Cassazione Penale, Sentenza n. 8928/2025 del 04/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva respinto la richiesta di revoca della custodia cautelare in carcere disposta nel procedimento di estradizione richiesto dal Perù; il ricorrente denunciava violazione di legge e vizio della motivazione, sostenendo l'insussistenza delle condizioni per concedere l'estradizione a causa delle critiche condizioni carcerarie in Perù dovute al grave sovraffollamento
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Pur essendo intervenuta nel frattempo la revoca della misura cautelare da parte della Corte territoriale, il ricorrente aveva manifestato interesse a proseguire per poter poi chiedere la riparazione per l'ingiusta detenzione, per cui il giudice di legittimità ha esaminato sommariamente il ricorso e lo ha ritenuto manifestamente infondato. La Corte ha ricordato che, in assenza della presentazione della domanda di estradizione dallo Stato estero, il controllo del giudice nazionale sulla misura cautelare è limitato al pericolo di fuga, profilo sul quale l'ordinanza impugnata motivava in modo non illogico (assenza di legami in Italia). La censura sulle condizioni carcerarie del paese richiedente è stata ritenuta generica e avrebbe richiesto l'acquisizione di informazioni integrative dal paese richiedente; pertanto la doglianza è stata ritenuta infondata. Il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende
Norme richiamate
Trattato bilaterale di estradizione tra Italia e Perù
novanta giorni dalla data dell'arresto
Il termine di 90 giorni per la comunicazione della domanda di estradizione rileva ai fini della durata legittima della custodia cautelare in vista dell'estradizione; la mancata comunicazione nei termini ha portato alla revoca della misura da parte della Corte territoriale
art. 203 disp. att. cod. proc. pen.
art. 203 disp. att. cod. proc. pen.
Norma richiamata per gli adempimenti di cancelleria conseguenti alla decisione; la Corte ordina l'invio degli atti secondo quanto previsto da tale disposizione
Giurisprudenza: Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011 (Marinaj)
Principio secondo cui, in caso di consegna allo Stato richiedente, l'impugnazione contro il provvedimento cautelare relativo all'estradizione è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, compreso l'interesse teorico alla riparazione per ingiusta detenzione
Giurisprudenza: Sez. 6, n. 49861 del 02/10/2018 (Procopio)
Principio generale che l'impugnazione contro una misura cautelare custodiale è inammissibile quando la misura sia stata annullata, salvo che il ricorrente provi un interesse personale e adeguatamente motivato a proseguire (ad es. per riparazione)
Giurisprudenza: Sez. 4, n. 36945 del 18/09/2024 (Muniz De Almeida)
Regola che, nelle misure cautelari applicate in via provvisoria nell'estradizione, se la domanda di estradizione non è stata presentata, il controllo del giudice nazionale è circoscritto al pericolo di fuga
Giurisprudenza: Sez. 6, n. 22818 del 23/07/2020 (Balcan Veaceslav)
Occorre acquisire informazioni integrative dallo Stato richiedente per valutare concretamente le condizioni del trattamento penitenziario e verificare se tali condizioni possano ostare all'estradizione
Massime di principio
- Se la misura cautelare è revocata durante il giudizio di impugnazione, il ricorso è normalmente inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, salvo che il ricorrente dimostri un interesse personale e adeguatamente motivato a proseguire (ad es. per istrumentalità della pronuncia ai fini della richiesta di riparazione per ingiusta detenzione)
- Nel procedimento di estradizione, quando lo Stato richiedente non ha formalmente depositato la domanda, il controllo giurisdizionale nazionale sulla custodia cautelare è limitato principalmente al pericolo di fuga
- Le censure generiche sulle condizioni carcerarie del paese richiedente non sono idonee a bloccare l'estradizione: occorre chiedere e acquisire informazioni concrete e documentate dallo Stato richiedente sul trattamento penitenziario cui l'estradando sarebbe sottoposto
- Per preservare l'interesse a proseguire in Cassazione dopo la revoca della misura cautelare è necessario manifestare chiaramente e motivare l'intenzione di utilizzare una pronuncia favorevole per fini concreti (es. domanda di riparazione) e, se possibile, allegare procura o documentazione utile
- Nel formulare le impugnazioni relative a misure cautelari in vista di estradizione, è strategico contestare espressamente il profilo del pericolo di fuga o chiedere l'acquisizione di elementi probatori integrativi sul trattamento nello Stato richiedente, altrimenti il giudice potrà ritenere la decisione motivata e rigettare il ricorso
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