Ordinanza n. 372/2026 - Catanzaro, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell’Ufficio Scolastico Regionale Calabria alla richiesta di attivazione di una classe prima di scuola primaria a indirizzo didattico differenziato Montessori per l’anno scolastico 2026/2027
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni scolastiche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il provvedimento con cui l’Ufficio Scolastico Regionale ha rigettato la richiesta dell’istituto comprensivo di attivare una classe prima di scuola primaria a indirizzo Montessori, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Il TAR rileva, in sede cautelare, che la consistenza degli organici costituisce un presupposto rilevante per l’attivazione delle classi a indirizzo differenziato Montessori, secondo quanto desumibile dall’art. 6, comma 1, D.M. 112/2025. Le censure sono inoltre valutate alla luce di una nota sopravvenuta della dirigente scolastica regionale, depositata nel giudizio, rispetto alla quale i rilievi dei ricorrenti non possono essere esaminati in assenza della proposizione di motivi aggiunti.
La decisione
Il TAR, nei limiti della cognizione cautelare e impregiudicati i profili di rito, ha respinto la domanda di sospensione. Ha ritenuto che la consistenza degli organici sia un presupposto rilevante per l’attivazione della classe Montessori e che le censure non apparissero suscettibili di favorevole valutazione, anche considerando la nota sopravvenuta della dirigente scolastica regionale, non specificamente contestata mediante motivi aggiunti. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 6, comma 1, D.M. 112/2025
la consistenza degli organici appare presupposto rilevante ai fini dell’attivazione delle classi ad indirizzo differenziato Montessori
La consistenza degli organici costituisce un presupposto rilevante per valutare l’attivazione delle classi a indirizzo didattico differenziato Montessori.
Costituisce la base normativa della domanda cautelare incidentale e della decisione sulla tutela interinale.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata ai fini dell’oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- In sede cautelare, la consistenza degli organici può costituire un presupposto rilevante per la legittima attivazione di classi scolastiche a indirizzo didattico differenziato Montessori.
- La cognizione cautelare non consente di valutare favorevolmente censure rivolte contro elementi sopravvenuti introdotti nel giudizio quando tali elementi non siano stati specificamente contestati mediante motivi aggiunti.
- La sopravvenienza di una nota amministrativa rilevante per la motivazione dell’atto impugnato può incidere sulla valutazione del fumus boni iuris, ferma restando la decisione nei limiti propri della fase cautelare.
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