Cassazione Penale, Sentenza n. 33018/2023 del 28/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Tribunale della libertà di Bari che aveva disposto la custodia cautelare in carcere a suo carico per i reati commessi il 09/03/2020 durante una rivolta nella Casa Circondariale di Foggia. Il motivo di ricorso alla Corte di Cassazione censurava la valutazione del Tribunale circa la sussistenza e, soprattutto, l'attualità del pericolo di reiterazione ex art. 274, comma 1, lett. c) c.p.p., sostenendo che i fatti erano riferibili a un contesto storico eccezionale (emergenza pandemica), che la distanza temporale (oltre due anni e mezzo) escludeva l'attualità del pericolo e che la gravità del titolo di reato non può di per sé fondare la misura. Contestava inoltre la motivazione circa la personalità del ricorrente e l'uso dei precedenti come indice di pericolosità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto corretta la valutazione del Tribunale della libertà secondo la quale non potevano considerarsi le condotte come un "unicum" irripetibile e che, alla luce delle modalità di commissione dei reati, del ruolo attivo e istigatore assunto dal Gadaleta nella rivolta e dei numerosi e gravi precedenti, ricorresse un attuale pericolo di reiterazione. La Cassazione ha richiamato e applicato principi giurisprudenziali consolidati relativi al contenuto prognostico dell'attualità del pericolo, all'estensione del concetto di "reati della stessa specie" e alla possibilità di valutare cumulativamente le posizioni dei partecipanti a fatti collettivi. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Fondamento giuridico per l'impugnazione in sede di riesame (ricorso cautelare del PM contro l'ordinanza del GIP); citato come norma che regola l'azione del pubblico ministero nel procedimento cautelare
art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Norma centrale contestata: richiede il pericolo di reiterazione dei reati. La Corte conferma che l'attualità del pericolo ha natura prognostica e si valuta con riferimento alle modalità della condotta, alla personalità dell'indagato e al contesto socio-ambientale; non va intesa come mera imminenza di specifiche occasioni di recidiva
Predisposizione della condanna alle spese processuali a carico del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso
art. 94, comma 1-ter cod. proc. pen.
Richiamata per gli adempimenti consequenziali alla pronuncia di inammissibilità (formalità procedurali di comunicazione)
Sentenza Corte Cost. 13/06/2000 n.186
Richiamata in relazione al versamento a favore della Cassa delle ammende: richiama il criterio secondo cui tale somma non deve essere applicata se si dimostra che la parte non ha agito con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Giurisprudenza della Cassazione (richiami plurimi)
Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005 Mannino; Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017 Troise; Sez. 2, n. 9483 del 04/11/2015; Sez. I, n. 12734 del 20/10/2021; Sez. 3, n. 9041 del 15/02/2022; Sez. 6, n. 47887 del 25/09/2019; Sez. 5, n. 52301 del 14/07/2016; Sez. 1, n. 3762 del 04/10/2019
La Corte richiama orientamenti consolidati: obbligo del giudice d'impugnazione di motivazione rafforzata quando riforma la decisione di primo grado; attualità del pericolo come valutazione prognostica che richiede approfondimento tanto maggiore quanto più distante il fatto; ampia nozione di 'reati della stessa specie' riferita a uguaglianza di natura rispetto al bene giuridico e alle modalità esecutive; possibilità di valutare cumulativamente le posizioni dei partecipanti a fatti collettivi; lo stato di detenzione per altra causa non esclude in astratto l'applicabilità di misure cautelari
Massime di principio
- Il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione è di natura prognostica: il giudice valuta modalità della condotta, personalità dell'imputato e contesto; la distanza temporale dai fatti richiede motivazione più approfondita ma non esclude automaticamente la misura
- La gravità del reato e il ruolo attivo nella commissione (es. promotore/istigatore) possono legittimamente concorrere a fondare il pericolo di reiterazione se collegati ad elementi di personalità e a precedenti specifici
- Fatti collettivi (rivolta, sommossa) possono essere valutati cumulativamente: non è necessario ripetere formalisticamente la motivazione per ciascun partecipante quando le modalità sono comuni e riconducibili a un medesimo contesto
- I precedenti penali e il profilo soggettivo (persistente inclinazione a delinquere) sono indici rilevanti per la prognosi di pericolosità; la mera condizione di detenuto non esclude tali valutazioni
- Lo stato di detenzione per altra causa non impedisce in astratto l'adozione di ulteriore custodia cautelare se sussistono esigenze cautelari attuali
- In sede di impugnazione, il giudice che riforma deve fornire motivazione 'rafforzata' e confutare gli argomenti rilevanti della decisione precedente quando la riforma dipende da diversa valutazione degli elementi acquisiti
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