Cassazione Penale, Ordinanza n. 35746/2025 del 31/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato l'esito sostanziale della decisione di merito, che aveva già escluso la qualificazione originaria ex art. 337 c.p. riqualificando il fatto in minaccia aggravata ex artt. 612 e 339 c.p. e rideterminando la pena. Al ricorrente sono state inoltre poste a carico le spese processuali e la somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva riqualificato il fatto inizialmente contestato come resistenza a pubblico ufficiale nel diverso reato di minaccia aggravata, rideterminando la pena. Con l'unico motivo di ricorso ha dedotto vizio di motivazione per la mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 393-bis c.p., sostenendo che il giudice di merito avrebbe omesso di valorizzare elementi idonei a riconoscerne i presupposti. La Corte ha però ritenuto il motivo generico, perché non specificava quali concreti elementi di fatto, asseritamente trascurati, avrebbero consentito di applicare la norma invocata.
Norme richiamate
Norma di riferimento del capo di imputazione originario, poi esclusa in appello mediante riqualificazione del fatto.
Base normativa della riqualificazione del fatto come minaccia.
Norma applicata per l'aggravamento della minaccia riqualificata in appello.
La Corte richiama la causa di non punibilità invocata dal ricorrente, ma osserva che il motivo è generico perché non indica elementi concreti idonei a dimostrarne i presupposti applicativi.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando la censura, pur formalmente prospettata come vizio di motivazione o violazione di legge, si risolve in un'affermazione astratta e non indica in modo specifico quali fatti o elementi probatori sarebbero stati pretermessi dal giudice di merito.
- La deduzione della causa di non punibilità di cui all'art. 393-bis c.p. richiede che il ricorrente indichi con precisione i concreti presupposti fattuali che ne consentirebbero l'applicazione; in mancanza di tale specificazione, la doglianza è generica e non scrutinabile nel merito.
- La riqualificazione del fatto in appello da resistenza a pubblico ufficiale a minaccia aggravata è compatibile con una conseguente rideterminazione della pena, quando il giudice di merito ritenga integrata la diversa fattispecie in base agli elementi acquisiti.
Come è indicizzato
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