Cassazione Penale, Sentenza n. 01944/2026 del 19/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p., l'erronea applicazione dell'art. 649 c.p.p. sostenendo che esisteva una sentenza irrevocabile (Corte d'appello di Torino, conferma di condanna per i capi 47), 48) e 49) e successivo rigetto del suo ricorso per cassazione con sentenza n. 31815/2025) che avrebbe avuto per oggetto il medesimo "fatto" per cui era stato poi giudicato davanti al Tribunale di Pescara e in appello a L'Aquila; pertanto invocava il divieto di nuovo processo (ne bis in idem) e chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per genericità e insufficiente produzione documentale: il ricorrente non ha prodotto copia della sentenza irrevocabile invocata né ha indicato con precisione i dati identificativi e il testo dei capi d'imputazione 47), 48) e 49) necessari per valutare la coincidenza del "fatto". La Corte ha rilevato che, ove la questione richieda accertamenti di fatto, la relativa doglianza deve essere proposta nel giudizio di esecuzione. È stata richiamata la possibilità per il ricorrente di far valere l'eventuale preclusione in sede esecutiva (ex art. 669 c.p.p.). Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1 c.p.p., al versamento di Euro 3.000,00 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
"[P]ronunciarsi sentenza di non luogo a procedere, ai sensi dell'art. 649 c.p.p."
Il giudice ha ricordato che l'art. 649 tutela il divieto di nuovo giudizio a causa di giudicato; tuttavia, per far valere la preclusione in cassazione occorre dimostrare concretamente l'esistenza e la coincidenza della sentenza irrevocabile (produrre copia e indicare dati identificativi). Se la verifica della coincidenza richiede accertamenti di fatto, la questione non è risolvibile in sede di cassazione e va sollevata nel giudizio di esecuzione.
art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
Il ricorso è stato proposto ai sensi di questa disposizione per vizio di diritto (erronea applicazione dell'art. 649). La Corte ha ritenuto che la deduzione fosse generica e priva dei necessari elementi probatori, con conseguente inammissibilità.
Applicata per la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Richiamato come sede appropriata per far valere, in fase esecutiva, l'eventuale violazione del divieto di nuovo procedimento dovuta al formarsi del giudicato su altro procedimento.
Massime di principio
- Per invocare la preclusione derivante da una sentenza irrevocabile (ne bis in idem) in sede di cassazione è necessario indicare con precisione i dati identificativi della decisione definitiva e produrne copia recante attestazione di definitività; la genericità determina l'inammissibilità del ricorso.
- Se la questione della coincidenza del "fatto" tra due procedimenti richiede accertamenti di fatto (esame dei capi di imputazione, circostanze concrete), essa non è decidibile in Cassazione e deve essere proposta al giudice dell'esecuzione.
- La possibilità che una sentenza diventi irrevocabile dopo il giudizio di appello non invalida il principio: l'interessato può far valere la preclusione anche in sede esecutiva ex art. 669 c.p.p., ma deve comunque fornire la documentazione probatoria della definitività.
- Il ricorrente che deduce violazioni processuali rilevanti deve curare la completezza documentale e la specificità della doglianza; l'omissione di elementi essenziali comporta il rigetto per inammissibilità.
- La Corte di cassazione può consultare gli atti trasmessi, ma l'onere probatorio della prova del giudicato spetta al ricorrente; senza gli atti necessari la verifica non è possibile.
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