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Cassazione Penale, Ordinanza n. 21314/2026 del 10/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado per possesso e fabbricazione di documenti falsi e per mutilazione fraudolenta della propria persona. Con l'unico motivo deduceva erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione, sostenendo che i reati si fossero estinti per prescrizione. La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato perché, nel calcolo del termine prescrizionale, il ricorrente non aveva considerato la sospensione di un anno e sei mesi introdotta dalla riforma Orlando (L. 103/2017), applicabile ai reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019, tra cui quelli in esame.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito resta quindi ferma, con conferma della responsabilità già affermata nei gradi di merito. Il motivo fondato sulla prescrizione è stato respinto perché il termine non era decorso una volta computata la sospensione prevista dalla disciplina sopravvenuta.

Norme richiamate

  • art. 159 c.p.

    La Corte richiama la modifica introdotta dalla riforma Orlando, che ha inserito nuove cause di sospensione della prescrizione applicabili ai reati commessi nel periodo indicato, incidendo sul calcolo del termine estintivo.

  • L. 103/2017

    Viene richiamata come riforma Orlando, rilevante perché ha previsto una sospensione della prescrizione pari a un anno e sei mesi per i reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019.

Massime di principio

  • Nel calcolo della prescrizione occorre considerare tutte le sospensioni previste dalla disciplina applicabile al tempo del fatto; l'omissione di tali periodi rende infondato il motivo che deduce l'estinzione del reato.
  • La censura sulla prescrizione è manifestamente infondata quando non tenga conto di una sospensione del termine espressamente prevista dalla legge per la tipologia di reato e per il periodo di commissione del fatto.
  • In sede di legittimità, un ricorso fondato su un errore di calcolo della prescrizione è inammissibile quando la soluzione corretta emerge in modo immediato dalla disciplina legale applicabile e il motivo non confronti tale dato normativo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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