Sentenza del 23/05/2018 n. 2347 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Iva - Detrazione - Dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto - Omissione - Mancato esercizio del diritto - Decadenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la possibilità di portare in detrazione o utilizzare in compensazione crediti IVA maturati in annualità per le quali era stata omessa la dichiarazione. Il contribuente sosteneva, in sostanza, di poter riconoscere successivamente tali crediti, mentre l'Amministrazione contestava la legittimità delle compensazioni, ritenendo i crediti inesistenti o comunque decaduti per mancato esercizio del diritto nei termini previsti.
La decisione
La contestazione è stata accolta a favore dell'Amministrazione finanziaria. È stato affermato che il diritto alla detrazione IVA deve essere esercitato entro il termine della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, alle condizioni esistenti in tale momento. Un credito relativo a un periodo d'imposta per il quale è stata omessa la dichiarazione può essere riconosciuto soltanto mediante una dichiarazione validamente presentata e non può essere recuperato attraverso una dichiarazione a sua volta omessa. Il mancato esercizio del diritto entro il termine comporta la decadenza, con conseguente illegittimità delle compensazioni effettuate.
Norme richiamate
Art. 19 del d.P.R. n. 633/1972
Il diritto alla detrazione può essere esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto e alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.
La norma è stata interpretata nel senso che il diritto alla detrazione IVA deve essere esercitato entro il termine previsto, indicato nella decisione come quello della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello di maturazione del diritto. Se il contribuente non esercita il diritto entro tale termine, decade dalla detrazione.
Massime di principio
- Il credito IVA non può essere recuperato indefinitamente: deve essere indicato ed esercitato entro i termini decadenziali previsti dalla legge.
- L'omessa dichiarazione relativa all'anno di formazione del credito impedisce, di regola, il riconoscimento del credito mediante un'ulteriore dichiarazione omessa; occorre una dichiarazione validamente presentata nei termini utili.
- L'utilizzo in compensazione di un credito non correttamente dichiarato o ormai decaduto può essere contestato come utilizzo di credito inesistente o non spettante.
- Per verificare la legittimità di una compensazione occorre ricostruire l'anno di formazione del credito, verificare la presentazione delle dichiarazioni e controllare il rispetto del termine massimo per l'esercizio della detrazione.
- La prova dell'effettiva esistenza sostanziale del credito non elimina automaticamente la decadenza derivante dal mancato esercizio tempestivo del diritto.
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