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Cassazione Penale, Ordinanza n. 19537/2025 del 26/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la decisione di primo grado, deducendo un unico motivo: violazione di legge e vizio di motivazione per l'omessa esclusione della recidiva reiterata contestata a suo carico. Il ricorrente sosteneva, in sostanza, che la circostanza aggravante fosse stata applicata senza un adeguato vaglio concreto della sua effettiva incidenza e della relazione tra i precedenti penali e il fatto oggetto del processo.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato. Ha osservato che la Corte territoriale aveva confermato la recidiva reiterata con motivazione conforme alla giurisprudenza di legittimità, avendo valorizzato non solo la gravità e la scansione temporale dei precedenti, ma anche, in concreto, la particolare propensione dell'imputato a delinquere, la sua accentuata pericolosità sociale e la sua peculiare abilità nel commettere reati. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 133 c.p.

    La valutazione della recidiva richiede un esame concreto dei criteri di commisurazione, verificando il rapporto tra il fatto per cui si procede e i precedenti penali, al fine di accertare se la pregressa condotta sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto e di un fattore criminogeno.

Massime di principio

  • La recidiva reiterata non può essere esclusa o confermata in base alla sola gravità astratta dei fatti o alla mera distanza temporale tra le condanne pregresse e il reato per cui si procede.
  • Il giudice deve svolgere una valutazione concreta del rapporto tra il reato attuale e i precedenti penali dell'imputato, secondo i criteri dell'art. 133 c.p., verificando se i precedenti rivelino una stabile inclinazione a delinquere.
  • È legittima la conferma della recidiva quando la motivazione dia conto, in modo specifico, di elementi quali la propensione a commettere illeciti, la pericolosità sociale e l'abilità del soggetto nel delinquere.
  • Il motivo di ricorso che censuri la motivazione sulla recidiva ma non si confronti con una motivazione congrua e conforme ai principi di legittimità è manifestamente infondato e può condurre a declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reato
RamiParte generale
IstitutiRecidiva

Testo integrale

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