Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 09114/2026 del 10/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (offerente)

La controversia

Nel corso della procedura fallimentare di una società era stata esperita una vendita competitiva di un capannone con le forme del codice di procedura civile, conclusasi con l'aggiudicazione del bene a una società per il prezzo di euro 267.000. Successivamente il giudice delegato aveva disposto la sospensione delle operazioni di vendita assegnando a una diversa società il termine per presentare un'offerta migliorativa; il tribunale aveva rigettato il reclamo dell'aggiudicataria, ritenendo tempestiva l'istanza ex art. 108 l.fall. e applicabile il potere di sospensione anche alle vendite svoltesi secondo il codice di procedura civile, in presenza di un'offerta migliorativa di euro 322.000 superiore al prezzo d'asta. La società aggiudicataria ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 107, comma 2, e 108, comma 1, l.fall., sostenendo che il potere di sospensione non fosse esercitabile nelle vendite senza incanto disciplinate dal codice di procedura civile; 2) violazione degli artt. 108 l.fall., 584 e 586 c.p.c., deducendo che il tribunale avesse illegittimamente applicato la sospensione tipica delle vendite con incanto in assenza di un caso eccezionale e sulla base del solo favor creditoris; 3) omesso esame del fatto decisivo relativo alla non notevole ingiustizia del prezzo.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse. Pur riconoscendo l'astratta ricorribilità per cassazione del decreto del tribunale ex art. 26 l.fall. ai sensi dell'art. 111 Cost., ha rilevato che, dopo la proposizione dell'impugnazione, il bene era stato nuovamente aggiudicato alla società offerente per euro 415.000 e che era stato emesso il decreto di trasferimento notificato alla precedente aggiudicataria. Da ciò ha desunto il venir meno dell'interesse a coltivare il ricorso avverso il provvedimento di sospensione della vendita. Ha inoltre compensato integralmente le spese tra le parti e ha escluso il raddoppio del contributo unificato, trattandosi di esito conseguente a un evento sopravvenuto.

Norme richiamate

  • art. 26 l.fall.

    Il decreto del tribunale reso sul reclamo avverso il provvedimento del giudice delegato in materia di sospensione della vendita è ritenuto decisorio e definitivo, quindi astrattamente ricorribile per cassazione ex art. 111 Cost.

  • art. 107, comma 2, l.fall.

    Invocato dalla ricorrente per sostenere i limiti del potere di sospensione nelle vendite fallimentari; la Corte non entra nel merito del motivo per sopravvenuto difetto di interesse.

  • art. 108, comma 1, l.fall.

    Richiamato sia per la sospensione della vendita sia per l'istanza migliorativa; la Corte non si pronuncia nel merito della sua applicazione, limitandosi a dichiarare l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta perdita di interesse.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Norma processuale utilizzata come base dei primi due motivi di ricorso per violazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Norma processuale utilizzata come base del terzo motivo per omesso esame di un fatto decisivo.

  • art. 584 c.p.c.

    Richiamato nel ricorso per sostenere che la disciplina della sospensione del processo esecutivo sarebbe applicabile solo alle vendite con incanto.

  • art. 586 c.p.c.

    Richiamato nel ricorso in combinazione con l'art. 584 c.p.c. in tema di trasferimento del bene dopo la vendita.

  • art. 372 c.p.c.

    Consente il deposito in cassazione della documentazione sopravvenuta idonea a dimostrare la cessazione dell'interesse all'impugnazione e a fondare una pronuncia di inammissibilità.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato per affermare l'astratta impugnabilità in cassazione del decreto del tribunale avente natura decisoria e definitiva.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte esclude il raddoppio del contributo unificato poiché l'esito sfavorevole deriva da un evento sopravvenuto alla proposizione dell'impugnazione.

Massime di principio

  • Il decreto del tribunale che decide sul reclamo avverso un provvedimento del giudice delegato in tema di sospensione della vendita fallimentare ha natura decisoria e definitiva ed è quindi, in astratto, ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost.
  • L'interesse ad impugnare deve permanere sino alla decisione di cassazione: se, dopo la proposizione del ricorso, il bene controverso viene definitivamente trasferito a seguito di nuova aggiudicazione e decreto di trasferimento, viene meno l'interesse a ottenere la cassazione del provvedimento che aveva sospeso la precedente vendita.
  • La documentazione sopravvenuta depositata in cassazione ai sensi dell'art. 372 c.p.c. può essere utilizzata per dimostrare un evento che renda inammissibile il ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.
  • Quando l'esito processuale sfavorevole deriva da un fatto sopravvenuto alla proposizione dell'impugnazione, non si applica automaticamente il raddoppio del contributo unificato previsto per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.