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Cassazione Penale, Ordinanza n. 25614/2026 del 09/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto personalmente dall'imputato, in violazione dell'art. 613 c.p.p., che richiede la sottoscrizione da parte di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice d'appello)

La controversia

L'imputato ha proposto personalmente ricorso per cassazione chiedendo l'annullamento della sentenza della corte d'appello che aveva dichiarato inammissibile il suo appello avverso la decisione di primo grado del Tribunale di Lucca del 2 maggio 2024. Dal testo non emergono i motivi sostanziali dell'appello originario né ulteriori censure di merito: la Corte di cassazione si è limitata a rilevare un vizio processuale del ricorso, perché sottoscritto dall'imputato personalmente e non da un difensore iscritto nell'albo speciale della Cassazione, come richiesto dall'art. 613 c.p.p. dopo la riforma del 2017.

Norme richiamate

  • art. 613 c.p.p.

    novellato dalla I. 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3/8/2017

    Il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto da un avvocato iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; la proposizione personale da parte dell'imputato integra causa di inammissibilità.

  • L. 23 giugno 2017, n. 103

    La riforma ha modificato la disciplina dell'art. 613 c.p.p., imponendo il patrocinio speciale per il ricorso di legittimità.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione proposto personalmente dall'imputato è inammissibile quando la legge richiede la sottoscrizione da parte di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
  • La verifica preliminare sull'ammissibilità del ricorso consente di arrestare l'esame di qualsiasi questione di merito quando difetti un requisito formale essenziale della proposizione.
  • La violazione dell'art. 613 c.p.p. determina la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese processuali, oltre al versamento alla Cassa delle ammende nei casi previsti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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