Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 5095/2026 - Napoli, Sezione 7

per l'ottemperanza - della sentenza di accoglimento n. 1553/2024 pubblicata il 28.02.2024 emessa dal Tribunale Ordinario di Napoli - Sez. Lavoro, all'esito del giudizio R.G. n. 21450/2023, divenuta cosa giudicata perché non oggetto di alcun gravame nel termine di sei mesi dal deposito della stessa, giusta certificazione di passaggio in giudicato resa dal competente Ufficio del Tribunale Ordinario di Napoli.

Giustizia amministrativa202600176

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Napoli che aveva riconosciuto il diritto all'assegnazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione docente per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/24, per un importo complessivo di € 2.500,00

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente scolastica)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Napoli, Sezione Lavoro, n. 1553/2024, passata in giudicato e non eseguita dal Ministero. La sentenza azionata aveva condannato l'amministrazione all'assegnazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo per cinque anni scolastici e all'erogazione del relativo importo nominale complessivo di € 2.500,00. La ricorrente ha chiesto anche la nomina di un Commissario ad acta e l'applicazione di una penalità di mora. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto, senza dedurre specifiche ragioni ostative all'esecuzione.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti dell'ottemperanza: la sentenza azionata era passata in giudicato, come attestato dalla certificazione di cancelleria, ed era inutilmente decorso il termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Il Ministero è stato quindi obbligato a dare puntuale e integrale esecuzione al titolo giudiziale entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza di ottemperanza, provvedendo anche alla corresponsione di quanto dovuto alla ricorrente. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza è stato nominato Commissario ad acta il dirigente della DGOSV del Ministero, con facoltà di delega, da attivarsi su istanza della ricorrente e con ulteriori sessanta giorni per l'esecuzione. Sono state poste a carico del Ministero le eventuali spese della funzione commissariale, liquidate in € 500,00 comprensivi di ogni onere e spesa. È stata inoltre applicata una penalità di mora parametrata all'interesse legale sulla somma dovuta, decorrente dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza, in ragione della funzione sollecitatoria e non risarcitoria dell'astreinte, e cessante con l'insediamento del Commissario ad acta o con il soddisfo, se anteriore. Il Ministero è stato condannato anche alle spese del giudizio, liquidate in € 700,00 oltre accessori, con rifusione del contributo unificato se versato.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Sussistono tutti i presupposti di cui all’articolo 114 del codice del processo amministrativo

    La tutela dell'ottemperanza consente di imporre all'amministrazione l'esecuzione puntuale e integrale del giudicato, anche mediante la nomina preventiva di un Commissario ad acta e la fissazione di una penalità di mora.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    la penalità di mora [...] decorrono dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza e non da un momento anteriore

    L'astreinte può essere fissata quando persistano i presupposti dell'inottemperanza e non emergano valide ragioni ostative; ha funzione sollecitatoria e non risarcitoria, decorre dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza e cessa con l'insediamento del Commissario ad acta o con l'adempimento, se anteriore.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    inutile decorso del termine ne ante quem di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997

    L'esecuzione coattiva nei confronti dell'amministrazione può essere ordinata dopo il decorso del termine dilatorio previsto dalla norma.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale azionato è passato in giudicato, tale passaggio è documentalmente attestato e il termine dilatorio previsto per l'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione è inutilmente decorso.
  • In presenza di una sentenza passata in giudicato non eseguita, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione l'esecuzione puntuale e integrale del dispositivo entro un termine determinato e può designare preventivamente un Commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inottemperanza.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. ha funzione sollecitatoria e non risarcitoria; salvo diversa previsione, decorre dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza e cessa con l'insediamento del Commissario ad acta o con l'adempimento, se anteriore.
  • Nel giudizio di ottemperanza, in assenza di valide ragioni ostative e a fronte dell'inerzia dell'amministrazione, la penalità di mora può essere parametrata all'interesse legale applicato alla somma oggetto dell'obbligo di pagamento.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàResponsabilità precontrattuale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.