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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36551/2026 del 16/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L’istante aveva chiesto, ai sensi dell’art. 175, comma 2.1, c.p.p., la restituzione nel termine per impugnare la sentenza del 18 gennaio 2024 della Corte d’appello di Bologna, che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Bologna il 17 ottobre 2018 per ricettazione. La sentenza era divenuta irrevocabile il 5 maggio 2024; l’ordine di carcerazione era stato eseguito il 22 giugno 2026 e l’istanza era stata presentata il 22 luglio 2026. La difesa sosteneva che l’imputato avesse appreso del processo soltanto al momento dell’arresto: dopo l’identificazione del 10 maggio 2016 egli aveva eletto domicilio presso il difensore di fiducia, che aveva poi rinunciato all’incarico senza che la rinuncia fosse comunicata all’assistito; gli atti successivi e l’avviso della nomina del difensore d’ufficio erano stati notificati al domicilio precedentemente eletto. L’imputato era stato dichiarato assente e l’appello contro la condanna di primo grado era stato proposto dal difensore d’ufficio. La difesa invocava quindi la mancata effettiva conoscenza del processo e l’impossibilità, incolpevole, di impugnare tempestivamente. La Corte ha ritenuto non assolti gli oneri di allegazione e prova: non erano documentate le ragioni della dichiarazione di assenza e la riconducibilità del caso all’art. 420-bis, commi 2 o 3, c.p.p.; non erano provate le modalità e l’autore della proposizione dell’appello né quelle di notificazione dell’ordine di esecuzione, rilevanti anche per verificare il termine di decadenza di trenta giorni; infine, non era stato dimostrato che l’imputato avesse compiuto gli sforzi ragionevolmente esigibili per informarsi e impugnare, né spiegato perché non avesse contattato il difensore di fiducia da lui nominato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato l’istanza di restituzione nel termine. Ha chiarito che l’art. 175, comma 2.1, c.p.p. era applicabile ratione temporis, poiché la sentenza da impugnare era stata pronunciata dopo l’entrata in vigore della riforma del 2022, ma che la disposizione richiede la prova cumulativa: della celebrazione del procedimento in assenza; della ricorrenza dei casi di cui all’art. 420-bis, commi 2 e 3, c.p.p.; della mancata effettiva conoscenza della pendenza del processo; e dell’impossibilità incolpevole di impugnare nel termine. Le allegazioni non documentavano adeguatamente tali presupposti e, in particolare, non dimostravano l’assenza di colpa, requisito autonomo rispetto alla mancata conoscenza. La richiesta di sospensione dell’esecuzione era stata trasmessa al Tribunale di Bologna, quale giudice dell’esecuzione, che l’aveva rigettata con ordinanza del 9 settembre 2026. La decisione della Cassazione si limita al rigetto dell’istanza di restituzione nel termine.

Norme richiamate

  • art. 175, comma 2.1, c.p.p.

    l'art. 175, comma 2.1., cod. proc. pen., introdotto dall'art. 11 del D. Lgs n. 150 del 2022, prevede che l'imputato giudicato in assenza è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre impugnazione, salvo che vi abbia volontariamente rinunciato, se, nei casi previsti dall'articolo 420-bis, commi 2 e 3, fornisce la prova di non aver avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo e di non aver potuto proporre impugnazione nei termini senza sua colpa.

    La restituzione nel termine presuppone, nei casi di assenza previsti dall’art. 420-bis, commi 2 e 3, c.p.p., la prova sia della mancata effettiva conoscenza del processo sia dell’impossibilità incolpevole di impugnare tempestivamente; la disposizione non opera se l’interessato vi ha volontariamente rinunciato.

  • art. 175, comma 2-bis, c.p.p.

    circostanza peraltro rilevante anche ai fini della tempestività della richiesta di rimessione in termini, che ai sensi dell’art. 175, comma 2bis, va presentata a pena di decadenza entro 30 giorni dalla data di effettiva conoscenza del provvedimento

    La richiesta di restituzione nel termine deve essere presentata, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di effettiva conoscenza del provvedimento.

  • art. 420-bis, commi 2 e 3, c.p.p.

    Lo strumento è peraltro coerente col fatto che la riforma Cartabia ha contestualmente introdotto per l’assente un onere aggiuntivo per proporre impugnazione, ossia il deposito di una procura speciale e di una elezione di domicilio successivi alla sentenza – onere poi limitato a seguito dei correttivi introdotti dalla legge n. 114 del 2024, a partire dal 25/08/2024, alla sola impugnazione del difensore d’ufficio –.

    La restituzione disciplinata dall’art. 175, comma 2.1, c.p.p. è riservata ai casi di assenza riconducibili ai commi 2 e 3 dell’art. 420-bis c.p.p.; la Corte precisa che il rimedio non è applicabile ai casi di cui al comma 1, come quelli di citazione notificata a mani proprie o a persona espressamente delegata o di rinuncia a comparire.

  • art. 89, comma 3, d.lgs. 150/2022

    L'art. 89, comma 3, del D. Lgs 150 del 2022, nel dettare la normativa transitoria, stabilisce che le nuove disposizioni degli articoli 581, comma 1-quater (che richiede per l'impugnazione del difensore d'ufficio dell'imputato assente il deposito di procura speciale ad impugnare posteriore alla sentenza ed elezione di domicilio per le notificazioni), e 585, comma 1-bis (che proroga di 15 giorni il termine per le impugnazioni dell'imputato assente), del codice di procedura penale si applicano per le sole impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore del decreto (vale a dire il 30/12/2022).

    La disciplina transitoria stabilisce che le disposizioni indicate sulle impugnazioni dell’imputato assente si applicano alle impugnazioni contro sentenze pronunciate dopo l’entrata in vigore del decreto; negli stessi casi si applica anche l’art. 175 c.p.p. come modificato.

  • art. 611, comma 1, c.p.p.

    Il procedimento si è svolto nelle forme del contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, ai sensi dell'art. 611. comma 1, cod. proc. pen.

    Il procedimento davanti alla Corte si è svolto in contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, secondo la modalità indicata dalla norma.

Massime di principio

  • La restituzione nel termine per impugnare prevista dall’art. 175, comma 2.1, c.p.p. è riservata all’imputato giudicato in assenza nei casi dell’art. 420-bis, commi 2 e 3, c.p.p.; non è sufficiente allegare genericamente di non aver saputo del processo.
  • L’interessato ha l’onere di allegare e provare cumulativamente che il procedimento si è svolto in sua assenza, che la dichiarazione di assenza rientrava nei casi ammessi dalla norma, che non ha avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo e che non ha potuto impugnare tempestivamente senza colpa.
  • La mancata effettiva conoscenza del processo e l’impossibilità incolpevole di impugnare sono presupposti distinti: la seconda non si presume dalla prima e richiede la prova degli sforzi ragionevolmente esigibili per informarsi e impugnare.
  • Quando l’imputato ha nominato un difensore di fiducia ed eletto domicilio presso di lui, la prova dell’assenza di colpa può richiedere l’allegazione delle ragioni per cui non fosse in condizione di contattarlo o di informarsi sull’esito del procedimento, anche dopo la rinuncia del difensore.
  • L’istanza di restituzione nel termine deve essere presentata, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di effettiva conoscenza del provvedimento; le allegazioni sulle modalità di notificazione dell’ordine di esecuzione possono quindi rilevare ai fini della verifica della tempestività.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

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