Sentenza n. 3815/2026 - Roma, Sezione 4T
per l'annullamento - dell'elenco degli esiti della prova scritta del «Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia», Codice 02, nella parte in cui l'odierna ricorrente ha ottenuto il punteggio di 19,75 punti, viziato dalla presenza di alcuni quesiti errati nel proprio questionario; - dell'avviso del 28 ottobre 2025, con cui la p.a. ha comunicato gli esiti della prova scritta del concorso de quo, nella parte in cui è stato attribuito all'odierna ricorrente un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante, a causa della presenza, nel suo questionario prova, di alcuni quesiti errati e/o fuorvianti; - del provvedimento con cui è stato comunicato alla ricorrente il mancato superamento della prova scritta, con conseguente sua esclusione dal concorso de quo; - dell'elenco dei candidati idonei alla prova scritta (sebbene allo stato non pubblicato e non conosciuto), per la parte in cui non ricomprende la ricorrente; - dell'esito della prova scritta sostenuta da parte ricorrente, conosciuto dalla stessa in data 28 ottobre 2025, nella parte in cui le è stato attribuito un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante, a causa della presenza, nel suo questionario prova, di alcuni quesiti errati e/o fuorvianti; - del punteggio riportato da parte ricorrente all'esito della prova scritta pari a 19,75 punti, in quanto inferiore a quello legittimamente spettante, viziato dalla presenza di alcuni quesiti errati e/o fuorvianti all'interno del proprio questionario; - del questionario somministrato a parte ricorrente in occasione della prova scritta del concorso de quo, con particolare riferimento ai quesiti nn. 3 e 6; - dei verbali/atti della Commissione, di estremi non conosciuti, con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da somministrare ai candidati in occasione della prova scritta del concorso de quo, e le relative opzioni di risposta, con particolare riferimento ai quesiti nn. 3 e 6, del questionario della prova scritta di parte ricorrente; - del bando di concorso de quo, nella parte in cui dovesse interpretarsi lesivo degli interessi dell'odierna ricorrente; - dei verbali di correzione della prova scritta della ricorrente, sebbene allo stato non conosciuti; - ove esistente, del verbale con cui è stata approvata la graduatoria degli idonei e dei vincitori del concorso de quo; - di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, di estremi e contenuto non conosciuto, con riserva di proporre successivi motivi aggiunti, nella parte in cui siano potenzialmente lesivi degli interessi dell'odierna parte ricorrente; per l'adozione di idonee misure cautelari volte a disporre la rettifica in aumento del punteggio assegnato all'odierna parte ricorrente nella prova scritta del «Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia», Codice 02, con riconoscimento del punteggio legittimamente spettante a e/o l'adozione di ogni altra misura idonea a consentirle di poter essere inclusa nella graduatoria finale di merito del concorso de quo, tra i candidati idonei; nonché per l'accertamento dell'interesse di parte ricorrente alla rettifica in aumento del punteggio della prova scritta sostenuta, con relativa inclusione nella graduatoria finale del concorso, tra i candidati idonei; e per la condanna ex art. 30 c.p.a. delle amministrazioni intimate al risarcimento del danno in forma specifica mediante l'adozione di un provvedimento che disponga la rettifica in aumento del punteggio conseguito da parte ricorrente per la prova scritta e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa de qua, ai fini della relativa inclusione nella graduatoria, tra i candidati idonei.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esito della prova scritta e mancato superamento della prova nel concorso pubblico per 2.970 unità di personale non dirigenziale, con attribuzione di 19,75/30 punti
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni e commissione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha contestato il punteggio conseguito nella prova scritta del 21 ottobre 2025, pari a 19,75/30, inferiore alla soglia di idoneità di 21/30. Ha dedotto l'erroneità o ambiguità dei quesiti n. 3 e n. 6 e chiesto l'annullamento degli esiti della prova, la rettifica in aumento del punteggio, l'inclusione nella graduatoria degli idonei e il risarcimento in forma specifica. In particolare, per il quesito n. 3, relativo al sinonimo di "propedeutico", la ricorrente aveva indicato "Preliminare", mentre l'Amministrazione aveva inizialmente indicato "Introduttivo" come risposta corretta. Per il quesito n. 6, relativo alla proporzione verbale "Titanic: X = Italia: Y", la ricorrente aveva scelto l'opzione che associava Celine Dion al Titanic e Mameli all'Italia, mentre l'Amministrazione aveva ritenuto corretta l'associazione tra nave e dirigibile. Le amministrazioni hanno eccepito il difetto di legittimazione passiva del Ministero della Giustizia e hanno riferito che, in autotutela, con verbale del 23 dicembre 2025, era stato attribuito alla ricorrente un punto aggiuntivo per il quesito n. 3.
La decisione
Il TAR ha definito il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a. Ha respinto l'eccezione relativa al difetto di legittimazione del Ministero della Giustizia, ritenendo che il Ministero sia l'amministrazione presso la quale i vincitori sono destinati a instaurare il rapporto di servizio e non sia quindi estraneo al procedimento, indipendentemente dall'imputazione degli effetti degli atti contestati. Nel merito, ha preso atto dell'intervento in autotutela con cui era stato attribuito un punto per il quesito n. 3. Quanto al quesito n. 6, il Collegio ha richiamato precedenti conformi della stessa Sezione, ritenendo invalida la risposta fornita dalla candidata perché priva di omogeneità concettuale: essa collegava l'esecutore della colonna sonora di un film all'autore di un canto risorgimentale. Ha invece ritenuto valida la risposta dell'Amministrazione, riferita ai due mezzi di trasporto Titanic e Italia, considerati rispettivamente nave e dirigibile. Anche dopo l'attribuzione del punto aggiuntivo per il quesito n. 3, la ricorrente non avrebbe comunque raggiunto la soglia di 21/30: pertanto non risultava superata la prova di resistenza. Il ricorso è stato definitivamente respinto, con condanna della ricorrente al pagamento di € 1.000,00 oltre oneri di legge, in favore delle amministrazioni resistenti, in solido.
Norme richiamate
facoltizza il Tribunale amministrativo regionale a definire il giudizio nel merito, con sentenza in forma semplificata, in sede di decisione della domanda cautelare, una volta verificati i presupposti previsti
Il TAR ha utilizzato la sentenza in forma semplificata dopo aver verificato il decorso dei termini, la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria.
La Sezione ha richiamato proprie precedenti sentenze come precedenti conformi, ai fini della motivazione semplificata.
art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.
La Sezione ha richiamato la disposizione insieme all'art. 74 c.p.a. per motivare il rinvio a precedenti conformi.
La ricorrente aveva proposto domanda di risarcimento in forma specifica, respinta in conseguenza del rigetto della domanda principale.
Massime di principio
- Nelle prove concorsuali basate su quesiti a risposta multipla, la validità della risposta deve essere verificata alla luce della relazione logica e di omogeneità concettuale richiesta dal quesito; è invalida una risposta che colleghi elementi appartenenti a categorie concettualmente non omogenee.
- Una proporzione verbale è corretta quando la relazione tra la prima coppia di termini è identica o analoga a quella tra la seconda coppia; la soluzione deve essere valutata sulla base del significato complessivo dei termini e della relazione logica sottesa.
- La contestazione di un quesito concorsuale non può condurre all'ammissione o all'inclusione in graduatoria se, anche considerando l'eventuale rettifica del punteggio riconosciuta dall'amministrazione, il candidato non raggiunge comunque la soglia minima prevista: in tal caso opera la prova di resistenza.
- Il Ministero presso il quale i vincitori di un concorso sono destinati a instaurare il rapporto di servizio non è estraneo al procedimento concorsuale e può essere considerato legittimato passivamente, indipendentemente dall'imputazione degli effetti degli specifici atti contestati.
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