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Sentenza

Sentenza n. 1451/2026 - Venezia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202201404

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimenti di non ammissione all'importazione di trucchi giocattolo per bambine, diniego dello spostamento della merce sottoposta a vincolo sanitario, rapporti di prova e atti connessi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni sanitarie)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente ha impugnato i provvedimenti con cui gli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera hanno negato l'importazione di due container contenenti trucchi giocattolo per bambine, rilevando concentrazioni di nichel, cromo e piombo superiori ai valori di riferimento individuati dall'Istituto Superiore di Sanità. È stato inoltre impugnato il diniego dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli allo spostamento della merce sottoposta a vincolo sanitario, nonché i rapporti di prova, le comunicazioni relative alle controanalisi e il rapporto ISTISAN 19/18. La ricorrente ha dedotto: violazione e falsa applicazione degli artt. 14 e 17 del regolamento (CE) n. 1223/2009; carenza di istruttoria e illegittimo utilizzo del rapporto ISTISAN quale parametro tecnico; contraddittorietà e irragionevolezza dei livelli di tollerabilità; manifesta illogicità per la previsione di limiti più rigorosi rispetto a quelli applicati ai farmaci; omessa valutazione della biodisponibilità dei metalli; mancata applicazione della normativa sulla sicurezza dei giocattoli; difetto di motivazione e di istruttoria per l'analisi del cromo totale anziché delle forme esavalente e trivalente e per l'utilizzo di un laboratorio asseritamente non accreditato; violazione degli artt. 3 e 97 Cost. e disparità di trattamento rispetto ad altri operatori che avrebbero importato prodotti dello stesso produttore cinese. La società ha inoltre chiesto il risarcimento dei danni patrimoniali derivanti dal blocco della merce.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, esaminando congiuntamente i motivi perché logicamente connessi. Ha ritenuto che il regolamento (CE) n. 1223/2009 imponga agli Stati membri di assicurare un'efficace sorveglianza del mercato e di impedire l'immissione sul mercato di prodotti cosmetici non sicuri. L'art. 17 del regolamento consente la presenza involontaria di quantità ridotte di sostanze vietate solo quando essa sia tecnicamente inevitabile nonostante le buone pratiche di fabbricazione e il prodotto resti sicuro ai sensi dell'art. 3. La valutazione della sicurezza costituisce esercizio di discrezionalità tecnica e tecnico-scientifica, sindacabile dal giudice soltanto per manifesta irragionevolezza o sproporzionalità, senza possibilità di sostituire il metodo dell'amministrazione con quello prospettato dal privato. Il Collegio ha escluso che fosse decisivo stabilire se il rapporto ISTISAN 19/18 o il parere dell'Istituto Superiore di Sanità avessero natura normativa cogente: l'amministrazione era comunque tenuta a individuare una fonte scientifica e a utilizzarla per valutare l'ammissibilità del prodotto. Il superamento dei valori massimi di nichel, cromo e piombo è stato ritenuto incompatibile con la nozione di mera traccia inevitabile e sufficiente a configurare una sostanziale non conformità. Il rigore dei controlli è stato inoltre ritenuto giustificato dai precedenti respingimenti riguardanti prodotti della stessa tipologia e dello stesso produttore. Le contestazioni sulla biodisponibilità, sul metodo di analisi del cromo e sull'accreditamento del laboratorio sono state considerate un tentativo di sostituire la valutazione tecnica dell'autorità sanitaria, in assenza di una palese illogicità. È stata respinta anche la censura di disparità di trattamento, poiché non era stata dimostrata l'identità dei prodotti importati dagli altri operatori. La tutela della salute, in particolare dei bambini destinatari dei prodotti, giustifica inoltre un'anticipazione della tutela e standard elevati di protezione. Il ricorso è stato definitivamente rigettato; le spese sono state compensate per la complessità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 3 regolamento (CE) n. 1223/2009

    necessaria sicurezza dei prodotti

    La sicurezza del prodotto cosmetico costituisce il parametro sostanziale della valutazione amministrativa e condiziona l'ammissibilità della presenza involontaria di sostanze vietate.

  • art. 14 regolamento (CE) n. 1223/2009

    È richiamato dalla ricorrente con riguardo alla disciplina delle sostanze vietate o soggette a restrizioni nei prodotti cosmetici; il motivo è stato respinto.

  • art. 17 regolamento (CE) n. 1223/2009

    La presenza involontaria di una quantità ridotta di una sostanza vietata, derivante da impurezze degli ingredienti naturali o sintetici, dal procedimento di fabbricazione, dall’immagazzinamento, dalla migrazione dall’imballaggio e che è tecnicamente inevitabile nonostante l’osservanza di buone pratiche di fabbricazione, è consentita a condizione che tale presenza sia in conformità con l’articolo 3 del regolamento e quindi che il prodotto cosmetico risulti sicuro per l’uso.

    La deroga riguarda soltanto quantità ridotte, involontarie e tecnicamente inevitabili, compatibili con la sicurezza del prodotto; il superamento dei livelli massimi individuati dalle autorità sanitarie esclude che si tratti di semplici tracce inevitabili.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato quale disposizione processuale relativa alla trattazione della causa.

  • art. 73 c.p.a.

    Richiamato in relazione al deposito di documenti e memorie prima dell'udienza.

  • art. 2056 c.c.

    Invocato dalla ricorrente quale base per la liquidazione equitativa del danno; la domanda risarcitoria non è stata accolta.

  • artt. 3 e 97 Cost.

    Invocati dalla ricorrente per dedurre disparità di trattamento e violazione dei principi di buon andamento e imparzialità; la censura è stata respinta per mancata dimostrazione dell'identità delle situazioni comparate.

Massime di principio

  • Nel controllo sanitario sui prodotti cosmetici, la presenza involontaria di sostanze vietate è ammissibile soltanto se ridotta, tecnicamente inevitabile nonostante il rispetto delle buone pratiche di fabbricazione e compatibile con la sicurezza del prodotto; il superamento dei livelli massimi individuati sulla base di fonti scientifiche attendibili può integrare una sostanziale non conformità e giustificare il divieto di importazione.
  • La valutazione della sicurezza dei prodotti cosmetici costituisce espressione di discrezionalità tecnica e tecnico-scientifica. Il giudice amministrativo può sindacarla per manifesta illogicità, irragionevolezza o sproporzionalità, ma non può sostituire il metodo o la valutazione dell'autorità sanitaria con una diversa impostazione tecnica del privato.
  • Le autorità sanitarie possono utilizzare rapporti tecnici, pareri scientifici e fonti di soft law per individuare i parametri di valutazione della sicurezza dei prodotti, anche quando tali atti non abbiano natura normativa cogente, purché la scelta sia ragionevole e adeguatamente riferita alla disciplina europea applicabile.
  • La tutela della salute, soprattutto quando i prodotti sono destinati ai bambini, può giustificare un'elevata soglia di cautela e l'anticipazione della protezione sanitaria; l'assenza di standard equivalenti nel Paese di produzione non impone all'amministrazione italiana di ridurre il livello di tutela previsto nell'ordinamento nazionale ed europeo.
  • La censura di disparità di trattamento presuppone la dimostrazione dell'identità o almeno dell'effettiva comparabilità delle situazioni poste a confronto; non basta dimostrare che altri operatori abbiano importato prodotti provenienti dallo stesso produttore, se non è provata l'identità dei prodotti e delle circostanze di controllo.

Come è indicizzato

MaterieAIA, AUA e autorizzazioni ambientaliInquinamento ed emissioniInvalidità del provvedimento
RamiAmbienteProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di istruttoriaPrincipi di precauzione e prevenzione

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