Sentenza del 21/11/2017 n. 4751 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Accertamento - Associazioni sportive dilettantistiche - Tracciabilità dei versamenti e prelievi - Onere della prova del contribuente - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa dell'Amministrazione finanziaria è stata ritenuta fondata. Una volta dimostrata la mancata tracciabilità di operazioni superiori a Euro 516,46, spetta al contribuente provare concretamente che ciascun prelievo corrispondeva a più pagamenti autonomi, tutti inferiori al limite. Tale prova rientra nell'obbligo di tracciabilità gravante sull'associazione e non può essere sostituita da mere allegazioni generiche.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l'accertamento fiscale fondato sulla mancata tracciabilità di versamenti e prelievi superiori a Euro 516,46, soglia prevista dall'art. 25 della Legge n. 133/1999 per le associazioni sportive dilettantistiche. L'Amministrazione finanziaria aveva fornito elementi idonei a dimostrare l'assenza della necessaria tracciabilità. L'associazione sosteneva, invece, che i prelievi potessero riferirsi a più pagamenti distinti, ciascuno di importo inferiore alla soglia.
Norme richiamate
Art. 25 della Legge n. 133/1999
limite di Euro 516,46 per la tracciabilità di versamenti e prelievi
La norma impone alle associazioni sportive dilettantistiche la tracciabilità delle operazioni finanziarie oltre la soglia prevista. Se l'Amministrazione dimostra l'inosservanza, grava sull'associazione l'onere di provare la natura e la suddivisione dei singoli pagamenti.
Massime di principio
- Quando l'Amministrazione finanziaria fornisce elementi concreti sulla mancata tracciabilità di operazioni oltre la soglia legale, il contribuente deve fornire una prova specifica e documentale delle singole movimentazioni.
- Non è sufficiente affermare che un prelievo complessivo riguardava più pagamenti di importo inferiore al limite: occorre dimostrare destinatari, date, causali e importi dei singoli pagamenti.
- L'obbligo di tracciabilità comporta anche l'obbligo di conservare documentazione idonea a ricostruire le operazioni finanziarie dell'associazione.
- In assenza di una prova puntuale da parte del contribuente, la mancata tracciabilità può giustificare il recupero fiscale e le relative conseguenze previste dalla normativa.
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