Cassazione Civile, Ordinanza n. 18712/2026 del 09/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (venditore)
La controversia
La controversia nasce dalla compravendita, conclusa nel maggio 2012, di un macchinario destinato alla stampa a colori su tessuti in poliestere. La società acquirente ha dedotto che il bene presentasse malfunzionamenti e ha agito per ottenere la risoluzione del contratto per inadempimento della venditrice, con restituzione del prezzo e risarcimento dei danni. La venditrice si è difesa eccependo decadenza e prescrizione dell’azione di garanzia ex artt. 1495 e 1497 c.c., oltre a contestare la domanda risarcitoria e a proporre domanda riconvenzionale di accertamento del proprio credito. Il Tribunale ha rigettato la domanda, ritenendo prescritta l’azione e accertando l’adempimento della venditrice; la Corte d’appello ha confermato, correggendo solo parzialmente la motivazione sulla valenza interruttiva di alcuni atti, ma affermando comunque la decadenza e la prescrizione. In cassazione la società acquirente ha proposto quattro motivi: violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e alterazione della causa petendi; omesso esame di fatti decisivi relativi agli atti interruttivi e al riconoscimento dei vizi; ulteriore violazione del principio dispositivo per decisione fondata su eccezione diversa; omesso esame di fatti decisivi sulla genesi dei vizi, sulle cause dell’incendio e sulla mancata formazione del personale. La Corte di cassazione ha ritenuto tutti i motivi inammissibili, osservando che i motivi ex art. 360, n. 5, c.p.c. erano preclusi dalla doppia conforme e che le censure miravano in realtà a una rivalutazione del merito; i motivi di violazione di legge non si confrontavano con la ratio decidendi, poiché la Corte territoriale aveva fondato la decisione sulla ricostruzione dei fatti e sull’esclusione di un riconoscimento tacito dei vizi o di una rinuncia alla prescrizione, non su una modifica della causa petendi o su un errato riparto dell’onere della prova.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, oltre al raddoppio del contributo unificato se dovuto. La decisione conferma la sentenza d’appello che aveva respinto la domanda dell’acquirente e ritenuto prescritta l’azione di garanzia per vizi della cosa venduta, escludendo sia il riconoscimento tacito dei vizi sia la rinuncia alla prescrizione. La Corte ha inoltre precisato che, in presenza di doppia conforme, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è ammissibile solo se il ricorrente indichi e distingua specificamente le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito, onere qui non assolto. Le censure sulla violazione degli artt. 1495, 2937, 2944 e 2697 c.c. sono state reputate in realtà dirette a ottenere una nuova valutazione delle prove, attività preclusa in sede di legittimità.
Norme richiamate
Il termine di decadenza e prescrizione della garanzia per vizi della cosa venduta impedisce l’azione quando non siano rispettati i relativi termini; la rinuncia o il riconoscimento tacito devono risultare da comportamenti incompatibili con la volontà di avvalersi dell’eccezione.
Richiamato dalla controparte come base dell’eccezione di decadenza/prescrizione nell’ambito della garanzia per mancanza di qualità promesse.
Il riconoscimento del diritto altrui interrompe la prescrizione, ma la Corte ha escluso che nel caso concreto vi fosse un riconoscimento tacito idoneo a produrre tale effetto.
La rinuncia alla prescrizione può essere espressa o tacita, ma nel caso concreto è stata esclusa perché non compatibile con la sequenza processuale e con le difese svolte.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Il motivo per violazione di legge è inammissibile se non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si risolve in una diversa lettura del fatto.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il vizio è limitato all’omesso esame di un fatto storico decisivo; non consente di denunciare l’omessa valutazione di singoli elementi istruttori o di chiedere una rivalutazione del merito.
La violazione dell’onere della prova sussiste solo quando il giudice attribuisca erroneamente l’onere probatorio, non quando si contesti l’apprezzamento delle prove compiuto nel merito.
La Corte ha richiamato la funzione filtro della norma, che consente la declaratoria di inammissibilità quando il ricorso non si confronta con orientamenti consolidati.
Richiamato in relazione alla preclusione derivante dalla doppia conforme e ai limiti del sindacato di legittimità sui motivi ex art. 360, n. 5, c.p.c.
Richiamato solo in via sistematica rispetto agli effetti della declaratoria di inammissibilità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Fondamento del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
Parametro per determinare l’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. non consente di sindacare l’omessa valutazione di elementi istruttori né di ottenere una nuova ricostruzione del fatto; è ammissibile solo per omesso esame di un fatto storico decisivo, e in caso di doppia conforme il ricorrente deve indicare specificamente le divergenze tra le due decisioni di merito.
- La violazione dell’art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice abbia ripartito erroneamente l’onere della prova; non ricorre quando la censura miri, in sostanza, a contestare l’apprezzamento delle prove e la ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di merito.
- In materia di garanzia per vizi della cosa venduta, la rinuncia alla decadenza o la rinuncia ad avvalersi della prescrizione può essere anche tacita, ma deve emergere da comportamenti concludenti incompatibili con la volontà di opporre l’eccezione; se il giudice accerta che l’eccezione è stata tempestivamente e preliminarmente sollevata, non può ravvisarsi un riconoscimento tacito del vizio o una rinuncia alla prescrizione.
- Il motivo di ricorso per violazione di legge è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e, sotto l’apparente deduzione di un errore di diritto, richiede in realtà una diversa valutazione del materiale probatorio.
- La Corte di cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella selezione delle fonti del convincimento e nella valutazione di attendibilità e concludenza delle prove.
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