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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5623/2022 del 17/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Milano (24/02/2020) che aveva confermato la condanna per truffa (artt. 110, 61 n.7 e 640 c.p.) e il risarcimento alla parte civile. Bianchin contestava: (i) la ritenuta falsità della sua dichiarazione sulla erogazione di fondi europei alla Hyera Software s.r.l., sostenendo che dalla documentazione (contratto di rete) risultava che il finanziamento era destinato tramite la società designata e quindi la dichiarazione non era ingannevole; (ii) la critica alla diligenza della parte offesa nella verifica della solidità della committente; (iii) l'illogicità della motivazione circa il dolo di partecipazione a fronte della sua qualità di direttore commerciale; (iv) la errata qualificazione della fattispecie come truffa piuttosto che come insolvenza fraudolenta; (v) carenze nella motivazione sulla dosimetria della pena e sul diniego delle attenuanti generiche. Anastasia deduceva l'assenza dei requisiti soggettivi e oggettivi della truffa (la responsabilità fondata sulla sola qualità di legale rappresentante), travisamento delle prove (si tratterebbe di illecito civile) e mancata motivazione sul diniego delle attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili come manifestamente infondati. Ha confermato che la condotta integra il reato di truffa aggravata procedibile d'ufficio (art. 640 c.p.) perché la società committente non informò la Real Time della revoca del finanziamento, pur avendone contezza gli imputati, e accompagnò tale omissione con false rappresentazioni sulla solidità e sull'operatività del progetto, inducendo la parte offesa a eseguire prestazioni senza anticipo. La Corte ha ritenuto irrilevante che il finanziamento fosse stato erogato tramite la società designata nel contratto di rete: ciò che conta è che la società che doveva pagare non informò del venir meno della provvista. Ha escluso la natura di insolvenza fraudolenta e ha ritenuto provati indicatori di partecipazione attiva di entrambi gli imputati (Bianchin quale autore materiale, Anastasia quale negoziatore consapevole della mancanza di mezzi). Le censure sulla dosimetria della pena e sulle attenuanti generiche sono state giudicate inammissibili o infondate; la pena di un anno di reclusione è stata ritenuta adeguatamente motivata. Sono state condannate le spese processuali e inflitta una somma di Euro 3.000,00 a ciascun ricorrente in favore della cassa per le ammende. In conseguenza della remissione della querela e della revoca della costituzione di parte civile verso Anastasia, sono revocate le statuizioni civili nei suoi confronti disposte in primo grado.

Norme richiamate

  • art. 640 cod. pen.

    truffa; comma 3: procedibilità d'ufficio

    La Corte interpreta l'art. 640 come applicabile alla fattispecie: l'omissione informativa, accompagnata da false rappresentazioni, integra la truffa; il delitto è procedibile d'ufficio ai sensi del comma 3

  • art. 110 cod. pen.

    concorso di persone nel reato

    Usato per ritenere la responsabilità in concorso di entrambi gli imputati nelle condotte truffaldine

  • art. 61 n. 7 cod. pen.

    La circostanza aggravante è stata ritenuta operante e considerata nella dosimetria della pena

  • art. 155, comma 2, cod. pen.

    accettazione della remissione della querela da parte dell'imputato

    La Corte ricorda che la remissione della querela accettata non estingue il reato quando si tratta di reato procedibile d'ufficio (come la truffa aggravata qui contestata)

  • art. 62-bis cod. pen.

    La Corte afferma che il diniego delle attenuanti generiche è adeguatamente motivato e che i ricorrenti non hanno indicato elementi concreti e specifici tali da rendere la valutazione del merito censurabile in Cassazione

  • art. 8 D.Lvo n. 36/2018

    nuova disciplina richiamata circa la procedibilità

    Richiamato per confermare che, anche sotto la nuova disciplina, la truffa aggravata di cui si tratta rimane procedibile d'ufficio

Massime di principio

  • L'omissione di informare la controparte del venir meno della provvista finanziaria può integrare il reato di truffa se tale silenzio è accompagnato da rappresentazioni positive sulla solidità dell'operazione e induce la vittima a compiere atti patrimoniali.
  • La circostanza che il finanziamento sia stato erogato tramite una diversa entità (es. società designata in un contratto di rete) non esclude la responsabilità quando la società committente e i suoi rappresentanti avevano contezza della revoca o dell'impossibilità di realizzare il progetto e non lo hanno comunicato.
  • Per distinguere tra truffa e insolvenza fraudolenta è rilevante il 'quid pluris': la mera inadempienza o stata di difficoltà economiche non basta; è necessaria una condotta dissimulatoria intenzionale o false rappresentazioni che abbiano materialmente indotto la vittima in errore.
  • La qualità rivestita in azienda (es. direttore commerciale o legale rappresentante) non esclude di per sé la responsabilità penale: va valutato il concreto coinvolgimento e gli atti posti in essere dagli interessati.
  • La remissione della querela e la revoca della costituzione di parte civile non estinguono reati procedibili d'ufficio; possono invece avere effetto sulle statuizioni civili relative alla parte che revoca la costituzione.
  • Le censure sulle attenuanti generiche richiedono indicazione di elementi specifici e non possono essere basate solo su affermazioni generiche quali l'assenza di precedenti; la Cassazione non riesamina fatti e valutazioni di merito se i motivi sono generici.
  • In difesa, è cruciale produrre documentazione probatoria precisa (atti amministrativi, comunicazioni ufficiali di revoca o erogazione dei fondi, accertamenti bancari) e mostrare l'assenza di conoscenza o partecipazione alla condotta omissiva per confutare l'esistenza del dolo.

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