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Sentenza

Sentenza n. 96/2026 - Napoli, Sezione 2

per l'annullamento per l'annullamento , A) del Piano Educativo Individualizzato del 30.09.2025, redatto, per l’anno scolastico 2025-2026, dall’Istituto Superiore “Leonardo da Vinci” di Aversa (Ce) con il quale vengono assegnate 18 ore di sostegno alla minore -OMISSIS- su n. 30 ore di frequenza settimanali; B) una agli atti preordinati, connessi e consequenziali ove autonomamente lesivi e relazionati all’assegnazione dei docenti di sostegno, incluso il verbale del Glo del 30.09.2025; C) per l’accertamento del diritto della minore, quale soggetto affetto da handicap in condizione di estrema gravità, all’insegnante di sostegno per l’intero orario di frequenza, per l’anno scolastico 2025/2026, e la conseguente condanna dell’Amministrazione ad assegnare alla minore l’insegnante specializzato di sostegno per n. 30 ore settimanali in quanto unica misura adeguata alla sua patologia;

Giustizia amministrativa202505524

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Piano Educativo Individualizzato del 30 settembre 2025, nella parte in cui assegnava 18 ore settimanali di sostegno a fronte di 30 ore di frequenza, e gli atti connessi

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (genitore di studentessa)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il PEI relativo all'anno scolastico 2025-2026, deducendo la lesione del diritto della minore, affetta da handicap in condizione di estrema gravità, a fruire dell'insegnante di sostegno per l'intero orario scolastico. Il PEI assegnava 18 ore di sostegno su 30 ore settimanali senza motivare la quantificazione ridotta e in contrasto con il verbale del GLO della stessa data. Il ricorrente ha chiesto l'annullamento del PEI e degli atti connessi, nonché l'accertamento del diritto all'assegnazione di 30 ore di sostegno e la condanna dell'amministrazione a garantire tale servizio.

La decisione

Con decreto monocratico, emesso nel corso del giudizio, il TAR aveva rilevato l'assenza di motivazione sulla riduzione delle ore di sostegno e aveva ordinato la riformulazione del PEI entro quindici giorni. A seguito della notifica del decreto, l'amministrazione scolastica ha assegnato il servizio di sostegno per l'intero orario di frequenza, mediante docenti incaricati sino al termine dell'anno scolastico. Il TAR ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere, poiché la pretesa sostanziale era stata soddisfatta. Ha tuttavia ravvisato la soccombenza virtuale dell'amministrazione, rilevando che la scuola avrebbe dovuto sin dall'inizio dell'anno scolastico redigere tempestivamente il PEI e chiedere all'USR un adeguato numero di insegnanti di sostegno in deroga, così da garantire la piena inclusione scolastica. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 1.000 euro di spese processuali, oltre accessori e contributo unificato se dovuto e versato.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.

  • art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale presupposto per l'oscuramento dei dati personali nella diffusione del provvedimento.

  • art. 9, paragrafi 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato in relazione alla protezione dei dati relativi allo stato di salute.

  • art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003

    Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale ulteriore base normativa per la tutela dei dati relativi alla salute.

Massime di principio

  • Quando l’amministrazione scolastica, dopo l’instaurazione del giudizio e l’adozione di una misura cautelare o monocratica, assegna l’insegnante di sostegno per l’intero orario di frequenza richiesto, viene meno l’interesse alla decisione di merito e deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
  • L’assegnazione di un numero ridotto di ore di sostegno rispetto all’orario scolastico deve essere adeguatamente motivata nel Piano Educativo Individualizzato e non può porsi in contrasto non spiegato con le risultanze del verbale del GLO.
  • Per garantire il diritto alla piena inclusione scolastica degli alunni con disabilità, l’istituzione scolastica deve attivarsi tempestivamente, sin dall’inizio dell’anno scolastico, per redigere il PEI e richiedere all’Ufficio scolastico regionale un adeguato numero di insegnanti di sostegno anche in deroga rispetto all’organico ordinario.
  • La cessazione della materia del contendere non esclude la regolazione delle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale: l’amministrazione può essere condannata alle spese se il suo comportamento anteriore alla soddisfazione della pretesa avrebbe determinato l’accoglimento del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieScuolaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiConcorrenza ed evidenza pubblica

Testo integrale

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