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Cassazione Penale, Ordinanza n. 15751/2026 del 30/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Nel giudizio di secondo grado le difese degli imputati e il Procuratore generale territoriale avevano concordato, ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., l'accoglimento dei motivi di appello relativi alle circostanze attenuanti generiche da riconoscere in equivalenza alle aggravanti contestate e alla misura della pena, con rinuncia a ogni altro motivo di impugnazione. Nonostante ciò, i due imputati hanno proposto ricorso per cassazione sostenendo che la corte di appello avrebbe omesso di rilevare l'assenza di prova della loro responsabilità: per uno in relazione al reato di lesioni personali, per l'altro in relazione al porto non giustificato di oggetti atti ad offendere. La Suprema Corte ha esaminato preliminarmente l'ammissibilità del ricorso contro una sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p., richiamando il principio secondo cui la rinuncia ai motivi di appello delimita la cognizione del giudice e preclude in cassazione la deduzione di questioni cui si è rinunciato, salvo che si denunci l'illegalità della pena o profili inerenti alla formazione del consenso, al consenso del Procuratore generale o al contenuto difforme della decisione. Poiché le censure attengono a profili di merito e alla mancata valutazione del proscioglimento ex art. 129 c.p.p., esse sono state ritenute non deducibili in questa sede.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, rilevando che gli imputati avevano aderito in appello a un concordato sulla pena e avevano rinunciato agli ulteriori motivi di gravame. In conseguenza, le doglianze sulla pretesa mancanza di prova della responsabilità per i reati contestati non potevano più essere esaminate in cassazione. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non emergendo elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    La Corte di appello provvede in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste dall'articolo 589 dello stesso codice, ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi.

    La reintroduzione del concordato in appello comporta una delimitazione dell'oggetto della cognizione del giudice ai soli motivi non rinunciati; il ricorso per cassazione è inammissibile se mira a riesaminare questioni oggetto di rinuncia, salvo che si denunci l'illegalità della pena o altri profili specifici ammessi dalla giurisprudenza.

  • art. 129 c.p.p.

    Il giudice dell'appello concordato non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento per una delle cause previste da questa norma quando l'imputato abbia rinunciato ai relativi motivi di appello.

  • art. 589 c.p.p.

    È richiamato come norma procedurale per la forma della richiesta congiunta delle parti nel concordato in appello.

  • art. 599, comma 4, c.p.p.

    È richiamato quale precedente istituto analogo, da cui la Corte ricava un principio interpretativo riattualizzato per il nuovo art. 599-bis c.p.p.

  • art. 103, legge 23 giugno 2017, n. 103

    È richiamata come fonte introduttiva della disciplina del concordato in appello.

Massime di principio

  • Nel concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p. la rinuncia ai motivi di impugnazione produce una preclusione processuale: il giudice e, successivamente, la Corte di cassazione non possono riesaminare questioni devolute e poi abbandonate.
  • La sentenza resa a seguito di concordato in appello è censurabile in cassazione solo per vizi che restano fuori dall'accordo, come la formazione del consenso, il consenso del Procuratore generale, la difformità tra accordo e decisione, oppure l'illegalità della pena.
  • Quando l'imputato aderisce a un patteggiamento in appello, non è deducibile in cassazione l'omessa motivazione sul proscioglimento ex art. 129 c.p.p. né l'insussistenza della prova di responsabilità, se tali profili rientravano nei motivi rinunciati.
  • L'effetto devolutivo dell'impugnazione, nel rito concordato in appello, limita la cognizione del giudice ai soli punti non rinunciati, escludendo un obbligo di motivazione su questioni ormai fuori dal devolutum.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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