Cassazione Penale, Ordinanza n. 06870/2025 del 19/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (giudice di merito)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Palermo del 19 aprile 2024, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità penale. La Corte di cassazione ha però rilevato che l'unico motivo era del tutto generico: non indicava gli specifici elementi posti a base della censura e non consentiva al giudice dell'impugnazione di comprendere i rilievi mossi né di esercitare il sindacato richiesto. Il provvedimento impugnato era, peraltro, sorretto da motivazione ritenuta adeguata e congrua.
Norme richiamate
art. 581, comma 1, lett. d), c.p.p.
privi dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici e intelligibili; la genericità del motivo, priva dell'indicazione degli elementi posti a base della censura, ne comporta l'inammissibilità.
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione i motivi devono essere specifici, cioè indicare con precisione le ragioni di doglianza e gli elementi di fatto o di diritto che le sorreggono.
- È inammissibile il motivo di ricorso formulato in modo generico, se non consente di individuare i rilievi critici al provvedimento impugnato e di svolgere un effettivo controllo di legittimità.
- La presenza di una motivazione di merito adeguata e congrua rende ancora più necessario che il ricorrente individui puntualmente i passaggi censurati e la loro dedotta erroneità.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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