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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34749/2024 del 28/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di liquidazione con cui l'amministrazione finanziaria ha richiesto a una società il pagamento dell'imposta di registro per la registrazione di una sentenza della Corte d'appello che, in un giudizio di opposizione alla stima dell'indennità di esproprio e di occupazione legittima, aveva determinato la giusta indennità e disposto il deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti della somma dovuta. In primo grado il ricorso della contribuente era stato accolto, ritenendo applicabile l'aliquota dell'1% perché la sentenza riguardava l'accertamento di diritti patrimoniali. In appello, invece, la decisione era stata riformata e la sentenza era stata qualificata come pronuncia di condanna al pagamento di una somma di denaro, con applicazione dell'aliquota del 3%. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione delle norme sull'imposta di registro e nullità della sentenza per motivazione apparente, sostenendo che la sentenza su opposizione alla stima, anche se ordina il deposito dell'indennità, ha natura di accertamento e non di condanna, con conseguente applicazione dell'aliquota proporzionale dell'1%.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso. Ha ribadito l'orientamento di legittimità secondo cui, in tema di imposta di registro, la sentenza resa all'esito di un giudizio di opposizione alla stima dell'indennità di esproprio e di occupazione legittima, che accerti l'esatto ammontare dell'indennità e disponga il deposito della differenza presso la Cassa Depositi e Prestiti, non ha natura di condanna ma di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale. Ne consegue l'applicazione dell'art. 8, lett. c), della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131/1986, con aliquota dell'1%, e non della maggiore aliquota del 3% prevista per le sentenze di condanna. La sentenza impugnata è stata quindi cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito accogliendo il ricorso introduttivo della contribuente nei limiti indicati in motivazione. Le spese dei gradi di merito sono state compensate e quelle del giudizio di legittimità dichiarate irripetibili.

Norme richiamate

Massime di principio

  • In materia di imposta di registro, la qualificazione di una sentenza dipende dalla sua effettiva natura sostanziale e dal contenuto decisorio, non dalla mera presenza nel dispositivo di un ordine di deposito o di un riferimento a somme di denaro.
  • La sentenza resa all'esito dell'opposizione alla stima dell'indennità di esproprio o di occupazione legittima, quando si limita ad accertare l'esatto ammontare dell'indennità e a disporre il deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti, ha natura di accertamento di diritti patrimoniali e non di condanna esecutiva.
  • L'ordine di deposito della somma non costituisce il petitum dell'azione di opposizione alla stima, ma un adempimento accessorio e funzionale alla procedura espropriativa, posto anche a tutela di eventuali terzi creditori.
  • Quando non vi sia una statuizione di condanna a favore dell'espropriato immediatamente eseguibile, ma solo l'accertamento dell'indennità e il deposito della somma, l'imposta di registro va applicata nella misura prevista per gli atti di accertamento di diritti patrimoniali e non per le condanne al pagamento.

Come è indicizzato

MaterieRegistro
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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