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Cassazione Penale, Ordinanza n. 21250/2026 del 09/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La decisione riguarda il ricorso per cassazione proposto avverso l'ordinanza del tribunale di sorveglianza che aveva prorogato il regime detentivo differenziato ex art. 41-bis ord. pen. Il ricorrente contestava, in sostanza, la legittimità della proroga deducendo carenza o apparenza della motivazione e lamentando che non fossero stati valorizzati elementi fattuali idonei a escludere l'attualità del pericolo di collegamenti con l'organizzazione criminale di appartenenza. La Corte esamina se il ricorso, formalmente limitato alla violazione di legge, possa investire anche il vizio di motivazione nei soli casi di motivazione mancante o meramente apparente, e verifica se il tribunale di sorveglianza abbia correttamente fondato la proroga su indicatori concreti della perdurante capacità del detenuto di mantenere contatti con l'associazione mafiosa, quali il ruolo apicale rivestito in passato, la perdurante operatività del sodalizio, la gravità del profilo criminale, l'assenza di effettivo ravvedimento e la strumentalità della dissociazione dichiarata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che l'ordinanza impugnata fosse sorretta da motivazione congrua e non apparente, fondata su elementi specifici e logicamente concatenati circa la perdurante capacità del ricorrente di riallacciare rapporti con il sodalizio criminale e circa l'assenza di elementi sopravvenuti idonei a escludere tale pericolo. Ha inoltre rilevato che le doglianze del ricorrente erano in larga parte fattuali e generiche, tese a sollecitare una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 41-bis, comma 2-sexies, ord. pen.

    solo per violazione di legge

    Il ricorso per cassazione contro l'ordinanza di proroga del regime differenziato è ammesso per violazione di legge; tale controllo comprende anche la mancanza o apparenza della motivazione, cioè una motivazione del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità.

  • art. 41-bis, comma 2-bis, ord. pen.

    La proroga del regime differenziato può essere disposta quando risulti non venuta meno la capacità del condannato di mantenere contatti con l'associazione criminale, valorizzando indicatori sintomatici dell'attualità del pericolo anche non necessariamente sopravvenuti.

  • art. 41-bis ord. pen.

    Il regime detentivo speciale è funzionale a prevenire contatti del detenuto con l'organizzazione criminale; la proroga si fonda sulla perdurante capacità del soggetto di riprendere tali contatti.

  • art. 41-bis, comma 2-sexies, ord. pen.

    La Corte ribadisce che il sindacato di legittimità non può tradursi in una nuova valutazione del merito delle circostanze di fatto.

  • Corte cost. n. 417 del 2004

    È richiamata per affermare che ciò che rileva è l'accertamento del venir meno o meno del pericolo di collegamenti con associazioni criminali, non la necessità di prove nuove in ogni caso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione avverso l'ordinanza di proroga del regime differenziato ex art. 41-bis ord. pen., la limitazione dei motivi alla violazione di legge consente comunque di censurare la motivazione solo quando essa sia mancante, meramente apparente o del tutto incoerente e incomprensibile.
  • La proroga del regime differenziato è legittima quando il giudice accerti, sulla base di elementi concreti e attuali, che non sia venuta meno la capacità del detenuto di mantenere o riprendere contatti con l'associazione criminale di riferimento.
  • Gli indicatori dell'attualità del pericolo possono essere desunti dal profilo criminale del soggetto, dal ruolo rivestito nel sodalizio, dalla perdurante operatività del gruppo e dall'assenza di segni credibili di ravvedimento; non è necessario che tali elementi siano tutti sopravvenuti.
  • Il mero decorso del tempo o il richiamo generico a risultati del trattamento penitenziario non bastano, da soli, a escludere il pericolo di collegamenti con l'organizzazione criminale.
  • Le doglianze che, sotto la veste della violazione di legge, mirano in realtà a ottenere una rivalutazione del merito fattuale sono inammissibili in sede di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniEsigenze cautelari
RamiProcesso penaleMisure cautelari
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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