Sentenza n. 783/2026 - Torino, Sezione 3
per l'ottemperanza della sentenza emessa dal Tribunale di Novara Dott.ssa Boido, n. 109/2025 pubblicata in data 24/04/2025, nell’ambito del procedimento R.G. 739/2024, notificata in data 30/04/2025, non appellata, passata in giudicato, ove il Tribunale accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all’art. 1 della Legge n. 107/2015, ed in particolare: per euro 2.500,00 in favore della sig.ra RICCA Nicoletta relativamente anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, per euro 2.500,00 in favore della sig.ra TERRANELLA Antonina per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, per euro 500,00 in favore del sig. PUTRINO Luigino per gli anni scolastici 2023/2024, per euro 2.500,00 in favore della sig.ra SAMBITO Denise per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, per euro 1.500,00 in favore del sig. PAGANI Filippo per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e, per l'effetto, condanna il Ministero resistente a provvedere in tal senso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Novara che aveva riconosciuto il diritto dei ricorrenti al beneficio economico della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti beneficiari)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno proposto ricorso per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Novara n. 109/2025, passata in giudicato e non appellata, con la quale era stato accertato il loro diritto a beneficiare della Carta elettronica per gli anni scolastici indicati nel titolo giudiziale, per importi complessivi individuali variabili tra euro 500,00 ed euro 2.500,00, ed era stato condannato il Ministero a provvedere. Il ricorso era diretto a ottenere l'esecuzione del giudicato. In vista della camera di consiglio, la parte ricorrente ha dichiarato che l'amministrazione aveva adempiuto a quanto statuito dalla sentenza oggetto di ottemperanza.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., prendendo atto dell'intervenuto adempimento dell'amministrazione al giudicato. Poiché l'adempimento è avvenuto soltanto dopo la proposizione del ricorso, il Collegio ha posto le spese di lite a carico del Ministero resistente, liquidandole in euro 1.300,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario. È stata inoltre disposta l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa.
Norme richiamate
La disposizione è richiamata quale base normativa del giudizio di ottemperanza.
L'intervenuto soddisfacimento della pretesa durante il giudizio comporta la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
Il titolo giudiziale posto in esecuzione riconosce il diritto dei docenti al beneficio economico della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione.
Massime di principio
- Quando, dopo la proposizione di un ricorso per ottemperanza, l'amministrazione esegue integralmente il giudicato, il giudice amministrativo dichiara cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
- L'adempimento sopravvenuto dell'amministrazione non esclude la condanna alle spese se l'esecuzione del giudicato è intervenuta solo dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza; in tal caso le spese possono essere poste a carico dell'amministrazione secondo il criterio della soccombenza virtuale o della causalità.
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