e attività collegate, unitamente agli atti di verifica dei costi della manodopera, ammissione e valutazione dell'offerta e valutazione dei requisiti di affidabilità professionale; diniego parziale di accesso agli atti

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)

Prevale il privato

La controversia

Le ricorrenti hanno contestato, con ricorsi principali e motivi aggiunti, l'aggiudicazione dei tre lotti al CNS deducendo: violazione del principio di immodificabilità dell'offerta economica, perché nelle giustificazioni il costo della manodopera sarebbe stato ridotto rispetto a quello indicato nell'offerta; erronea verifica della congruità del costo del lavoro e confusione tra monte ore contrattuale o teorico e monte ore effettivo od operativo; formazione di un'offerta plurima, alternativa o ambigua per la divergenza tra le ore indicate nell'offerta tecnica e quelle valorizzate nell'offerta economica; mancato rispetto dei minimi salariali del CCNL Cooperative Sociali, in particolare per alcuni livelli del lotto n. 2; mancata dimostrazione, per i lotti n. 1 e n. 2, del requisito tecnico minimo relativo al punteggio "PCMark 10 score"; omessa o insufficiente valutazione di risoluzioni contrattuali, penali, sanzioni, procedimenti penali e altri fatti potenzialmente integranti gravi illeciti professionali ai sensi dell'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016. Le ricorrenti hanno inoltre chiesto l'inefficacia del contratto, il subentro o il risarcimento del danno e l'accesso alla documentazione di gara. Nel corso del giudizio il TAR ha disposto una verificazione sui costi della manodopera, sul rapporto tra ore effettive e teorico-contrattuali e sui minimi salariali. Le ricorrenti hanno poi dichiarato di non avere più interesse alle domande di accesso, dopo il deposito integrale della documentazione.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere sulle domande di accesso, poiché la documentazione era stata integralmente ostesa. Ha respinto le censure relative alla pretesa modifica dell'offerta: il costo complessivo della manodopera era rimasto invariato e le giustificazioni avevano esplicitato la composizione interna della voce, compreso un fondo prudenziale già ricompreso nell'offerta. Ha ritenuto legittima la distinzione tra ore effettive di servizio indicate nell'offerta tecnica e ore teoriche o contrattuali indicate nell'offerta economica, necessarie a remunerare ferie, malattia, permessi e altre assenze fisiologiche; tale distinzione non integrava un'offerta alternativa o plurima. Ha ritenuto infondate le censure sulla sostenibilità del costo del lavoro: la verificazione, pur rilevante, non vincolava il giudice e aveva utilizzato, in parte, una metodologia non omogenea, valorizzando il monte ore teorico con un costo orario calcolato sulle sole ore effettive. Il rinnovo del CCNL Cooperative Sociali, intervenuto dopo la presentazione delle offerte e con incrementi superiori a quelli ragionevolmente prevedibili, costituiva una sopravvenienza straordinaria nella sua concreta entità e non dimostrava un'originaria sottostima delle offerte. Ha respinto anche la censura sui minimi salariali del lotto n. 2, poiché i valori contestati erano dati intermedi e la documentazione retributiva dimostrava il rispetto dei minimi complessivi. Ha respinto le censure sul requisito PCMark 10: la prescrizione riguardava una caratteristica prestazionale da garantire in esecuzione e la mancata produzione del benchmark non era espressamente prevista come causa di esclusione; la ricorrente non aveva provato l'assenza del requisito sostanziale. Ha ritenuto invece fondata la censura relativa al rinvio a giudizio del legale rappresentante di una consorziata per omicidio colposo, connesso alla sicurezza sul lavoro. La particolare pregnanza della vicenda, inserita in un quadro di ulteriori fatti sottoposti all'amministrazione, imponeva una motivazione specifica e una valutazione complessiva dell'affidabilità del CNS. L'omessa valutazione ha comportato l'annullamento dell'aggiudicazione dei tre lotti, con obbligo per la stazione appaltante di rinnovare la valutazione senza automatismo espulsivo. Il TAR ha escluso di poter disporre il subentro o il risarcimento, in attesa della riedizione del potere, e non si è pronunciato sull'inefficacia del contratto per mancanza della prova della stipula. Ha respinto la richiesta di rinvio pregiudiziale alla CGUE, ritenendola tardiva e comunque non necessaria. Le spese di lite sono state integralmente compensate; le spese di verificazione sono state poste solidalmente a carico di tutte le parti.

Norme richiamate

  • art. 95, comma 10, d.lgs. 50/2016

    Impone l'indicazione dei costi della manodopera e fonda il distinto procedimento di verifica del rispetto dei minimi salariali, autonomo rispetto alla verifica dell'anomalia.

  • art. 97, comma 5, lett. d), d.lgs. 50/2016

    Consente la verifica che il costo della manodopera non sia inferiore ai minimi salariali previsti dalle tabelle ministeriali.

  • art. 23, comma 16, d.lgs. 50/2016

    Rileva per le tabelle ministeriali del costo del lavoro utilizzate nella verifica della manodopera.

  • art. 80, comma 1, lett. a), d.lgs. 50/2016

    Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d’appalto un operatore economico ... qualora la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3 del presente codice.

    La vicenda relativa a un rinvio a giudizio per omicidio colposo connesso alla sicurezza sul lavoro, pur non determinando automaticamente l'esclusione, impone una valutazione esplicita della sua rilevanza sull'affidabilità dell'operatore.

  • art. 80, comma 5, lett. c), d.lgs. 50/2016

    Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d’appalto un operatore economico ... qualora ... la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l’operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità.

    La valutazione dei gravi illeciti professionali è discrezionale e contestualizzata; in presenza di una vicenda di particolare pregnanza la stazione appaltante deve motivare anche l'ammissione.

  • art. 80, comma 5, lett. c-bis), d.lgs. 50/2016

    Rileva per l'omissione di informazioni dovute, ma l'omessa dichiarazione di fatti potenzialmente rilevanti non determina automaticamente l'esclusione.

  • art. 80, comma 5, lett. f-bis), d.lgs. 50/2016

    La causa espulsiva riguarda dichiarazioni obiettivamente false, senza margini di opinabilità, e non la mera reticenza od omissione.

  • art. 116, comma 2, c.p.a.

    La domanda di accesso è divenuta improcedibile per sopravvenuta acquisizione della documentazione e perdita di interesse; il giudice ha dichiarato cessata la materia del contendere.

  • art. 122 c.p.a.

    La domanda di subentro o di inefficacia del contratto non è stata decisa, non essendo provata la stipula e dovendo prima essere rinnovata la valutazione amministrativa.

  • art. 34, comma 2, c.p.a.

    Non impedisce l'esame delle censure dirette contro l'adeguatezza di un'istruttoria effettivamente svolta; non si tratta di sollecitare l'esercizio di un potere del tutto non esercitato.

  • art. 95, d.lgs. 50/2016

    La lex specialis può distinguere tra quantità delle prestazioni offerte e valorizzazione economica delle risorse necessarie, senza imporre necessariamente la coincidenza tra ore operative e ore contrattuali.

Massime di principio

  • Nella verifica dei costi della manodopera, la distinzione tra ore effettive di servizio e ore teoriche o contrattuali retribuite è legittima: le prime riguardano la prestazione resa all'amministrazione, le seconde comprendono anche ferie, malattie, permessi e altre assenze fisiologiche. La divergenza numerica tra tali grandezze non integra, di per sé, un'offerta plurima o ambigua, se il criterio di conversione è coerente, intelligibile e già ricavabile dalla struttura dell'offerta.
  • Le giustificazioni rese nella verifica del costo della manodopera possono esplicitare la composizione interna di un importo già offerto, compresi fondi prudenziali o accantonamenti già ricompresi nell'offerta, senza violare il principio di immodificabilità, purché non introducano nuove risorse esterne né modifichino il prezzo, le prestazioni o i parametri essenziali dell'offerta.
  • La verifica del rispetto dei minimi salariali ex artt. 95, comma 10, e 97, comma 5, lett. d), del d.lgs. 50/2016 è autonoma rispetto alla verifica dell'anomalia e può riguardare anche la sostenibilità complessiva della manodopera; tuttavia l'incremento derivante da un rinnovo del CCNL successivo alla presentazione dell'offerta rileva contro l'operatore solo se la sua concreta entità era ragionevolmente prevedibile al momento della gara.
  • Il giudice può discostarsi dalle conclusioni di una verificazione quando individui errori metodologici, specie se il verificatore confronta grandezze non omogenee o considera due volte le medesime assenze fisiologiche; deve però sottoporre criticamente le risultanze tecniche al confronto con il complessivo materiale istruttorio.
  • La mancata allegazione, in sede di offerta, della documentazione relativa a un requisito tecnico prestazionale non comporta l'esclusione se la lex specialis non qualifica espressamente tale adempimento come requisito di partecipazione o causa di esclusione. Occorre distinguere la prova documentale del requisito dalla mancanza sostanziale del requisito, e interpretare le clausole ambigue secondo favor partecipationis, affidamento e proporzionalità.
  • In presenza di una vicenda di particolare pregnanza, quale un rinvio a giudizio per un reato connesso alla sicurezza sul lavoro, la stazione appaltante deve motivare specificamente la sua incidenza, o non incidenza, sull'integrità e affidabilità dell'operatore, effettuando una valutazione complessiva delle vicende conosciute; l'omissione impone la riedizione del giudizio ma non determina automaticamente l'esclusione.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaOfferta e valutazioneRequisiti di partecipazione ed esclusioneRito appalti e sorte del contratto
RamiContratti pubbliciProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
SottomaterieGrave illecito professionale
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivo

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