Sentenza del 04/03/2020 n. 1257 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Società cedente - Elenco clienti/fornitori - Avvenuta presentazione - Ente impositore - Avvio indagini bancarie - Società cessionaria - Assegni bancari emessi - Importi eccedenti - Presunto pagamento nero - Società cedente - Opposizione giudiziale accertamento - Mancato incasso titoli - Avvenuta contestazione - Paternità firme girata - Avvenuto disconoscimento - Rileva - Ente impositore resistente - Istanza verificazione firme - Mancata proposizione giudice - Rileva - Illegittimità pretesa - Consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'ente impositore, a seguito di indagini bancarie svolte nei confronti di una sua cliente, ha rilevato assegni bancari emessi a favore della società cedente per importi superiori a quelli dichiarati nell'elenco clienti/fornitori, deducendo pagamenti in nero e notificando un accertamento. La società ha proposto tempestivo ricorso giudiziale, sostenendo che i titoli non erano stati incassati e disconoscendo la paternità delle firme apposte per la girata; l'ente non ha chiesto al giudice tributario la verificazione delle scritture private (firme).
La decisione
Il giudice ha ritenuto illegittimo l'accertamento notificato all'impresa: la mancata proposizione, da parte dell'ente impositore, della richiesta di verificazione delle scritture private contestate (art. 216 c.p.c.) comporta che tale prova documentale non debba essere presa in considerazione, poiché la mancata istanza equivale per presunzione legale a dichiarazione di non volersi avvalere della scrittura. Di conseguenza l'accertamento fondato su quegli elementi documentali è stato annullato.
Norme richiamate
Codice di procedura civile, art. 216
La norma disciplina la verificazione delle scritture private contestate; la mancata richiesta di verificazione da parte della parte che intende utilizzarle equivale a rinuncia e non obbliga il giudice a tener conto della scrittura privata come prova della paternità o del contenuto.
D.P.R. n. 600/1973, art. 39, comma 1, lett. c)
art. 39, comma 1, lett. c) D.P.R. 600/1973
La norma attribuisce all'Amministrazione la facoltà di utilizzare indagini bancarie e elementi esteriori per ricostruire elementi reddituali; tuttavia, quando le risultanze si fondano su scritture private contestate, l'efficacia probatoria di tali documenti richiede il rispetto delle garanzie processuali (es. richiesta di verificazione) e perde efficacia se l'ente non attiva la procedura di verificazione.
Giurisprudenza della Cassazione
Precedente conforme che afferma come la mancata istanza di verificazione di una scrittura privata contestata impedisca al giudice di utilizzare quella scrittura come prova della paternità o del contenuto, rendendo inidonee le conclusioni probatorie fondate su di essa.
Massime di principio
- Se l'accertamento fiscale si fonda su scritture private contestate (es. girata di assegni, firme), l'Amministrazione deve chiedere la verificazione giudiziale delle scritture; in mancanza la prova documentale può essere esclusa dal giudice.
- La mancata proposizione dell'istanza di verificazione ai sensi dell'art. 216 c.p.c. equivale, per presunzione legale, a rinuncia all'utilizzo della scrittura privata e libera il giudice dall'obbligo di considerarla.
- Le indagini bancarie e i riscontri esterni sono strumenti legittimi per l'Amministrazione, ma non suppliscono alla necessità di rispettare le garanzie probatorie quando il contribuente contesta la genuinità o l'effettivo incasso dei titoli.
- Il contribuente che contesta l'autenticità delle firme o il mancato incasso deve eccepire tempestivamente tali fatti nel ricorso; l'Amministrazione, se vuole mantenere rilevanza probatoria ai documenti, è tenuta ad attivare la procedura di verificazione.
- In situazioni analoghe, l'assenza di richiesta di verificazione da parte dell'ente costituisce un punto di forza difensivo per il contribuente e può determinare l'annullamento dell'accertamento basato su quelle prove.
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