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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26242/2022 del 07/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva mantenuto gli arresti domiciliari per il reato di concorso esterno in associazione mafiosa; il difensore ha dedotto mancata valutazione della memoria difensiva, errata valutazione dell'attualità del pericolo cautelare (si rileva il cosiddetto "tempo silente" tra indagini concluse nel 2017 e fermo del 2020), carenza di elementi a sostegno del pericolo di inquinamento delle prove (con riferimento al sequestro delle società coinvolte) e violazione del principio di proporzionalità in ragione dell'assenza di precedenti e della buona reputazione sociale del ricorrente.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha ritenuto che il Tribunale avesse esaminato tutte le censure, compresa la memoria del 7 ottobre 2021, e che la motivazione sulla sussistenza e attualità delle esigenze cautelari fosse logica e aderente alle risultanze. Sul punto del "tempo silente" la Corte ha ribadito che il tempo intercorso tra la commissione del reato e l'imposizione della cautela rileva al momento dell'adozione della misura (art. 292 c.p.p.), ma non nell'incidente cautelare volto alla revoca o sostituzione, dove rileva invece il tempo trascorso dall'applicazione della misura stessa. Il pericolo di inquinamento della prova è stato ritenuto fondato sulla vicinanza del ricorrente a contesti criminali locali e non neutralizzato dal solo sequestro delle società. Anche la valutazione di proporzionalità è stata considerata corretta: la radicata posizione economico-sociale e i rapporti con ambienti criminali giustificano il mantenimento della misura. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • D.L. n. 137/2020, art. 23 comma 8

    Consente lo svolgimento del procedimento con contraddittorio scritto; nel caso il procedimento si è celebrato con contraddittorio scritto ai sensi della norma

  • Codice di procedura penale, art. 292 comma 1 lett. c)

    Obbligo per il giudice che dispone la misura cautelare di valutare il decorso del tempo dalla commissione del reato (il cosiddetto "tempo silente") al fine di ponderare le esigenze cautelari

  • Codice di procedura penale, art. 299

    Nell'ambito di revoca o sostituzione della misura cautelare l'analisi rilevante riguarda il tempo trascorso dall'applicazione o dall'esecuzione della misura; il tempo intercorrente tra la commissione del reato e l'imposizione della cautela non è, di per sé, motivo di attenuazione in sede di incidente cautelare

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Stabilisce la condanna alle spese processuali della parte che propone ricorso quando il ricorso è rigettato; applicata alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese

Massime di principio

  • In un giudizio di revoca o sostituzione di misura cautelare rileva soprattutto il periodo trascorso dall'applicazione della misura e non il tempo intercorso tra la commissione del reato e l'imposizione della cautela; il "tempo silente" va valutato originariamente dal giudice che dispone la misura
  • La mera esistenza di un sequestro di beni o società non è automaticamente idonea ad escludere il rischio di inquinamento delle prove; il pericolo può fondarsi su elementi relazionali e contestuali come la vicinanza del soggetto ad ambienti criminali
  • La buona reputazione sociale o l'assenza di precedenti non sono di per sé sufficienti a garantire la sostituzione della misura se permangono concrete esigenze cautelari fondate su indizi gravi e sul contesto
  • Il giudice del riesame deve motivare in modo specifico le ragioni di mantenimento o modifica della misura; il riesame del giudice di legittimità si limita a valutare la logicità e la completezza della motivazione, senza riesaminare liberamente le valutazioni di merito
  • Chi propone ricorso che venga rigettato può essere condannato alle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; è quindi necessario valutare attentamente le probabilità di successo prima di impugnare

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