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Cassazione Penale, Ordinanza n. 10642/2025 del 17/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando la manifesta infondatezza del primo motivo e la correttezza del diniego dei benefici richiesti. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte di appello che, in relazione al reato di ricettazione di un carnet di dieci assegni di provenienza illecita, aveva negato i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione. Il ricorrente deduceva violazione di legge per il diniego di tali benefici. La Suprema Corte rileva che il giudizio prognostico negativo sul beneficio ex art. 163 c.p. era stato motivato in modo non illogico dalla Corte territoriale valorizzando la protrazione dell'uso degli assegni per circa due mesi, indice di intensità del dolo e di pervicacia criminosa. Quanto alla non menzione, la Corte osserva che l'imputato aveva un precedente penale, circostanza ostativa al beneficio ex art. 175 c.p.

Norme richiamate

  • art. 163 c.p.

    La concessione della sospensione condizionale della pena può essere negata sulla base di un giudizio prognostico negativo fondato su elementi desumibili dalla condotta, in particolare sulla durata e sulla reiterazione delle azioni illecite.

  • art. 133 c.p.

    Gli elementi indicati dalla norma possono legittimare la prognosi negativa sulla capacità del reo di astenersi dal commettere ulteriori reati, con rilevanza della intensità del dolo e della pervicacia della condotta.

  • art. 175 c.p.

    La presenza di un precedente penale può precludere la concessione del beneficio della non menzione.

Massime di principio

  • Il diniego della sospensione condizionale della pena è legittimo quando il giudice di merito motivi in modo non manifestamente illogico un giudizio prognostico sfavorevole, valorizzando la durata della condotta criminosa e la sua reiterazione.
  • La valutazione ex art. 133 c.p. può fondare il rigetto del beneficio di cui all'art. 163 c.p. se la modalità della condotta mostra intensità del dolo e pervicacia nel reato.
  • Il beneficio della non menzione non è concedibile quando risulti un precedente penale ostativo, senza che sia necessario un ulteriore approfondimento in presenza di tale dato impeditivo.
  • In sede di legittimità, le censure contro il diniego di benefici penali sono inammissibili se si risolvono in una mera contrapposizione a una motivazione di merito congrua e non illogica.

Come è indicizzato

MaterieRicettazioneImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiOnere della prova

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