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Cassazione Penale, Ordinanza n. 18323/2025 del 15/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando quindi la condanna già pronunciata in appello per il reato di evasione. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per evasione. I motivi dedotti riguardavano, da un lato, la ritenuta sussistenza della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e, dall'altro, il trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione ha ritenuto tali censure inammissibili perché in parte meramente riproduttive di doglianze già esaminate e disattese dai giudici di merito, e in parte generiche, non confrontandosi con la motivazione della sentenza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 385 c.p.

    Individua il reato oggetto della condanna confermata in appello, ossia l'evasione.

  • art. 131-bis c.p.

    Richiamato come causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, ritenuta non apprezzabile in sede di legittimità per la genericità e ripetitività delle censure.

  • art. 616 c.p.p.

    Base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando ripropone censure già esaminate e motivate dai giudici di merito senza confrontarsi specificamente con la motivazione impugnata.
  • Le doglianze in tema di particolare tenuità del fatto e trattamento sanzionatorio devono essere specifiche e argomentate in modo da evidenziare vizi della motivazione; altrimenti sono dichiarate inammissibili.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende secondo la disciplina processuale vigente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniEvasione
RamiProcesso penaleReati contro l'amministrazione della giustizia
IstitutiParticolare tenuità del fatto

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