Sentenza n. 1163/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento - della nota dell’Ufficio Amministrativo Contabile della Questura di Napoli notificata in data 13 luglio 2022 di recupero delle somme corrisposte a titolo di competenze stipendiali nel periodo di aspettativa per infermità; - di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Richiesta di recupero delle competenze stipendiali corrisposte durante il periodo di aspettativa per infermità
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la nota dell'Ufficio Amministrativo Contabile della Questura di Napoli con cui le è stata chiesta la restituzione delle somme percepite durante il periodo di aspettativa per infermità, in esecuzione del decreto prefettizio che aveva rideterminato il trattamento economico spettante dopo il mancato riconoscimento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio. Ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 12 e 30 del d.P.R. n. 170/2007, nonché perplessità dell'azione amministrativa, insussistenza dei presupposti della pretesa creditoria, decadenza e prescrizione. In particolare, ha sostenuto che l'Amministrazione fosse decaduta dalla possibilità di applicare la riduzione stipendiale e di recuperare le somme, poiché il procedimento sul riconoscimento della causa di servizio si era concluso oltre il termine di ventiquattro mesi dal collocamento in aspettativa. Ha inoltre eccepito la prescrizione decennale della pretesa restitutoria, richiamando il combinato disposto degli artt. 12 e 13 del d.P.R. n. 170/2007 e dell'art. 39 del d.P.R. n. 51/2009.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto inapplicabile l'art. 12, comma 3, del d.P.R. n. 170/2007, poiché la disposizione riguarda il personale giudicato permanentemente non idoneo al servizio in modo parziale, mentre la ricorrente era stata giudicata permanentemente non idonea in modo assoluto. La norma, secondo il Collegio, non è estensibile a fattispecie diverse da quelle espressamente previste. Ne consegue che l'Amministrazione ha correttamente proceduto al recupero delle eccedenze retributive dopo il mancato riconoscimento della causa di servizio. Il TAR ha inoltre richiamato il principio per cui il recupero delle somme indebitamente erogate dalla pubblica amministrazione costituisce attività doverosa, esercizio di un diritto soggettivo patrimoniale ai sensi dell'art. 2033 c.c., non rinunciabile e non avente natura autoritativa; l'interessato può contestare soltanto l'indebito o eventuali errori di conteggio. Quanto alla prescrizione decennale, il Collegio ha ritenuto che la clausola con cui il decreto del 2010 faceva salvo il recupero delle somme in caso di mancato riconoscimento della causa di servizio costituisse una riserva idonea a interrompere la prescrizione. Il successivo decreto prefettizio del 2020 ha sciolto tale riserva dopo la definizione del procedimento di riconoscimento, sicché la prescrizione poteva decorrere soltanto dal decreto ministeriale del 2018 che aveva escluso la dipendenza da causa di servizio. Le spese sono state compensate per la presenza di orientamenti giurisprudenziali di primo grado contrastanti.
Norme richiamate
art. 12, comma 3, d.P.R. n. 170/2007
durante l'aspettativa per infermità, sino alla pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione subita o della infermità contratta, competono gli emolumenti di carattere fisso e continuativo in misura intera
La disposizione riguarda il personale giudicato permanentemente non idoneo al servizio in modo parziale e non si applica al dipendente giudicato permanentemente non idoneo in modo assoluto.
Richiamato dalla ricorrente tra le norme poste a fondamento della censura, senza autonoma interpretazione decisiva nel testo.
Richiamato dalla ricorrente in relazione al termine decadenziale per l'applicazione delle riduzioni stipendiali, ma non oggetto di autonoma interpretazione oltre al rilievo della sua inapplicabilità alla fattispecie.
Richiamato dalla ricorrente insieme agli artt. 12 e 13 del d.P.R. n. 170/2007 per sostenere la decadenza dell'Amministrazione.
Il recupero delle somme indebitamente erogate dalla pubblica amministrazione costituisce esercizio doveroso di un diritto soggettivo patrimoniale non rinunciabile; l'atto di recupero è vincolato e non autoritativo.
Massime di principio
- La disciplina che attribuisce al dipendente gli emolumenti fissi e continuativi in misura intera durante l'aspettativa per infermità, fino alla pronuncia sulla causa di servizio, non è applicabile al personale giudicato permanentemente non idoneo al servizio in modo assoluto quando la norma contempla esclusivamente l'inidoneità permanente parziale.
- Il recupero delle somme indebitamente corrisposte dalla pubblica amministrazione è attività doverosa e vincolata, riconducibile all'esercizio del diritto soggettivo alla ripetizione dell'indebito ai sensi dell'art. 2033 c.c.; non richiede una specifica ponderazione dell'interesse pubblico e il destinatario può contestare l'indebito o gli errori di conteggio.
- Una clausola provvedimentale che faccia salvo il recupero delle somme corrisposte in via provvisoria in caso di mancato riconoscimento della causa di servizio integra una riserva dell'Amministrazione e impedisce, secondo la decisione, la decorrenza ordinaria della prescrizione della pretesa restitutoria fino alla definizione del procedimento presupposto.
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