Cassazione Civile, Ordinanza n. 15136/2023 del 30/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La lite nasce da un evento verificatosi durante attività di trivellazione eseguite per conto di una società, che causarono la perforazione di un oleodotto con conseguente perdita di prodotto energetico. La società interessata chiese l'abbuono della perdita, ma l'Amministrazione doganale lo negò e notificò un avviso di pagamento. Dopo un primo accoglimento del ricorso della contribuente e il rigetto dell'appello dell'Ufficio, il Ministero dell'economia e delle finanze propose ricorso per cassazione con un solo motivo. La società controricorrente eccepì preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva del Ministero, sostenendo che nel giudizio tributario la legittimazione spettasse all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, già parte nei gradi di merito.
La decisione
La Corte ha esaminato in via preliminare l'eccezione di inammissibilità e l'ha ritenuta fondata. Ha osservato che, in materia tributaria, nei rapporti, poteri e competenze del Ministero sono succedute ex lege le agenzie fiscali, dotate di autonoma soggettività e di legittimazione sostanziale e processuale. Poiché dagli atti risultava che nel giudizio di merito era parte l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e non il Ministero, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, senza esame del merito della censura sull'art. 4 TUA e sull'abbuono. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite in favore della controricorrente.
Norme richiamate
d.lgs. n. 300 del 1999, art. 57, comma 1
La norma è richiamata per affermare la successione ex lege delle agenzie fiscali nei rapporti, nei poteri e nelle competenze già facenti capo al Ministero in materia tributaria, con conseguente attribuzione alle agenzie di autonoma soggettività e legittimazione processuale.
D.M. 28 dicembre 2000, art. 1
È richiamato quale fonte di decorrenza della successione di funzioni e competenze in capo alle agenzie fiscali a partire dal 1 gennaio 2001.
È la disposizione evocata nel merito della controversia dall'amministrazione, ma la Corte non la esamina perché il ricorso viene dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione attiva del Ministero.
Massime di principio
- In materia tributaria, la legittimazione sostanziale e processuale spetta alle agenzie fiscali nei rapporti, poteri e competenze trasferiti ex lege dal Ministero dell'economia e delle finanze; pertanto, il ricorso proposto dal Ministero è inammissibile quando la parte del giudizio di merito sia l'agenzia competente.
- Quando dagli atti risulta che il giudizio di merito ha visto come parte l'agenzia fiscale e non il Ministero, non può essere ricondotta a mero errore materiale l'indicazione del Ministero come ricorrente se l'intestazione del ricorso e gli altri elementi identificativi confermano la volontà processuale di proporre l'impugnazione in nome dell'ente privo di legittimazione.
- L'inammissibilità per difetto di legittimazione processuale preclude l'esame dei motivi di ricorso che attengano al merito della controversia.
- Le spese seguono la soccombenza anche nel caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Come è indicizzato
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