Cassazione Penale, Sentenza n. 3378/2025 del 28/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la convalida, deducendo: 1) violazione dell'art. 6 della L. n. 401/1989 per omessa valutazione di una memoria difensiva depositata tempestivamente entro le 48 ore dalla notifica (20/03/2024 ore 12:15) con cui si contestava la illegittimità della durata dell'obbligo di presentazione indicata in otto anni, eccedente il massimo di cinque anni per ipotesi non aggravate; 2) violazione del principio di gradualità e difetto di motivazione in quanto il precedente sanzionatorio citato era un Daspo urbano e non un Daspo sportivo, quindi non configurante recidiva amministrativa applicabile per estendere la durata; 3) mancata esplicitazione delle ragioni per estendere l'obbligo di presentazione alle competizioni sportive svolte su tutto il territorio nazionale, comprese le trasferte del Bari.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto sussistente la nullità dell'ordinanza di convalida perché il giudice a quo non ha fatto né riferimento formale né valutazione sostanziale della memoria difensiva depositata entro il termine di 48 ore; per tale vizio processuale, considerato pregiudiziale, ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha dichiarato cessata l'efficacia del provvedimento del Questore del 18/03/2024 limitatamente all'obbligo di presentazione. Per effetto di ciò, non è stata ulteriormente esaminata la fondatezza degli altri motivi.
Norme richiamate
Legge 13 dicembre 1989, n. 401
La norma disciplina il termine di 48 ore per la richiesta di convalida e i limiti temporali dei provvedimenti di Daspo; la Corte ha richiamato il diritto di difesa concesso dal termine di 48 ore e ha ritenuto invalida la convalida che non prendeva in considerazione la memoria difensiva prodotta entro tale termine
La Corte ha richiamato la nullità prevista dall'art. 178 c.p.p. per vizi procedurali, ritenendo che l'omessa considerazione della memoria difensiva costituisce nullità che giustifica l'annullamento senza rinvio
Massime di principio
- Se il destinatario di un provvedimento di obbligo di presentazione deposita memorie entro il termine di 48 ore, il giudice della convalida è obbligato a prendere esplicito e sostanziale atto di quelle deduzioni; l'omessa valutazione determina la nullità dell'ordinanza di convalida.
- La qualificazione del precedente (Daspo sportivo vs Daspo urbano) è rilevante ai fini della recidiva amministrativa e della determinazione della durata della misura: non ogni Daspo è automaticamente assimilabile a fini di aggravamento.
- Il principio di gradualità impone che la durata e l'estensione territoriale della misura siano motivate in relazione alla gravità concreta della condotta e ai precedenti effettivi; la mancanza di motivazione specifica sull'estensione alle trasferte può essere censurata.
- Quando la Corte riscontra una nullità procedurale pregiudiziale (es. violazione del diritto di difesa), può annullare senza rinvio e non entrare nel merito degli ulteriori motivi sostanziali.
- Per difendersi efficacemente, è essenziale depositare tempestivamente memorie documentate entro il termine di 48 ore e verificare che il giudice in sede di convalida dia conto, anche brevemente, delle deduzioni difensive.
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