Cassazione Penale, Sentenza n. 15075/2025 del 16/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in cinque mezzi: 1) nullità del dispositivo di condanna di primo grado per errata indicazione degli articoli (indicato "533 e 535 c.p." invece di "533 e 535 c.p.p.") con presunta violazione dell'art. 546 c.p.p.; 2) vizio di motivazione e illegittimità del rifiuto opposto dall'imputato perché, secondo il ricorrente, non sarebbero stati previamente eseguiti gli accertamenti qualitativi non invasivi previsti dall'art. 187 C.d.S. e gli sarebbe stato richiesto direttamente l'accompagnamento in ospedale; 3) mancata considerazione degli esami tossicologici volontari negativi effettuati l'6/9/2019, undici giorni dopo il controllo; 4) mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis c.p.; 5) estinzione del reato per prescrizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha preliminarmente rigettato l'eccezione di prescrizione ritenendola infondata alla luce della disciplina di sospensione del corso della prescrizione (legge 23/6/2017 n.103, art.159 c.p.) applicabile ai reati commessi il 26/8/2019. Ha ritenuto l'errore di indicazione normativo nel dispositivo di primo grado un mero errore materiale emendabile ai sensi dell'art.130 c.p.p., sanato dalla Corte d'appello. Ha confermato la correttezza della valutazione di merito secondo cui gli operatori avevano un "ragionevole motivo" di sospettare lo stato di alterazione psicofisica (manovra anomala e comportamento osservato dal militare), legittimando la richiesta di accertamenti sanitari e l'accompagnamento; pertanto il rifiuto integra la contravvenzione di cui all'art.187, comma 8 C.d.S. Ha escluso rilevanza probatoria agli esami volontari eseguiti undici giorni dopo, poiché non idonei a dimostrare l'assenza di sostanze al momento del controllo. Ha inoltre rigettato la domanda di applicazione dell'art.131-bis c.p., ritenendo corretta la valutazione di merito circa la gravità e le modalità della condotta (atteggiamento ostile, assenza di assicurazione). Conseguentemente ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; resta ferma la condanna di merito (pena condizionalmente sospesa: 4 mesi di arresto e 1.000 euro di ammenda).
Norme richiamate
D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada)
art. 187, commi 2, 2-bis, 3, 4 e comma 8
l'art.187 disciplina gli accertamenti per uso di stupefacenti: accertamenti qualitativi non invasivi e, se ragionevole motivo o esito positivo, accertamenti clinico-tossicologici; il comma 8 sanziona il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti previsti
artt. 533 e 535 c.p.p.; art. 130 c.p.p.; art. 546 c.p.p.; art. 544 c.p.p.; art. 616 c.p.p.
533/535 c.p.p. regolano la pronuncia di condanna e le spese; l'errata citazione come "c.p." è errore materiale sanabile; art.130 c.p.p. permette correzione di errori materiali; art.544 e 616 c.p.p. disciplinano termini e conseguenze di inammissibilità e condanna alle spese
art. 159 (sospensione del corso della prescrizione); art.131-bis (non punibilità per particolare tenuità del fatto); art.133 (criteri per determinare la pena e valutare la tenuità)
la legge n.103/2017 ha introdotto sospensioni particolari della prescrizione per i periodi indicati, rilevanti per i fatti del 2019; l'art.131-bis richiede valutazione complessiva e discrezionale del giudice di merito secondo i criteri dell'art.133
modifica art. 159 c.p. (sospensione della prescrizione)
introduce sospensioni del decorso prescrizionale tra deposito della sentenza di primo grado e pronuncia del grado successivo e tra deposito della motivazione di secondo grado e pronuncia del dispositivo, applicabili ai reati commessi nel periodo indicato
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
Sez. 4, n. 24914 del 19/02/2019 (sent. Russo)
conferma che il rifiuto è punibile quando riguardi gli accertamenti previsti dai commi 2, 2-bis, 3 o 4; gli agenti possono procedere ad accertamenti non invasivi o, avendo ragionevole motivo, all'accompagnamento per prelievi sanitari
Corte Costituzionale
richiamata in relazione alla valutazione dell'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità e per l'applicazione delle sanzioni pecuniarie
Massime di principio
- Il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti per uso di stupefacenti (art.187 C.d.S.) integra la contravvenzione anche se non sia provata biologicamente la presenza di sostanze: la fattispecie si perfeziona con il mero rifiuto.
- Gli operatori di polizia possono richiedere accertamenti sanitari e l'accompagnamento in struttura se esiste un "ragionevole motivo" fondato su elementi osservabili (comportamento anomalo, manovre pericolose, segni di alterazione): non è necessario avere sempre un precedente esito positivo di test qualitativi.
- Accertamenti biologici eseguiti volontariamente e in tempi successivi al controllo (giorni dopo) hanno limitata rilevanza probatoria rispetto allo stato al momento del controllo, specie per sostanze con rapido metabolismo.
- Errori formali nella redazione del dispositivo (es. errata citazione di norme) sono generalmente emendabili come errori materiali e non comportano nullità se il contenuto della decisione è comprensibile e coerente.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità (art.131-bis c.p.) richiede valutazione complessiva e discrezionale del giudice di merito; profili quali l'atteggiamento dell'imputato e la pericolosità della condotta (es. veicolo senza assicurazione) possono escludere la tenuità.
- Per i fatti commessi tra il 3/8/2017 e il 31/12/2019 occorre valutare la disciplina transitoria sulla sospensione della prescrizione introdotta dalla legge n.103/2017: i termini prescrizionali possono essere sospesi tra i gradi di giudizio, incidendo sulla valutazione dell'estinzione per prescrizione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 16 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 15064/2025 del 16/04/2025
- Sentenza penale · 16 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 15065/2025 del 16/04/2025
- Sentenza penale · 16 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 15067/2025 del 16/04/2025
- Sentenza penale · 16 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 15068/2025 del 16/04/2025
- Sentenza penale · 16 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 15069/2025 del 16/04/2025
- Sentenza penale · 16 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 15071/2025 del 16/04/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →