Cassazione Penale, Sentenza n. 30250/2023 del 12/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Treviso che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di riesame proposta dall'indagato Massimiliano Mattiazzo avverso il sequestro funzionale finalizzato alla confisca di due conti correnti e di un immobile intestati a terza persona, Barbara Zamuner, convivente more uxorio del ricorrente. Il ricorrente deduceva di avere legittimazione a proporre il riesame perché l'intestazione a Zamuner sarebbe riconducibile al rapporto familiare e soltanto lui potrebbe spiegare la liceità dei trasferimenti e giustificare l'acquisto dei beni vincolati
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione. Ha condiviso il principio secondo cui l'indagato non titolare del bene sequestrato può proporre istanza di riesame solo se vanti un interesse concreto e attuale, identificabile nell'interesse alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro. Nel caso concreto il Tribunale aveva correttamente ritenuto che Mattiazzo non aveva dimostrato alcuna relazione con i beni né un interesse concreto alla restituzione (la restituzione, in caso di accoglimento, sarebbe spettata alla titolare formale, Zamuner). Per l'inammissibilità è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
decreto-legge 23 ottobre 2020, n.137, art.23, comma 8
norma procedurale richiamata per il celebrarsi del procedimento con contraddittorio scritto; non incide sulla legittimazione ad agire del ricorrente rispetto al sequestro di beni intestati a terzi
norma richiamata dal ricorrente per censurare la motivazione; la Corte rileva che l'asserita violazione non supera la soglia di ammissibilità perché non contrasta il consolidato principio giurisprudenziale sulla legittimazione all'impugnazione
art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.
interpretata unitamente all'art. 568 cod. proc. pen. come norma che determina l'inammissibilità dell'impugnazione proposta da chi non sia legittimato o non abbia interesse; la giurisprudenza di legittimità richiede un interesse concreto e attuale, funzionale alla restituzione del bene
art. 568, comma 4, cod. proc. pen.
letto insieme all'art. 591 per confermare che l'impugnante deve dimostrare un interesse concreto collegato all'effetto tipizzato dall'ordinamento (dissequestro e restituzione della cosa)
norma che consente la condanna alle spese e all'ammenda o alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per determinare l'esborso di euro 3.000
Massime di principio
- Un indagato non titolare formale del bene sequestrato può proporre istanza di riesame soltanto se dimostra un interesse concreto e attuale finalizzato alla restituzione del bene; la mera convivenza o il rapporto familiare non sono di per sé sufficiente.
- L'interesse richiesto deve essere funzionalmente collegato all'effetto che l'impugnazione persegue (cioè il dissequestro e la restituzione): occorre provare una relazione giuridica o di fatto rilevante con il bene (es. comproprietà, atti di acquisto, versamenti comprovati, deleghe o procure).
- Non è sufficiente argomentare che solo l'indagato può spiegare la liceità dei trasferimenti: bisogna produrre documenti e circostanze concrete che dimostrino la proprietà o il diritto di disporre del bene.
- In fase di riesame e di impugnazione è fondamentale allegare e documentare l'interesse fin dall'atto introduttivo; l'assenza di prova può condurre all'inammissibilità e a sanzioni pecuniarie ex art. 616 c.p.p.
- Quando il bene è intestato formalmente a terzi, la restituzione, se concessa, compete normalmente al titolare formale; il ricorrente deve spiegare perché la restituzione gli produrrebbe un vantaggio giuridico diretto e immediato.
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