Cassazione Civile, Ordinanza n. 17054/2025 del 25/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da una procedura di progressione economica interna per il personale del profilo di ispettore del lavoro, bandita con D.D. n. 178 del 7 dicembre 2010, nella quale una dipendente aveva chiesto che il periodo di aspettativa/congedo per dottorato di ricerca fosse valutato anche ai fini del punteggio per le "competenze professionali" (lett. A del bando), oltre che per l’anzianità di servizio (lett. B). La Corte d’appello aveva invece ritenuto che il dottorato fosse valutabile solo come anzianità di servizio e non come servizio effettivo utile per le competenze professionali, siccome il bando riservava quel punteggio a fattispecie che presupponevano attività lavorativa effettiva (comando, fuori ruolo, END, distacco sindacale a tempo pieno, uffici di diretta collaborazione del Ministro). Con il ricorso per cassazione la dipendente deduceva due motivi: (1) violazione dell’art. 2 L. 476/1984, come modificato dall’art. 52, comma 57, L. 448/2001, e dell’art. 18 CCNL comparto Ministeri 2006-2009, sostenendo che il dottorato dovesse essere considerato prestazione lavorativa a tutti gli effetti o comunque equiparato al servizio anche per le competenze professionali; (2) violazione dell’art. 4, lett. A, del bando, per avere la Corte escluso il punteggio di 30 punti relativo alle competenze professionali, ritenendo il dottorato valutabile solo sotto il diverso parametro dell’anzianità di servizio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta l’interpretazione della Corte d’appello: l’art. 2 L. 476/1984, pur disponendo che il periodo di congedo straordinario per dottorato sia utile ai fini della progressione di carriera, non consente di considerare quel periodo come piena prestazione di servizio effettivo. Di conseguenza, nel quadro del CCNL e dell’accordo integrativo richiamati dal bando, il dottorato può essere valorizzato per l’anzianità di servizio, ma non per il punteggio relativo alle "competenze professionali", che presuppone attività effettivamente svolta e risultati conseguiti nell’attività lavorativa. La Corte ha inoltre osservato che il bando ricalcava la contrattazione integrativa e che non era consentito estendere analogicamente le deroghe previste per ipotesi specifiche di servizio effettivo. Le spese di legittimità sono state compensate per la novità della questione; è stato altresì dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
"il periodo di congedo straordinario per dottorato di ricerca è utile ai fini della progressione di carriera"
il periodo di dottorato è utile alla progressione di carriera e alla maturazione dell’anzianità, ma non è equiparabile in via generale al servizio effettivo ai fini di ogni valutazione selettiva.
art. 52, comma 57, L. 448/2001
ha modificato l’art. 2 L. 476/1984 inserendo la disciplina sul mantenimento del trattamento economico, previdenziale e di quiescenza nei casi di dottorato senza borsa o con rinuncia alla borsa.
art. 18 CCNL comparto Ministeri 2006-2009
la progressione economica si fonda su criteri e procedure integrabili nella contrattazione integrativa, con valorizzazione di esperienza professionale, titoli e formazione, da leggere in chiave di effettiva attività lavorativa e meritocrazia.
D.D. n. 178 del 7 dicembre 2010
il bando di selezione per lo sviluppo economico distingueva tra competenze professionali, legate all’attività svolta e ai risultati conseguiti, ed esperienza professionale/anzianità di servizio.
Accordo Integrativo 3 novembre 2010
attribuiva i punteggi per le competenze professionali in funzione dell’attività svolta e dei risultati conseguiti, richiedendo un periodo di effettiva attività lavorativa.
Massime di principio
- Il periodo di congedo per dottorato di ricerca è normativamente utile ai fini della progressione di carriera e dell’anzianità di servizio, ma non implica automaticamente la piena equiparazione al servizio effettivo per tutte le valutazioni selettive interne.
- Quando un bando di progressione economica collega il punteggio per "competenze professionali" all’attività svolta e ai risultati conseguiti, tale requisito richiede, di regola, una concreta prestazione lavorativa e non può essere soddisfatto da periodi assimilati solo per legge alla carriera.
- Le deroghe previste da un bando per specifiche situazioni di assenza dal servizio non sono estensibili in via analogica ad altre ipotesi non contemplate, soprattutto se ciò comporterebbe di superare il chiaro riferimento al servizio effettivo.
- La disciplina legale del dottorato e quella contrattuale delle progressioni economiche vanno coordinate: la prima tutela la carriera e l’anzianità, la seconda può legittimamente richiedere ulteriori presupposti selettivi per il punteggio premiale.
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