Cassazione Penale, Ordinanza n. 41142/2025 del 22/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (imputato)
La controversia
Il pubblico ministero ha impugnato l'ordinanza del G.i.p. che aveva revocato la custodia cautelare in carcere nei confronti dell'imputato. Ha dedotto violazione di legge e abnormità, sostenendo che il provvedimento fosse stato emesso in una fase esecutiva ormai aperta dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna e che, comunque, il G.i.p. non avesse alcuna specifica attribuzione normativa per revocare una misura cautelare personale in tale fase. La questione concreta riguardava quindi la sorte della misura custodiale dopo il giudicato ma prima dell'ordine di esecuzione della pena, e il rimedio esperibile contro il provvedimento adottato dal G.i.p. quale giudice dell'esecuzione.
La decisione
La Corte non ha esaminato il ricorso nel merito come impugnazione ordinaria, ma lo ha qualificato come opposizione ex art. 667, comma 4, c.p.p. e ha disposto la trasmissione degli atti allo stesso G.i.p. del Tribunale di Imperia, quale giudice dell'esecuzione, affinché provveda secondo il rito corretto. La decisione si fonda sul principio che, dopo il passaggio in giudicato e prima dell'ordine di esecuzione, sulle questioni relative alla persistenza o cessazione delle misure cautelari detentive decide il giudice dell'esecuzione con procedimento de plano, suscettibile di opposizione.
Norme richiamate
individua il momento in cui la misura custodiale si converte nella pena espiativa al momento dell'ordine di esecuzione.
prevede il procedimento de plano del giudice dell'esecuzione e l'opposizione davanti allo stesso giudice entro quindici giorni.
è richiamato quale base per il procedimento de plano quando il giudice deve pronunciarsi su questioni assimilabili all'estinzione della pena.
è la causa di estinzione della misura cautelare rilevata d'ufficio dal giudice.
Massime di principio
- Dopo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna, ma prima dell'ordine di esecuzione della pena, le misure cautelari personali non cessano tutte automaticamente: le misure non custodiali perdono efficacia di diritto, mentre la custodia cautelare detentiva permane fino alla sua conversione in detenzione espiativa.
- Le questioni insorte in quella fase sulla persistenza, inefficacia o estinzione della misura custodiale sono devolute al giudice dell'esecuzione, che può essere lo stesso G.i.p. che ha emesso il provvedimento da riesaminare.
- Quando il giudice dell'esecuzione provvede de plano su tali questioni, il rimedio non è il ricorso diretto per cassazione, ma l'opposizione prevista dall'art. 667, comma 4, c.p.p. davanti allo stesso giudice.
- La revoca della custodia cautelare in carcere dopo il giudicato, se adottata dal G.i.p. quale giudice dell'esecuzione, non integra di per sé abnormità, ma va inquadrata nel regime procedurale proprio dell'esecuzione penale.
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