Sentenza del 10/05/2022 n. 14777 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione da parte dell'Agenzia delle entrate della sentenza della CTR che aveva dichiarato inammissibile l'appello di Equitalia Sud e aveva confermato la decisione di primo grado favorevole alla contribuente relativa all'annullamento di intimazioni di pagamento derivanti da cartelle per gli anni d'imposta 2005 e 2006. La CTR aveva ritenuto Equitalia mera interveniente ad adiuvandum, non legittimata a proporre autonomo appello, e aveva osservato profili di nullità nella notifica delle cartelle (art.140 c.p.c. e decadenza ai sensi del D.P.R. n.602/1973, art.25). L'Agenzia ha impugnato la sentenza della CTR in Cassazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, rilevando che una precedente sentenza (n.17/926 del 06/07/2018) aveva già deciso accogliendo il ricorso di Equitalia Sud avverso la stessa statuizione della CTR, con conseguente sopravvenuta mancanza di interesse dell'Agenzia a proseguire. Sono compensate tra le parti le spese del giudizio; non è dovuto il raddoppio del contributo unificato essendo ricorso proposto da un'Amministrazione dello Stato e comunque l'inammissibilità derivava da carenza di interesse sopravvenuta. Il provvedimento è sottoscritto dal solo Presidente per impedimento dell'estensore (art.132 c.p.c., comma 3).
Norme richiamate
art. 140 c.p.c.; art. 132 c.p.c., comma 3
Art.140 c.p.c. richiede modalità specifiche di notifica (affissione e informativa) la cui mancanza può comportare nullità della notificazione; art.132 c.p.c. comma 3 consente la sottoscrizione del provvedimento da parte del solo Presidente quando l'estensore è impedito
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
art. 25, comma 1, lett. a) e c)
La Corte d'appello territoriale aveva ritenuto che, in caso di mancata regolare notifica delle cartelle (mancata affissione o mancata ricezione della raccomandata informativa), l'Amministrazione finanziaria possa decadere dal potere impositivo ai sensi dell'art.25, cagionando l'illegittimità delle intimazioni di pagamento
Giurisprudenza della Cassazione citata
Cass. n. 5955/2014; Cass. n. 23514/2014; Cass. n. 1778/2016; sentenza 17/926 del 06/07/2018
Precedenti utilizzati per escludere il raddoppio del contributo unificato quando ricorre un'Amministrazione dello Stato; la sentenza 17/926/2018 ha già deciso sull'ammissibilità dell'appello di Equitalia Sud, determinando la sopravvenuta carenza di interesse dell'Agenzia nella presente impugnazione
Massime di principio
- Se un soggetto interviene in primo grado come mero 'adiuvans' (interventore ad adiuvandum) e non è stato riconosciuto come parte principale, può essere considerato privo di legittimazione a proporre autonomo appello salvo diverso riconoscimento in sede di merito; pertanto verificare sempre la qualità processuale attribuita in primo grado prima di impugnare.
- La sopravvenuta carenza di interesse rende inammissibile un ricorso: se tra le stesse parti e sul medesimo oggetto è intervenuta una precedente decisione favorevole a terzi (o a un interveniente), l'Amministrazione può perdere l'interesse al gravame e il ricorso può essere dichiarato inammissibile.
- Difetti nella procedura di notifica delle cartelle esattoriali (es. mancata affissione e mancata ricezione della raccomandata informativa) possono determinare la nullità dell'atto di riscossione e la decadenza del potere impositivo ai sensi del DPR 602/1973; tali vizi vanno tempestivamente contestati e documentati in giudizio.
- Quando la parte appellante è un'Amministrazione dello Stato, non si applica il raddoppio del contributo unificato; inoltre, in presenza di inammissibilità dovuta a sopravvenuta carenza di interesse, possono essere compensate le spese di giudizio.
- Controllare la serie di provvedimenti e i ricorsi già decisi sulla stessa questione prima di proporre impugnazioni: decisioni intervenute successivamente possono estinguere l'interesse ad agire e rendere il ricorso inefficace.
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