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Sentenza

Sentenza n. 1452/2026 - Venezia, Sezione 4

Giustizia amministrativa202400787

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Delibera del Consiglio di classe di non ammissione della studentessa all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo per l'anno scolastico 2023/2024, con gli atti presupposti e connessi

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (istituto scolastico)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La studentessa, frequentante la quinta classe di un liceo linguistico paritario e titolare di un Piano Didattico Personalizzato per una condizione clinica non ulteriormente specificata, nonché di un Progetto Formativo Personalizzato quale atleta di interesse nazionale, ha impugnato la deliberazione di non ammissione all'esame di Stato. I ricorrenti hanno dedotto: 1) la mancata concreta attuazione delle misure compensative e dispensative previste dal PDP, tra cui riduzione o rimodulazione delle verifiche scritte, maggiore tempo, interrogazioni programmate, uso di mediatori didattici, valutazione prevalente dei contenuti rispetto alla forma e recupero in itinere; 2) la mancata attuazione degli interventi previsti dal PFP e la violazione della disciplina relativa agli studenti-atleti; 3) la violazione dell'art. 13 d.lgs. 62/2017, dell'ordinanza ministeriale n. 55/2024 e il difetto di motivazione e istruttoria, per non avere il Consiglio di classe considerato la possibilità di ammettere la studentessa pur in presenza di insufficienze e per non avere valorizzato adeguatamente l'attività sportiva; 4) la violazione degli obblighi di informazione sull'andamento scolastico e sul rischio di non ammissione. L'Istituto ha eccepito il difetto di legittimazione attiva dei genitori, essendo la studentessa maggiorenne, e la tardività delle contestazioni relative al PDP e al PFP.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il difetto di legittimazione attiva dei genitori, poiché la studentessa era maggiorenne al momento della proposizione del ricorso e non ricorrevano ipotesi codificate di rappresentanza o sostituzione processuale. Ha respinto l'eccezione di irricevibilità, rilevando che non erano stati impugnati il contenuto del PDP o del PFP, ma la loro asserita mancata attuazione. Poiché nelle more la studentessa ha conseguito il diploma al termine dell'anno scolastico successivo, la domanda di annullamento è stata dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse; è stata invece esaminata e respinta la domanda di accertamento dell'illegittimità ai fini risarcitori. Il Collegio ha affermato che la valutazione del percorso scolastico e delle competenze raggiunte costituisce esercizio di discrezionalità tecnica, sindacabile solo in presenza di manifesta illogicità o contraddittorietà; la non ammissione ha finalità educativa e formativa e deve basarsi sul livello oggettivo di preparazione. Le eventuali carenze nell'attuazione degli strumenti di ausilio non incidono automaticamente sulla legittimità del giudizio finale, che resta fondato sulle competenze effettivamente raggiunte. Nel caso concreto, il PDP non escludeva le verifiche scritte, risultavano utilizzati schemi concettuali, l'asserita prevalenza della forma sui contenuti era generica e non provata, non era stata dimostrata una tempestiva comunicazione del calendario degli impegni sportivi, e l'Istituto aveva documentato l'attivazione e la frequenza di corsi di recupero. È stata inoltre esclusa la violazione dell'art. 13 d.lgs. 62/2017: la motivazione è necessaria per l'ammissione in deroga, non per l'applicazione della regola ordinaria; la deroga non era comunque riferibile a insufficienze concentrate in una sola materia o in un gruppo di discipline interconnesse, trattandosi di carenze in matematica, storia dell'arte, inglese e spagnolo. Il giudizio di non ammissione non è apparso irragionevole o illogico, considerato l'andamento critico dell'intero anno. È stata respinta anche la censura relativa all'informazione tardiva, poiché la famiglia era stata informata mediante il registro elettronico, colloqui e comunicazioni, e solo alla fine della quinta classe era possibile formulare una prognosi definitiva sulla non ammissione. Le spese sono state poste solidalmente a carico dei ricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p.c.

    eventuali ipotesi codificate di rappresentanza e sostituzione processuale

    Un soggetto non può agire in giudizio in nome proprio per far valere posizioni giuridiche appartenenti ad altri, salvo i casi previsti dalla legge; ne consegue il difetto di legittimazione dei genitori della studentessa maggiorenne.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Il conseguimento del titolo di studio nelle more determina la sopravvenuta carenza di interesse alla domanda di annullamento del provvedimento di non ammissione, rendendola improcedibile.

  • art. 34, comma 3, c.p.a.

    Nonostante l'improcedibilità dell'annullamento, il giudice può accertare l'illegittimità dell'atto quando persista un interesse ai fini risarcitori.

  • art. 13, comma 2, lett. d), d.lgs. 62/2017

    votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi. Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l’ammissione all’esame conclusivo del secondo ciclo.

    La sufficienza in ciascuna disciplina costituisce la regola per l'ammissione; la motivazione è richiesta per la deliberazione derogatoria di ammissione in presenza di insufficienza, non per la decisione di non ammissione fondata sull'applicazione della regola. La deroga presuppone inoltre un'insufficienza riferibile a una sola disciplina o a un gruppo di discipline interconnesse.

  • art. 170/2010

    La disciplina sui disturbi specifici dell'apprendimento rileva quale base normativa degli strumenti compensativi e dispensativi previsti dal PDP, ma la loro asserita mancata attuazione non determina automaticamente l'illegittimità della valutazione finale in assenza di prova concreta e tempestiva delle violazioni.

  • art. 1, comma 7, lett. g), l. 107/2015

    La disposizione è richiamata nell'ambito della disciplina dei percorsi personalizzati per studenti impegnati in attività sportive; nel caso concreto non è stata ravvisata una violazione incidente sulla legittimità della non ammissione.

  • art. 56 c.p.a.

    L'istanza cautelare è stata respinta, dapprima per difetto di periculum in mora e poi per difetto di fumus boni juris.

  • art. 29 c.p.a.

    L'eccezione di irricevibilità per tardività è stata respinta perché il ricorso contestava la mancata attuazione del PDP e del PFP, non il loro contenuto originario.

Massime di principio

  • La valutazione del percorso scolastico, del livello di preparazione e delle competenze raggiunte ai fini dell'ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato costituisce esercizio di discrezionalità tecnica, sindacabile dal giudice amministrativo soltanto in presenza di manifesta illogicità, contraddittorietà o travisamento.
  • La non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato non ha natura sanzionatoria, ma educativa e formativa, e può essere legittimamente fondata sull'accertato mancato raggiungimento delle competenze proprie del livello scolastico frequentato.
  • La mancata o inesatta attuazione di misure compensative, dispensative o personalizzate previste da un PDP o da un PFP non determina automaticamente l'illegittimità del giudizio di non ammissione, che deve comunque essere valutato in base alle competenze effettivamente raggiunte; l'interessato deve allegare e provare concretamente le specifiche violazioni, contestandole tempestivamente nel corso dell'anno scolastico.
  • L'art. 13, comma 2, lett. d), d.lgs. 62/2017 richiede una motivazione specifica per l'ammissione in deroga in presenza di un'insufficienza in una disciplina o in un gruppo di discipline interconnesse; la non applicazione della deroga non necessita della medesima motivazione rafforzata e la deroga non è riferibile a insufficienze diffuse in materie eterogenee.
  • Il conseguimento del titolo di studio nelle more del giudizio rende improcedibile la domanda di annullamento della non ammissione per sopravvenuta carenza di interesse, ma consente, ove sussista un interesse risarcitorio, l'accertamento dell'eventuale illegittimità dell'atto ai sensi dell'art. 34, comma 3, c.p.a.
  • I genitori non sono legittimati ad agire in giudizio in nome della figlia divenuta maggiorenne, in assenza di una specifica ipotesi legale di rappresentanza o sostituzione processuale.

Come è indicizzato

MaterieScuolaEstinzione, perenzione e improcedibilitàLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaLegittimazione e interesse a ricorrereSopravvenuta carenza di interesseOnere della prova e principio dispositivo

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