Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 25230/2026 del 03/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Il provvedimento esamina congiuntamente i ricorsi di due imputati avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna. I ricorrenti hanno dedotto, in sintesi: 1) violazione di legge e vizio di motivazione nella valutazione degli elementi istruttori, contestando l'attendibilità delle dichiarazioni delle persone offese costituite parti civili e il concorso di uno degli imputati; 2) erronea esclusione della qualificazione giuridica dei fatti ai sensi dell'art. 393 c.p., assumendo una diversa lettura delle fonti dichiarative; 3) per uno degli imputati, violazione di legge e vizio di motivazione nel giudizio di equivalenza tra circostanze attenuanti generiche e aggravanti; 4) per l'altro imputato, censura sul diniego delle attenuanti generiche, ritenuto fondato su un singolo episodio attribuito dal primo giudice; 5) per entrambi, contestazione della determinazione del trattamento sanzionatorio. La Corte rileva che tutte le censure mirano, in realtà, a ottenere una rivalutazione del merito e delle risultanze probatorie, non consentita in sede di legittimità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto che i primi due motivi si risolvessero in una richiesta di rilettura del compendio probatorio e dell'attendibilità delle fonti dichiarative, attività preclusa al giudice di legittimità quando la sentenza impugnata abbia fornito motivazione puntuale, logica e non contraddittoria. Ha inoltre affermato che la richiesta di riqualificazione dei fatti ex art. 393 c.p. implicava una nuova valutazione del fatto, anch'essa inammissibile. Quanto al bilanciamento tra attenuanti generiche e aggravanti, la Corte ha ritenuto la motivazione del giudice di merito sufficiente e non illogica, richiamando il carattere discrezionale della valutazione. Parimenti inammissibili sono state le doglianze sul diniego delle attenuanti generiche, perché la Corte d'appello aveva valorizzato plurimi elementi ostativi e il ricorrente non aveva indicato elementi positivi decisivi. Infine, è stata dichiarata inammissibile anche la censura sul trattamento sanzionatorio, trattandosi di valutazione discrezionale sorretta da motivazione non arbitraria. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 393 c.p.

    La richiesta di sussumere i fatti nella fattispecie di esercizio arbitrario delle proprie ragioni è stata ritenuta non sindacabile perché comportava una nuova valutazione del fatto e delle fonti dichiarative.

  • art. 131-bis c.p.

    Richiamato solo indirettamente nel passaggio sulle attenuanti generiche e sulla necessità di elementi positivi; non è oggetto diretto della decisione.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione del compendio probatorio, né una nuova lettura dell'attendibilità delle persone offese o dei testimoni, salvo manifesta contraddizione della motivazione.
  • La censura sulla qualificazione giuridica del fatto è scrutinabile in cassazione solo quando non implichi un apprezzamento di merito; se la diversa qualificazione postula una ricostruzione alternativa dei fatti, il motivo è inammissibile.
  • Il giudizio di equivalenza tra circostanze attenuanti generiche e aggravanti appartiene alla discrezionalità del giudice di merito e non è censurabile in cassazione se sorretto da motivazione sufficiente e non manifestamente illogica.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo quando il giudice individui plurimi elementi ostativi; non è sufficiente invocare l'assenza di elementi negativi, essendo necessari elementi positivi di segno favorevole.
  • Le doglianze sul trattamento sanzionatorio sono inammissibili quando mirano soltanto a sostituire la valutazione discrezionale del giudice di merito e la pena risulti motivata in modo non arbitrario e non illogico.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazioneCircostanze del reato
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.