Cassazione Civile, Ordinanza n. 34749/2024 del 28/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di liquidazione con cui l'amministrazione finanziaria ha richiesto a una società il pagamento dell'imposta di registro per la registrazione di una sentenza della Corte d'appello che, in un giudizio di opposizione alla stima dell'indennità di esproprio e di occupazione legittima, aveva determinato la giusta indennità e disposto il deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti della somma dovuta. In primo grado il ricorso della contribuente era stato accolto, ritenendo applicabile l'aliquota dell'1% perché la sentenza riguardava l'accertamento di diritti patrimoniali. In appello, invece, la decisione era stata riformata e la sentenza era stata qualificata come pronuncia di condanna al pagamento di una somma di denaro, con applicazione dell'aliquota del 3%. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione delle norme sull'imposta di registro e nullità della sentenza per motivazione apparente, sostenendo che la sentenza su opposizione alla stima, anche se ordina il deposito dell'indennità, ha natura di accertamento e non di condanna, con conseguente applicazione dell'aliquota proporzionale dell'1%.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso. Ha ribadito l'orientamento di legittimità secondo cui, in tema di imposta di registro, la sentenza resa all'esito di un giudizio di opposizione alla stima dell'indennità di esproprio e di occupazione legittima, che accerti l'esatto ammontare dell'indennità e disponga il deposito della differenza presso la Cassa Depositi e Prestiti, non ha natura di condanna ma di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale. Ne consegue l'applicazione dell'art. 8, lett. c), della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131/1986, con aliquota dell'1%, e non della maggiore aliquota del 3% prevista per le sentenze di condanna. La sentenza impugnata è stata quindi cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito accogliendo il ricorso introduttivo della contribuente nei limiti indicati in motivazione. Le spese dei gradi di merito sono state compensate e quelle del giudizio di legittimità dichiarate irripetibili.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma invocata per denunciare violazione di legge in cassazione.
richiamato dalla ricorrente insieme ad altre norme processuali a sostegno della dedotta nullità della sentenza.
richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate.
richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate.
art. 37 d.P.R. n. 131 del 1986
richiamato dalla ricorrente in tema di imposta di registro.
art. 8, lett. b), Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986
disposizione evocata per sostenere la tassazione più elevata delle sentenze di condanna.
art. 8, lett. c), Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986
ritenuta applicabile dalla Corte alla sentenza che accerta l'indennità di esproprio e ordina il deposito della differenza, con aliquota dell'1%.
Massime di principio
- In materia di imposta di registro, la qualificazione di una sentenza dipende dalla sua effettiva natura sostanziale e dal contenuto decisorio, non dalla mera presenza nel dispositivo di un ordine di deposito o di un riferimento a somme di denaro.
- La sentenza resa all'esito dell'opposizione alla stima dell'indennità di esproprio o di occupazione legittima, quando si limita ad accertare l'esatto ammontare dell'indennità e a disporre il deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti, ha natura di accertamento di diritti patrimoniali e non di condanna esecutiva.
- L'ordine di deposito della somma non costituisce il petitum dell'azione di opposizione alla stima, ma un adempimento accessorio e funzionale alla procedura espropriativa, posto anche a tutela di eventuali terzi creditori.
- Quando non vi sia una statuizione di condanna a favore dell'espropriato immediatamente eseguibile, ma solo l'accertamento dell'indennità e il deposito della somma, l'imposta di registro va applicata nella misura prevista per gli atti di accertamento di diritti patrimoniali e non per le condanne al pagamento.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 28 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 34717/2024 del 28/12/2024
- ordinanza_civile · 28 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 34720/2024 del 28/12/2024
- ordinanza_civile · 28 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 34721/2024 del 28/12/2024
- ordinanza_civile · 28 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 34722/2024 del 28/12/2024
- ordinanza_civile · 28 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 34724/2024 del 28/12/2024
- ordinanza_civile · 28 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 34725/2024 del 28/12/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →