Cassazione Penale, Ordinanza n. 25230/2026 del 03/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il provvedimento esamina congiuntamente i ricorsi di due imputati avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna. I ricorrenti hanno dedotto, in sintesi: 1) violazione di legge e vizio di motivazione nella valutazione degli elementi istruttori, contestando l'attendibilità delle dichiarazioni delle persone offese costituite parti civili e il concorso di uno degli imputati; 2) erronea esclusione della qualificazione giuridica dei fatti ai sensi dell'art. 393 c.p., assumendo una diversa lettura delle fonti dichiarative; 3) per uno degli imputati, violazione di legge e vizio di motivazione nel giudizio di equivalenza tra circostanze attenuanti generiche e aggravanti; 4) per l'altro imputato, censura sul diniego delle attenuanti generiche, ritenuto fondato su un singolo episodio attribuito dal primo giudice; 5) per entrambi, contestazione della determinazione del trattamento sanzionatorio. La Corte rileva che tutte le censure mirano, in realtà, a ottenere una rivalutazione del merito e delle risultanze probatorie, non consentita in sede di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto che i primi due motivi si risolvessero in una richiesta di rilettura del compendio probatorio e dell'attendibilità delle fonti dichiarative, attività preclusa al giudice di legittimità quando la sentenza impugnata abbia fornito motivazione puntuale, logica e non contraddittoria. Ha inoltre affermato che la richiesta di riqualificazione dei fatti ex art. 393 c.p. implicava una nuova valutazione del fatto, anch'essa inammissibile. Quanto al bilanciamento tra attenuanti generiche e aggravanti, la Corte ha ritenuto la motivazione del giudice di merito sufficiente e non illogica, richiamando il carattere discrezionale della valutazione. Parimenti inammissibili sono state le doglianze sul diniego delle attenuanti generiche, perché la Corte d'appello aveva valorizzato plurimi elementi ostativi e il ricorrente non aveva indicato elementi positivi decisivi. Infine, è stata dichiarata inammissibile anche la censura sul trattamento sanzionatorio, trattandosi di valutazione discrezionale sorretta da motivazione non arbitraria. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La richiesta di sussumere i fatti nella fattispecie di esercizio arbitrario delle proprie ragioni è stata ritenuta non sindacabile perché comportava una nuova valutazione del fatto e delle fonti dichiarative.
Richiamato solo indirettamente nel passaggio sulle attenuanti generiche e sulla necessità di elementi positivi; non è oggetto diretto della decisione.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione del compendio probatorio, né una nuova lettura dell'attendibilità delle persone offese o dei testimoni, salvo manifesta contraddizione della motivazione.
- La censura sulla qualificazione giuridica del fatto è scrutinabile in cassazione solo quando non implichi un apprezzamento di merito; se la diversa qualificazione postula una ricostruzione alternativa dei fatti, il motivo è inammissibile.
- Il giudizio di equivalenza tra circostanze attenuanti generiche e aggravanti appartiene alla discrezionalità del giudice di merito e non è censurabile in cassazione se sorretto da motivazione sufficiente e non manifestamente illogica.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo quando il giudice individui plurimi elementi ostativi; non è sufficiente invocare l'assenza di elementi negativi, essendo necessari elementi positivi di segno favorevole.
- Le doglianze sul trattamento sanzionatorio sono inammissibili quando mirano soltanto a sostituire la valutazione discrezionale del giudice di merito e la pena risulti motivata in modo non arbitrario e non illogico.
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