Cassazione Civile, Ordinanza n. 22579/2021 del 10/08/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (società)
La controversia
L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 5325/09/17. Prima della decisione, però, sia l'Agenzia sia la società resistente hanno depositato istanze con cui hanno rappresentato l'avvenuta definizione agevolata della controversia, ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 118 del 2018, allegando la documentazione attestante la regolarità della domanda e il pagamento di quanto dovuto. Entrambe le parti hanno quindi chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio; la Corte ha preso atto di tali istanze e delle ragioni di definizione della lite.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il giudizio di legittimità, prendendo atto della definizione agevolata della controversia fiscale richiesta dalla società contribuente e documentata anche dall'Agenzia delle entrate. Ha inoltre compensato le spese di lite, ritenendo che le ragioni della definizione giustificassero tale soluzione. Infine, ha escluso il presupposto per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente.
Norme richiamate
art. 6 d.l. n. 118 del 2018
È richiamato quale base della definizione agevolata della controversia che ha determinato la richiesta di estinzione del giudizio.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente.
art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002
È richiamato come parametro per l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato, che non è stato posto a carico del ricorrente per effetto della decisione.
Massime di principio
- Quando, anche nel giudizio di cassazione, entrambe le parti documentano l'avvenuta definizione agevolata della controversia e chiedono l'estinzione del processo, la Corte può dichiarare estinto il giudizio senza affrontare il merito del ricorso.
- La definizione agevolata della lite tributaria può determinare la cessazione del giudizio pendente e legittimare la compensazione delle spese, ove la Corte ritenga che le ragioni della definizione lo consentano.
- In caso di estinzione del giudizio per definizione agevolata, il giudice può escludere il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato quando difettino i presupposti previsti dalla disciplina richiamata.
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