Cassazione Penale, Ordinanza n. 12190/2025 del 27/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Palermo che aveva confermato la condanna di primo grado per furto di energia elettrica pluriaggravato. L'unico motivo denunciava erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione al riconoscimento delle circostanze aggravanti ex art. 625, comma 1, nn. 2 e 7 c.p. Sosteneva, in sostanza, che la decisione di merito avesse male applicato la norma e motivato in modo insufficiente sul punto. La Corte di cassazione ha però rilevato che le censure erano in larga parte riproduttive di doglianze già esaminate e respinte in appello e che la motivazione della Corte territoriale era logica ed esaustiva nel dare conto della sussistenza di entrambe le aggravanti contestate.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo manifestamente infondato l'unico motivo dedotto perché sostanzialmente reiterativo di questioni già affrontate e disattese dal giudice di appello, e perché la sentenza impugnata conteneva una motivazione adeguata e coerente sul riconoscimento delle aggravanti. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 625, comma 1, nn. 2 e 7 c.p.
Le circostanze aggravanti richiamate sono state ritenute correttamente ravvisate dal giudice di merito sulla base di una motivazione logica ed esaustiva, non censurabile in cassazione nei termini prospettati dal ricorrente.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre censure già formulate in appello senza confrontarsi effettivamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- Il vizio di motivazione non sussiste se la decisione di merito espone in modo logico ed esaustivo le ragioni del riconoscimento delle circostanze aggravanti contestate.
- La contestazione della qualificazione aggravata del fatto non può risolversi in una mera diversa lettura del compendio motivazionale già apprezzato dai giudici di merito, se la sentenza impugnata dà conto in modo congruo degli elementi fondanti le aggravanti.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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