Sentenza n. 4956/2026 - Roma, Sezione 1
per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall'Amministrazione intimata in ordine all'istanza di convocazione al fine del rilascio del visto per motivi di studio in favore del ricorrente
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sull’istanza di convocazione per la presentazione della domanda di visto per motivi di studio
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 117 c.p.a. contro il silenzio formatosi sull’istanza diretta ad attivare il procedimento per il rilascio di un visto di ingresso in Italia per motivi di studio, lamentando l’inerzia dell’amministrazione diplomatica nella convocazione necessaria alla presentazione della domanda.
La decisione
Il Tribunale ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che, nelle more del giudizio, l’Ambasciata d’Italia ad Islamabad aveva fissato l’appuntamento richiesto per la presentazione della domanda di rilascio del visto, calendarizzato per l’11 novembre 2025. Tale attivazione del procedimento ha soddisfatto integralmente la pretesa azionata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate, tenuto conto del periodo non particolarmente esteso tra la richiesta di appuntamento e la notificazione del ricorso e dell’attività dell’amministrazione, impegnata a fronteggiare un elevatissimo numero di istanze analoghe. L’amministrazione è stata comunque condannata a restituire al ricorrente il contributo unificato, ove versato.
Norme richiamate
Disciplina l’azione avverso il silenzio dell’amministrazione; nel caso concreto, l’attivazione del procedimento nelle more ha determinato la cessazione della materia del contendere.
Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando la pretesa azionata è stata integralmente soddisfatta nel corso del giudizio.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce il presupposto per l’oscuramento delle generalità della parte ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nel giudizio promosso ai sensi dell’art. 117 c.p.a. contro il silenzio-inadempimento, la fissazione dell’appuntamento necessario alla presentazione della domanda e l’attivazione del procedimento amministrativo possono integrare il pieno soddisfacimento della pretesa azionata, determinando la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
- La cessazione della materia del contendere presuppone che, nelle more del giudizio, l’amministrazione abbia adottato una condotta idonea a soddisfare integralmente la specifica pretesa oggetto dell’azione avverso il silenzio; essa non equivale necessariamente al rilascio del provvedimento finale richiesto quando la domanda giudiziale riguardi soltanto l’attivazione del relativo procedimento.
- Anche in caso di cessazione della materia del contendere e di compensazione delle spese, il giudice può porre a carico dell’amministrazione la restituzione del contributo unificato versato dal ricorrente.
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