Ordinanza n. 627/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma dell’ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Prima) n. -OMISSIS-, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Campania, Sezione Prima, che aveva respinto la domanda cautelare contro i provvedimenti di revoca delle agevolazioni del Fondo di Garanzia e la conseguente cartella di pagamento
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa beneficiaria)
Prevale il privato
La controversia
La società ha proposto appello cautelare ai sensi dell’art. 62 c.p.a. chiedendo la sospensione dell’efficacia dei provvedimenti di revoca delle agevolazioni del Fondo di Garanzia e della conseguente cartella di pagamento. Ha lamentato il grave pregiudizio economico derivante dalla richiesta immediata di restituzione di euro 114.721,70, qualificati come ESL, sanzioni e interessi, nonché il rischio di avvio delle procedure esecutive. Ha documentato che l’esborso, nelle more del giudizio di merito, avrebbe compromesso immediatamente la liquidità aziendale e avrebbe potuto incidere irreversibilmente sulla continuità operativa dell’impresa.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello cautelare nei limiti indicati in motivazione e ha riformato l’ordinanza del TAR. Ha ritenuto sussistente il periculum in mora limitatamente alle pretese restitutorie, poiché l’immediato pagamento di euro 114.721,70 avrebbe potuto determinare effetti pregiudizievoli non recuperabili sulla liquidità e sulla continuità aziendale. Ha considerato, invece, che l’interesse pubblico al recupero delle somme potesse essere integralmente soddisfatto all’esito del giudizio di merito. Per mantenere integra la situazione di fatto, ha quindi sospeso l’efficacia degli atti impugnati esclusivamente quanto alla richiesta di restituzione degli importi, fino alla decisione di merito del TAR, senza pronunciarsi sulla legittimità sostanziale della revoca. Ha disposto la sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. e ha compensato le spese.
Norme richiamate
Disciplina l’appello cautelare proposto contro l’ordinanza del TAR; l’appello è stato accolto nei limiti della sospensione disposta.
È stato disposto il sollecito rinvio al TAR per la fissazione dell’udienza di merito, in connessione con la misura cautelare concessa.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi dell’appellante.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- In sede cautelare, il rischio di un’immediata escussione o restituzione di somme può integrare il periculum in mora quando il pagamento sia idoneo a compromettere la liquidità e la continuità operativa dell’impresa con effetti potenzialmente irreversibili.
- La tutela cautelare può essere limitata alle sole pretese restitutorie, lasciando temporaneamente ferme le altre componenti dell’atto amministrativo, quando l’interesse pubblico al recupero delle somme possa essere soddisfatto all’esito del giudizio di merito.
- Nel bilanciamento cautelare, l’interesse pubblico al recupero di somme può recedere temporaneamente qualora la sua immediata attuazione produca un pregiudizio non recuperabile per il destinatario, mentre il differimento del recupero non comprometta irreversibilmente l’interesse pubblico.
- La sospensione cautelare finalizzata a mantenere integra la situazione controversa non anticipa la decisione sulla legittimità sostanziale dei provvedimenti impugnati.
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