Cassazione Penale, Ordinanza n. 33052/2025 del 07/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., in ragione dell'inammissibilità e della natura delle questioni dedotte.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello di Roma che lo aveva ritenuto responsabile del reato di resistenza a pubblico ufficiale, sostenendo che la condotta fosse stata meramente passiva e non aggressiva. Deduceva inoltre censure sul trattamento sanzionatorio e sul diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione rileva però che i motivi sono generici: non si confrontano con la ricostruzione dei fatti e con la motivazione puntuale della sentenza di merito, che aveva valorizzato l'aggressività della condotta tenuta dall'imputato per sottrarsi al controllo degli agenti della Polizia di Stato. Anche le doglianze sulla pena e sulle attenuanti sono ritenute inammissibili perché non individuano specifici profili di illogicità della motivazione, ma ripropongono la sola tesi difensiva già esaminata in appello.
Norme richiamate
La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, determinata equitativamente in relazione alle questioni dedotte.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità i motivi di ricorso devono confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata; doglianze meramente assertive o riproduttive di tesi già esposte sono inammissibili.
- La censura sulla sussistenza del reato non può limitarsi a contrapporre una diversa lettura dei fatti se la sentenza di merito ha fornito una motivazione congrua e puntuale sulla condotta contestata.
- Le contestazioni sul trattamento sanzionatorio e sul diniego delle attenuanti generiche richiedono l'indicazione di concreti profili di illogicità o carenza motivazionale; in difetto, il motivo è inammissibile.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della cassa delle ammende prevista dall'art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
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